Diritto processuale penale

Impugnazione

02 | 01 | 2024

Riforma Cartabia: il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio con l’atto di impugnazione

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 39 del 14 dicembre-2 gennaio 2024, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. – nell'ottica di garantire la speditezza e la celerità del giudizio di appello, così esonerando l'autorità giudiziaria dall'effettuare ricerche volte ad individuare il luogo della notifica del decreto di citazione a giudizio – stabilisce che «con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio». 

Per la Suprema Corte, l'interpretazione logica e sistematica della norma porti a circoscriverne la portata ai soli casi in cui l'imputato sia libero, atteso che solo in tali ipotesi ha senso la dichiarazione o l'elezione di domicilio, che – come esplicitato dalla norma – è funzionale ad evitare che, per notificare il decreto di citazione a giudizio, si rallenti la celebrazione del giudizio di impugnazione. Del resto, da un lato, l'art. 161 c.p.p., al comma 1, stabilisce che il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'art. 157, comma 1, c.p.p. o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450, comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p.. Per la proposizione dell'impugnazione è ora innanzitutto previsto che con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori debba sempre essere depositata anche la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. La sanzione è quella dell'inammissibilità dell'atto di impugnazione [581.1-ter]. L'indicazione pare inequivoca nel senso di un deposito contemporaneo dei due documenti (l'atto di impugnazione e la dichiarazione o elezione di domicilio), con la conseguenza che, in ogni caso, solo se il secondo documento sarà depositato entro la scadenza del termine per impugnare l'appello sarà ammissibile (prescindendo da ogni altra questione sulla sua autonoma ammissibilità formale). Si è scelto di evitare alcun automatismo, con una imposta elezione di domicilio presso il difensore che assiste l'imputato, perché foriero di potenziali problematiche sull'effettiva conoscenza della citazione per quanto attiene all'evoluzione possibile del rapporto e contatto tra difensore (pur diligente) ed assistito, dopo la proposizione dell'impugnazione. La dichiarazione o elezione di domicilio (che appunto va depositata anche quando l'atto sia materialmente redatto e depositato dal difensore) deve, per logica sistematica, essere successiva alla deliberazione della sentenza impugnata: essa infatti è appunto finalizzata a consentire la efficace e tempestiva citazione per quel giudizio di appello che proprio dall'imputato e nel suo interesse viene espressamente richiesto. Quando appellante è solo la parte privata, che è pertanto il soggetto processuale che attiva il secondo grado di giudizio che impedisce l'immediata irrevocabilità della prima decisione, era e rimarrebbe francamente poco comprensibile che l'"attore" si possa poi sottrarre al tempestivo rintraccio per atti che sono indispensabili per giungere a quel giudizio rivisitante che proprio lui ha chiesto. La dichiarazione o elezione di domicilio (ovviamente quest'ultima anche presso il difensore che assiste l'imputato al momento del deposito dell'atto di appello) deve quindi essere depositata sia che l'imputato abbia presenziato al giudizio sia in caso di sua assenza dichiarata dal primo giudice. La conclusione cui si perviene non espone a dubbi di costituzionalità e convenzionale. La giurisprudenza costituzionale ha evidenziato che nel sistema processuale penale italiano il legislatore ha delineato un modello di esercizio del diritto di difesa differenziato alle varie fasi del processo. Per quanto riguarda la nostra Carta fondamentale, si deve tenere presente che il giudice delle leggi ha costantemente riconosciuto conforme al dettato costituzionale la modulabilità delle forme e dei contenuti in cui si articola il diritto di difesa in relazione alle caratteristiche dei singoli procedimenti o delle varie fasi processuali, purché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione (v. Corte Cost., sent. n. 175/1996); ha più volte conseguentemente osservato che l'effettività del diritto di difesa non deve necessariamente comportare che il suo esercizio debba essere disciplinato in modo identico nella multiforme tipologia dei riti e che non possono effettuarsi raffronti omogenei tra settori non direttamente comparabili, quali, ad esempio, il procedimento di prevenzione, il processo penale ed il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza, i quali sono tutti dotati di peculiarità proprie, sia nei presupposti sostanziali, sia, di riflesso, sul terreno processuale (Cass. pen., sez. un. 8914/2017 che richiama Cass. pen., sez. un., 27 giugno 2006, n. 31461). Quanto, poi, alla Corte europea dei diritti dell'uomo, essa ha puntualizzato che l'art. 6, paragrafo 3 c, cit. – pur riconoscendo a ogni imputato "il diritto di difendersi personalmente o di fruire dell'assistenza di un difensore di sua scelta" – tuttavia non ne precisa le condizioni di esercizio, lasciando agli Stati contraenti la scelta di mezzi idonei a consentire al loro sistema giudiziario di garantire siffatto diritto, in modo che si concili con i requisiti di un equo processo (v. Corte EDU, sez. III, sent. 27 aprile 2006 sul ricorso n. 30961/03, Sannino c.Italia) che, di conseguenza, l'interprete non può compiere operazioni integrative o migliorative, rimesse esclusivamente al legislatore.  

Riferimenti Normativi:

  • Art. 581 c.p.p.