Diritto penale

Delitti

05 | 01 | 2024

L'aggravante dell'aver commesso il fatto di danno di minori nel reato di maltrattamenti in famiglia: questioni di diritto intertemporale

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 464 del 30 ottobre 2023 (dep. 5 gennaio 2024), la sesta sezione penale della Corte di Cassazione si è occupata del delitto di maltrattamenti in famiglia, con particolare riferimento all'aggravante dell’aver commesso li fatto "in danno" o "alla presenza" di minore di anni diciotto, di cui al comma 2 dell’art. 572 c.p.

In via generale, è pacifico che il reato di cui all'art. 572 c.p. non presuppone la convivenza con le persone della "famiglia" (tale restando anche il coniuge fino al momento del divorzio) e quindi la nozione di abitualità non va correlata alla quotidianità tipica della "coabitazione". Quel che rileva è che i comportamenti maltrattanti siano inquadrabili in una cornice unitaria caratterizzata dall'imposizione ai soggetti passivi di un regime di vita oggettivamente vessatorio (per tutte, Cass. pen., sez. VI, 2 dicembre 2010, n. 45037); in tale quadro ciascuna condotta successiva di maltrattamento va a riannodarsi alle precedenti, saldandosi idealmente alle stesse e andando a costituire, in tal modo, un illecito di carattere strutturalmente unitario.

Si è già affermato in tema di maltrattamenti in famiglia che, stante la natura abituale del reato, che si consuma con la cessazione delle condotte vessatorie, è sufficiente che anche solo una di esse sia stata posta in essere alla presenza (o in danno) di un minore dopo l'entrata in vigore della legge 19 luglio 2019, n. 69, perché trovi applicazione la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 572, secondo comma, c.p., introdotta da tale legge, in luogo di quella, previgente, di cui all'art. 61, comma 1, n. 11-quinquies, c.p. (Cass. pen., sez. VI, 6 aprile 2022, n. 19832).

La legge 19 luglio 2019, n. 69, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2019, è entrata in vigore li 9 agosto 2019.

Pertanto, nel caso di specie, erroneamente la Corte di appello ha ritenuto sufficiente per configurare la suddetta aggravante l'episodio commesso li 31 luglio 2019, considerandolo "successivo" all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2019.

Quanto alle conseguenze di detto errore va tenuto presente che, come già ha spiegato dalla Corte, la previsione della circostanza aggravante di cui all'art. 572, comma 2, c.p., inizialmente introdotta dalla L. 1° ottobre 2012, n. 172, con riferimento alla condotta commessa in danno di persona minore degli anni quattordici, è stata abrogata dal D.L. del 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla .l del 15 ottobre 2013 n. 119 (art. 1, comma 1-bis) che, contestualmente, ha introdotto la circostanza aggravante comune di cui all'art. 61, n. 11-quinquies c.p. con riferimento alla condotta commessa in presenza o in danno di un minore degli anni diciotto (ovvero di persona in stato di gravidanza) in relazione ai delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale ed al delitto di cui all'art. 572 c.p.

La L. n. 69 del 2019 ha reintrodotto al secondo comma dell'art. 572 c.p. la previsione di una circostanza aggravante, ora ad effetto speciale (prevedendo l'aumento della pena fino alla metà) e ampliando le ipotesi previste dal testo originario, abrogato nel 2013 (il fatto commesso in presenza o in danno di persona minore, di persona in stato di gravidanza o di persona con disabilità), al contempo rimuovendo dal testo dell'art. 61, n. 11-quinquies c.p. il riferimento esplicito all'art. 572 c.p.

Quindi in definitiva per i fatti commessi prima del 9 agosto 2019 poteva essere applicata la aggravante all'epoca vigente, nei termini sopra indicati.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 2 c.p.
  • Art. 61 c.p.
  • Art. 572 c.p.