Diritto civile
11 | 01 | 2024
Gli obiettivi di tutela dei consumatori e di responsabilizzazione dei creditori nel diritto unionale
Emma Coppola
Con sentenza dell'11 gennaio 2024, relativa alla causa C-755/22, la terza sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea è intervenuta in merito agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2008/48 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito stipulati con consumatori.
L’obiettivo di detta direttiva consiste nel prevedere una armonizzazione completa in un certo numero di settori chiave, armonizzazione considerata necessaria per garantire a tutti i consumatori dell’Unione Europea un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo. È strumentale al perseguimento dell’obiettivo una valutazione del merito creditizio del consumatore, in quanto mira a tutelarlo contro i rischi di sovraindebitamento e di insolvenza, a responsabilizzare i creditori, nonché ad evitare la concessione di prestiti a consumatori non solvibili.
Ne deriva, da un lato, che l’obbligo del creditore consistente nel valutare la solvibilità del consumatore tende a prevenire il semplice rischio di sovraindebitamento o di insolvenza risultante da una verifica insufficiente della capacità e della propensione di quest’ultimo a rimborsare il credito; dette conseguenze finanziarie della conclusione di un contratto di credito possono parimenti prodursi dopo il rimborso del credito.
Dall’altro lato, la responsabilizzazione dei creditori e la prevenzione di pratiche irresponsabili nella concessione di crediti ai consumatori contribuiscono in modo essenziale al buon funzionamento del mercato del credito al consumo.
Una analisi fondata sulle finalità dell’art. 8, direttiva 2008/48 consente di concludere che una violazione dell’obbligo consistente, per il creditore, nel verificare il merito creditizio del consumatore, previsto da tale disposizione, non può essere sanata per il solo fatto dell’esecuzione integrale del contratto di credito; la circostanza che il consumatore non abbia mosso alcuna obiezione rispetto a tale contratto durante il periodo di rimborso è irrilevante. Nella sentenza BMW Bank, C-38/21, 21 dicembre 2023, la Corte ha dichiarato che, poiché l’esecuzione di un contratto costituisce il meccanismo naturale di estinzione delle obbligazioni contrattuali, in assenza di disposizioni specifiche un consumatore non può più avvalersi del diritto di recesso riconosciutogli dall’art. 14, par. 1, direttiva 2008/48 una volta che il contratto di credito sia stato integralmente eseguito dalle parti e, dunque, le obbligazioni reciproche cessate.
Per quanto riguarda la configurazione del regime di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi dell’art. 8, direttiva 2008/48, occorre ricordare che, conformemente all’art. 23 di detta direttiva, tale regime deve essere definito in modo tale che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive (v. sentenza Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg), C-303/20, 10 giugno 2021).
A tal fine, la severità delle sanzioni deve essere adeguata alla gravità delle violazioni che esse reprimono, garantendo un effetto realmente dissuasivo senza, tuttavia, eccedere quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti dall’art. 8, direttiva 2008/48 (v. sentenza OPR-Finance, C-679/18, 5 marzo 2020).
Occorre altresì rilevare che spetta agli Stati membri tenere debitamente conto, in sede di istituzione di un regime di sanzioni in caso di violazione, da parte del creditore, degli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 2008/48, dell’entità del danno che la condotta del creditore ha causato al consumatore. Qualora sia possibile una scelta tra più misure altrettanto idonee alla realizzazione degli obiettivi perseguiti da tale direttiva, occorre, in forza del principio di proporzionalità, ricorrere a quella meno restrittiva. Nell’ipotesi, invece, in cui un contratto di credito sottoscritto da un consumatore sia stato integralmente eseguito senza che tale consumatore abbia subito conseguenze pregiudizievoli nel corso o a seguito di tale esecuzione, va nuovamente ricordato che l’obbligo previsto all’art. 8, direttiva 2008/48 mira non solo a tutelare i consumatori contro i rischi di sovraindebitamento e insolvenza, ma anche a responsabilizzare i creditori e ad evitare la concessione, da parte di questi ultimi, di prestiti a consumatori non solvibili.
Alla luce di questa duplice finalità, la Corte ha dichiarato che, tenuto conto dell’importanza essenziale che tale obbligo riveste nel contesto della direttiva 2008/48, la sua violazione può essere sanzionata, conformemente al diritto nazionale, con la decadenza del diritto del creditore agli interessi (v. sentenza Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg), C-303/20, 10 giugno 2021).
Riferimenti Normativi: