Diritto penale
Delitti
17 | 01 | 2024
Nell’accertamento del dolo rilevano anche i segmenti del fatto antecedenti alla condotta criminosa
Angelo Salerno
Con sentenza n. 2074 del 5 ottobre 2023-17 gennaio 2024, la prima sezione
penale della Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine alla rilevanza, ai fini
dell’accertamento del dolo, delle circostanze antecedenti la commissione del
reato.
Nel caso di specie, l’imputata era stata condannata per il
delitto di abbandono di incapaci, aggravato dalla morte della persona offesa,
per non essere intervenuta a soccorso di una neonata, appena partorita dalla
stessa, così determinandone il decesso per asfissia.
La Corte d’appello ha confermato l’affermazione di
responsabilità dell’imputata, qualificando tuttavia in fatti in termini di
omicidio volontario, nelle forme del dolo eventuale. I giudici di secondo grado
hanno infatti desunto dalla condotta antecedente alla nascita della vittima
elementi idonei a ravvisare la rappresentazione e volontà da parte
dell’imputata di cagionarne la morte, omettendo qualsivoglia intervento
salvifico (in specie la mobilizzazione della neonata per agevolarne la
respirazione).
Con ricorso per cassazione, la difesa dell’imputata ha
censurato la decisione d’appello, evidenziando che la condotta, attiva od
omissiva, di omicidio può concretizzarsi, per costante giurisprudenza, solo a
seguito della nascita della vittima, sicché non potrebbero essere valorizzati «segmenti
del fatto anteriori» rispetto a tale momento.
I giudici di legittimità hanno disatteso le doglianze
difensive, sostenendo che nell’accertamento dell’elemento psicologico del
reato, oltre che ai fini della qualificazione dei fatti, è necessario tenere in
considerazione anche gli antecedenti causali e ogni altro fattore anteriore
alla condotta criminosa.
L’individuazione degli indicatori fattuali che consentono di
ricostruire il «fenomeno interiore» del dolo, che presenta natura intrinseca
rispetto alla psiche del soggetto agente, richiedono un ragionamento indiziario
che, lungi dal ricorrere a schemi presuntivi, muova dal criterio dell’id quod
plerumque accidit e consideri le circostanze esteriori e le caratteristiche del
fatto concreto, che siano espressione o risultino ricollegabili a tale stato
psichico (Cass. Sez. Un., 29 aprile 2014, n. 38343).
Il comportamento antecedente alla condotta criminosa è dunque rilevante ai fini dell’accertamento dell’elemento soggettivo e quindi alla corretta qualificazione del fatto di reato, sicché, nel caso di specie, l’aver scelto di partorire senza alcun supporto o ausilio, tantomeno dei familiari presenti in casa, e la scelta di non mobilizzare la neonata, lasciandola riversa sulle lenzuola (inibendo così la respirazione), consentono di ritenere che l’imputata abbia quantomeno accettato il rischio di determinarne il decesso, agendo pertanto con dolo eventuale.
È stata pertanto confermata la condanna per omicidio volontario, commesso con dolo eventuale, con rigetto del ricorso avanzato dalla difesa.
Riferimenti Normativi: