Diritto processuale civile
Disposizioni generali
09 | 01 | 2024
La mera contestazione dell’esistenza di una fattispecie di simulazione equivale alla proposizione di una specifica eccezione di inammissibilità della prova testimoniale
Giovanna Spirito
Con ordinanza n. 679 del 9 gennaio 2024, la seconda sezione
civile della Corte di Cassazione, intervenendo in tema di ammissibilità della
prova testimoniale volta a dimostrare tra le parti la simulazione assoluta del
contratto di vendita, ha affermato che è onere della parte eccepire l’inammissibilità
prima della delibazione sulla sua ammissione e all’esito della successiva
ammissione e assunzione.
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