Diritto penale
Reati in generale
05 | 01 | 2024
I presupposti della continuazione tra reato associativo e reati fine
Giuseppe Molfese
Con sentenza n. 424 del 23 novembre 2023-5 gennaio 2024, la prima sezione penale della Corte di Cassazione, intervenendo in tema di continuazione, ha affermato che l'unicità del disegno criminoso, costituente il presupposto indispensabile per la sua configurabilità, non può identificarsi con la generale inclinazione del soggetto a commettere reati sotto la spinta di fatti o circostanze occasionali, più o meno collegate tra loro, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa indole, dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato sin dall'inizio nelle sue linee essenziali, per conseguire un determinato fine, a cui, di volta in volta si aggiungerà l'elemento volitivo necessario per la sua attuazione. Anche perché, se si ragionasse diversamente, si attuerebbe uno sconto premiale a colui che delinque un numero maggiore di volte. Va anche ricordato che non rileva, ai fini della sussistenza dell'unicità del disegno criminoso (elemento che avvince i vari reati e giustifica la riduzione di pena prevista dalla legge), un generico programma delinquenziale, essendo necessaria, invece, la progettazione ab origine di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali, e che tale progetto criminale non può, inoltre, essere desunto sulla base della sola identità o analogia dei titoli di reato commessi.
Il progetto deve essere positivamente e rigorosamente
provato, non giovando a tal fine la mera indicazione della identità di natura
delle norme violate, la loro prossimità temporale, la medesimezza del movente
delle varie azioni criminose, circostanze che non dimostrano la preventiva
ideazione dei singoli reati nei loro elementi essenziali (sulla
"preventiva deliberazione a delinquere", si veda Cass. pen., sez. I,
1° febbraio 2007, n. 9876; sulla "verifica che i reati siano frutto della
medesima, preventiva risoluzione criminosa": Cass. pen., sez. I, 27 aprile
2011, n. 20144).
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, in
tema di continuazione, qualora sia riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a
diversi sodalizi criminosi, è possibile ravvisare il vincolo della
continuazione tra i reati associativi solo a seguito di una specifica indagine
sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro
continuità nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei
programmi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro
formazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della natura
permanente del reato associativo e dell'omogeneità del titolo di reato e delle
condotte criminose (Cass. pen., sez. VI, 9 febbraio 2016, n. 6851). Già in
precedenza, era stato rilevato non essere configurabile la continuazione tra il
reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle
attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzali al suo rafforzamento,
non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi
contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale
dell'associazione (così Cass. pen., sez. VI, 3 ottobre 2013, n. 13085, in un
caso di rapporti tra associazione per delinquere di tipo mafioso e tentato
omicidio aggravato ex art. 7, D.L. n. 152 del 1991; Cass. pen., sez. I, 22
marzo 2011, n. 13609; Cass. pen., sez. V, 14 maggio 2008, n. 23370).
In altri termini, è configurabile la continuazione tra reato associativo e reati fine esclusivamente qualora questi ultimi siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso (così Cass. pen., sez. I, 21 gennaio 2009, n. 8451, relativamente ad una fattispecie in cui è stata esclusa la continuazione tra il reato di associazione di tipo mafioso e quello di traffico di stupefacenti).
L'indagine affidata al giudice risulta, quindi, avere carattere essenzialmente psicologico, atteso il non decisivo ruolo che, per espressa volontà del legislatore, assumono il dato cronologico ("anche in tempi diversi") e la tipologia delle violazioni commesse ("violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge"). L'attuale configurazione dell'istituto esige dunque che lo scopo sia sufficientemente specifico, che la rappresentazione dell'agente ricomprenda tutta la serie di illeciti e che il programma criminoso sia concepito nelle sue linee essenziali e che i reati commessi dunque non si discostino da tali linee essenziali. Naturalmente, tra gli indici rivelatori della identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo; in ogni caso, la sua esistenza deve essere accertata o esclusa caso per caso, in relazione alle modalità concrete di commissione dei reali dei quali si chiede l'unificazione, desumibili dalle sentenze.
Riferimenti Normativi: