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Diritto penale

Delitti

17 | 01 | 2024

Nell’accertamento del dolo rilevano anche i segmenti del fatto antecedenti alla condotta criminosa

Angelo Salerno

Con sentenza n. 2074 del 5 ottobre 2023-17 gennaio 2024, la prima sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine alla rilevanza, ai fini dell’accertamento del dolo, delle circostanze antecedenti la commissione del reato.

Nel caso di specie, l’imputata era stata condannata per il delitto di abbandono di incapaci, aggravato dalla morte della persona offesa, per non essere intervenuta a soccorso di una neonata, appena partorita dalla stessa, così determinandone il decesso per asfissia.

La Corte d’appello ha confermato l’affermazione di responsabilità dell’imputata, qualificando tuttavia in fatti in termini di omicidio volontario, nelle forme del dolo eventuale. I giudici di secondo grado hanno infatti desunto dalla condotta antecedente alla nascita della vittima elementi idonei a ravvisare la rappresentazione e volontà da parte dell’imputata di cagionarne la morte, omettendo qualsivoglia intervento salvifico (in specie la mobilizzazione della neonata per agevolarne la respirazione).

Con ricorso per cassazione, la difesa dell’imputata ha censurato la decisione d’appello, evidenziando che la condotta, attiva od omissiva, di omicidio può concretizzarsi, per costante giurisprudenza, solo a seguito della nascita della vittima, sicché non potrebbero essere valorizzati «segmenti del fatto anteriori» rispetto a tale momento.

I giudici di legittimità hanno disatteso le doglianze difensive, sostenendo che nell’accertamento dell’elemento psicologico del reato, oltre che ai fini della qualificazione dei fatti, è necessario tenere in considerazione anche gli antecedenti causali e ogni altro fattore anteriore alla condotta criminosa.

L’individuazione degli indicatori fattuali che consentono di ricostruire il «fenomeno interiore» del dolo, che presenta natura intrinseca rispetto alla psiche del soggetto agente, richiedono un ragionamento indiziario che, lungi dal ricorrere a schemi presuntivi, muova dal criterio dell’id quod plerumque accidit e consideri le circostanze esteriori e le caratteristiche del fatto concreto, che siano espressione o risultino ricollegabili a tale stato psichico (Cass. Sez. Un., 29 aprile 2014, n. 38343).

Il comportamento antecedente alla condotta criminosa è dunque rilevante ai fini dell’accertamento dell’elemento soggettivo e quindi alla corretta qualificazione del fatto di reato, sicché, nel caso di specie, l’aver scelto di partorire senza alcun supporto o ausilio, tantomeno dei familiari presenti in casa, e la scelta di non mobilizzare la neonata, lasciandola riversa sulle lenzuola (inibendo così la respirazione), consentono di ritenere che l’imputata abbia quantomeno accettato il rischio di determinarne il decesso, agendo pertanto con dolo eventuale. 

È stata pertanto confermata la condanna per omicidio volontario, commesso con dolo eventuale, con rigetto del ricorso avanzato dalla difesa.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 42 c.p.
  • Art. 591 c.p.