Diritto civile
Contratti
15 | 01 | 2024
Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta «ad substantiam»
Valerio de Gioia
Con ordinanza n. 1424 del 15 gennaio 2024, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha richiamato l’orientamento secondo cui il pactum fiduciae con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da costui designato, richiede, allorché riguardi beni immobili, la forma scritta ad substantiam, atteso che esso è sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l'art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo (Cass. civ., sez. II, 7 aprile 2011, n. 8001; conf. Cass. civ., sez. II, 19 luglio ...
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