Diritto civile

Responsabilità

18 | 01 | 2024

Responsabilità della banca negoziatrice in caso di bonifico domiciliato

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 1962 del 18 gennaio 2024, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che il regime di responsabilità (con la connessa regola di riparto dell’onere probatorio), a seguito dell’interpretazione evolutiva dell’art. 43, comma 2, R.D. n. n. 1736 del 1933 (legge sugli assegni), offerta dalla giurisprudenza di legittimità, non si differenzia dal regime che connota la responsabilità della banca negoziatrice verso il traente per l’ipotesi di pagamento dell’assegno bancario non trasferibile a persona diversa dal prenditore.

Vuoi continuare a leggere?

Accedi

NJus costituisce uno strumento indispensabile per l'aggiornamento del professionista e per la preparazione di esami e concorsi: i contributi, dal taglio pratico-operativo, si caratterizzano per la eccezionale tempestività e chiarezza espositiva.

Il gruppo di lavoro di NJus, annotando quotidianamente sino a 15 provvedimenti delle Corti Superiori depositati quello stesso giorno, offre una informazione giuridica autorevole e di qualità senza pari.