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Tributario

11 | 01 | 2024

Il diritto alla detrazione dell’IVA e il problema del suo beneficio fraudolento: la lotta all’evasione dell’IVA

Emma Coppola

Con sentenza relativa alla causa C-537/22 del giorno 11 gennaio 2024, la prima sezione della CGUE ha fornito una interpretazione degli artt. 167, 168 e 178 della c.d direttiva IVA (direttiva 2006/112 del Consiglio del 28 novembre 2006).

Secondo una giurisprudenza costante della Corte, il diritto dei soggetti passivi di detrarre dallIVA di cui sono debitori lIVA dovuta per i beni acquistati e per i servizi ricevuti costituisce un principio fondamentale del sistema comune dellIVA: è il c.d diritto alla detrazione, previsto dagli artt. 167 ss. della direttiva IVA. Questo diritto, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni nel caso in cui i requisiti o le condizioni a cui esso è subordinato siano rispettati dai soggetti passivi che intendano esercitarlo (sentenza Ferimet, C-281/20, 11 novembre 2021).

Per quanto riguarda i requisiti o le condizioni cui è soggetto il diritto alla detrazione dellIVA, dallart. 168 della direttiva in esame risulta che, per poter beneficiare di detto diritto, occorre, da un lato, che linteressato sia un “soggetto passivo” ai sensi di tale direttiva e, dallaltro, che i beni o i servizi invocati a fondamento del diritto siano da esso utilizzati a fini di sue operazioni soggette ad imposta e che, a monte, tali beni siano ceduti o tali servizi siano resi da un altro soggetto passivo; quanto alle modalità di esercizio del diritto alla detrazione, assimilabili a requisiti o a condizioni di natura formale, lart. 178 di tale direttiva prevede che il soggetto passivo debba essere in possesso di una fattura redatta conformemente ai requisiti stabiliti dalla direttiva stessa.

Dette condizioni sostanziali del diritto a detrazione sono soddisfatte solo se la cessione di beni o la prestazione di servizi alla quale fa riferimento la fattura sia stata effettivamente realizzata; la verifica dellesistenza delloperazione imponibile deve essere effettuata conformemente alle norme nazionali sullonere della prova.

Nella sentenza Dyrektor Izby Administracji Skarbowej v. Warszawie, C-114/22, 25 maggio 2023, la Corte ha affermato che il diritto a detrazione può essere negato al soggetto passivo qualora sia dimostrato che esso viene invocato in modo fraudolento o abusivo. Infatti, occorre ricordare che la lotta contro evasioni, elusioni ed eventuali abusi costituisce un obiettivo riconosciuto e incoraggiato dalla direttiva IVA. Il beneficio deve essere negato non solamente quando unevasione dellIVA sia commessa dal soggetto passivo stesso, ma anche qualora si dimostri che il soggetto passivo, al quale sono stati ceduti i beni o prestati i servizi posti a fondamento del diritto a detrazione, sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con lacquisto di tali beni e servizi, partecipava ad unoperazione che si iscriveva in una siffatta evasione.

Le autorità tributarie nazionali devono dimostrare gli elementi oggettivi che consentano di concludere che il soggetto passivo ha commesso, consapevolmente o meno, unevasione dellIVA: devono, da un lato, individuare con precisione gli elementi costitutivi della frode e fornire la prova delle condotte fraudolente; dallaltro, dimostrare che il soggetto passivo ha partecipato attivamente a tale frode o sapeva o avrebbe dovuto sapere che lacquisto di beni o di servizi invocato a fondamento di tale diritto si iscriveva in detta frode. Tuttavia, la prova dellesistenza della frode e della partecipazione del soggetto passivo a questultima non implica necessariamente che tutti i soggetti che vi hanno partecipato, nonché le loro rispettive condotte, siano stati identificati. Spetta ai giudici nazionali verificare che le autorità tributarie abbiano sufficientemente fornito tale prova (sentenza Aquila Part Prod Com, C-512/21, 1 dicembre 2022).

La diligenza dovuta dal soggetto passivo al fine di assicurarsi che, con il suo acquisto, non partecipi ad unoperazione che si iscrive in una evasione commessa da un operatore a monte dipende, in particolare, dalla questione se esistano o meno indizi che consentano al soggetto di sospettare lesistenza di irregolarità o di una frode: in presenza di indizi ci si può attendere una maggiore diligenza, ma non si può esigere da questultimo che proceda a verifiche complesse e approfondite, poiché di queste è competente esclusivamente lamministrazione tributaria nazionale. Gli Stati membri possono adottare una normativa al fine di precisare il livello di diligenza richiesto a un soggetto passivo e di guidare la valutazione dellamministrazione tributaria; tuttavia, l’eventuale normativa non può pregiudicare lefficacia del diritto dellUnione quanto allassunzione delle prove in materia di evasione dellIVA.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 167, Direttiva del Consiglio 2006/112 del 28 novembre 2006
  • Art. 168, Direttiva del Consiglio 2006/112 del 28 novembre 2006
  • Art. 178, Direttiva del Consiglio 2006/112 del 28 novembre 2006