Diritto processuale civile

Disposizioni generali

09 | 01 | 2024

La mera contestazione dell’esistenza di una fattispecie di simulazione equivale alla proposizione di una specifica eccezione di inammissibilità della prova testimoniale

Giovanna Spirito

Con ordinanza n. 679 del 9 gennaio 2024, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione, intervenendo in tema di ammissibilità della prova testimoniale volta a dimostrare tra le parti la simulazione assoluta del contratto di vendita, ha affermato che è onere della parte eccepire l’inammissibilità prima della delibazione sulla sua ammissione e all’esito della successiva ammissione e assunzione.

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