Diritto processuale civile
Processo di cognizione
07 | 06 | 2021
Il provvedimento del giudice che non dichiara inammissibile l'appello che non ha ragionevole probabilità di essere accolto è ricorribile per cassazione
Giovanna Spirito
La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza
7 giugno 2021, n. 15786, ha stabilito che l'inosservanza, da parte del giudice
di appello, della specifica previsione contenuta nell'art. 348-ter c.p.c., comma
1, di dichiarare, dopo avere sentito le parti, inammissibile l'appello che non
ha ragionevole probabilità di essere accolto, prima di procedere alla sua
trattazione ex art. 350 c.p.c., costituisce un vizio proprio dell'ordinanza di
inammissibilità resa in applicazione dell'art. 348-bis c.p.c., comma 1.
Tale violazione della legge processuale è deducibile per
cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, senza che sia anche
necessario valutare se dalla stessa sia derivato un concreto ed effettivo
pregiudizio al diritto di difesa delle parti, avendo il giudice di appello,
dopo l'inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente
il merito della lite mediante l'ordinanza predetta.
L'art. 348-ter c.p.c., comma 1, primo periodo, prevede
espressamente che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello che non abbia una
ragionevole probabilità di essere accolto (prevista dall’art. 348-bis, comma 1,
stesso codice) possa dal giudice di appello essere emessa "all'udienza di
cui all'art. 350, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti".
La Corte di Cassazione, a sezioni unite (sent. 2 febbraio 2016, n. 1914), ha evidenziato, sia pure a titolo esemplificativo, che la violazione della disposizione di legge processuale teste citata è uno dei vizi dell'ordinanza prevista dall'art. 348-bis c.p.c., comma 1, che possono essere fatti valere con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., comma 7, sul rilievo secondo cui, il non consentire il controllo in sede di legittimità del rispetto di tale disposizione di legge processuale, determinerebbe l'insindacabilità della decisione che "nega" alla parte il giudizio d'appello, ossia l'impugnazione idonea a provocare un riesame della causa nel merito non limitato al controllo di vizi specifici ma inteso ad introdurre un secondo grado in cui il giudizio può essere interamente rinnovato non in funzione dell'esame della sentenza di primo grado ma come nuovo esame della controversia, sia pure nei limiti del proposto appello.
Sulla scorta di quanto esposto, la Suprema Corte ha tratto le seguenti considerazioni: a) dopo la proposizione dell'appello, tanto l'appellante che le altre parti hanno diritto a che il giudizio sia definito eventualmente dopo istruttoria (art. 356 c.p.c.), con sentenza ricorribile per cassazione; b) eccezionalmente, l'art. 348-bis c.p.c., comma 1, assegna al giudice di appello il potere di negare il giudizio di appello e di definire il processo con ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione quando questa non ha una ragionevole probabilità di essere accolta, salvo che non sussistano le cause di inapplicabilità di tale disposizione previste dal comma 2, dello stesso articolo (nel caso di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per motivi di rito, l'ordinanza al riguardo eventualmente emessa ha natura di sentenza contro cui la legge ammette il ricorso ordinario per cassazione (Cass. civ., sez. un., 2 febbraio 2016, n. 1914, cit.); c) il successivo art. 348-ter, comma 1, prima parte, c.p.c. prevede espressamente che tale eccezionale potere possa essere esercitato (con la conseguenza di determinare, l'altrettanto eccezionale, ricorribilità per cassazione del provvedimento di primo grado: art. 348-ter c.p.c., commi 3 e 4), dopo avere sentito le parti sul punto (sia a seguito di istanza di parte diversa dall'appellato principale, sia, a maggior ragione, nel caso di rilievo officioso della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'esercizio di tale potere), immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti e prima di procedere alla trattazione; d) una volta iniziata la trattazione, dunque, il giudice di appello perde, per volontà della legge, il potere di negare alle parti il giudizio di appello e di decidere il merito dell'impugnazione con il provvedimento di cui si discute.
Riferimenti Normativi: