Diritto penale
Reati in generale
02 | 01 | 2024
Particolare tenuità del fatto: ratio e presupposti applicativi dopo la Riforma Cartabia
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 1 del 21 settembre 2023 (dep. 2 gennaio 2024), la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che l’istituto della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto persegue finalità connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio, con effetti anche in tema di deflazione.
Lo scopo primario è quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo.
Proporzione e deflazione s'intrecciano coerentemente. Il dato normativo conduce senza dubbi di sorta a tale esito interpretativo. Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede, infatti, una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1 c.p. Si richiede, in breve, una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta; e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto, è chiaro che la novella intende per l'appunto riferirsi alla connotazione storica della condotta, essendo in questione non la conformità al tipo, bensì l'entità del suo complessivo disvalore (Cass. pen., sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13681).
Il richiamo al primo comma dell'art. 133 c.p. mette in campo, oltre alle caratteristiche dell'azione e alla gravità del danno o del pericolo, anche l'intensità del dolo e il grado della colpa. D'altra parte, come chiarito dalle Sezioni Unite, occorre considerare che se è vero che Io sviluppo del progetto normativo ha in più occasioni mostrato di preferire la considerazione dei tratti più obiettivabili rifuggendo dai profili interiori, tuttavia, come ormai comunemente ritenuto, anche l'elemento soggettivo del reato penetra nella tipicità oggettiva. Ciò è particolarmente chiaro nell'ambito della colpa, ove rileva il tratto obiettivo della violazione della regola cautelare.
Ma anche nell'ambito del dolo condotta e colpevolezza s'intrecciano. Essendo richiesta la ponderazione della colpevolezza in termini di esiguità e quindi la sua graduazione, è del tutto naturale che il giudice sia chiamato ad un apprezzamento di tutte le rilevanti contingenze che caratterizzano ciascuna vicenda concreta ed in specie di quelle afferenti alla condotta; ed è quindi escluso che una preclusione possa derivare dalla modesta caratterizzazione, sul piano descrittivo, della fattispecie tipica.
Tali considerazioni valgono anche ai fini della valutazione del danno o del pericolo: anche qui nessuna precostituita preclusione categoriale è consentita, dovendosi invece compiere una valutazione mirata sulla manifestazione del reato, sulle sue conseguenze, l'esiguità del disvalore è frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza. E potrà ben accadere che si sia in presenza di elementi di giudizio di segno opposto da soppesare e bilanciare prudentemente, sicché la valutazione inerente all'entità del danno o del pericolo non è da sola sufficiente a fondare o escludere il giudizio di marginalità del fatto.
Del resto, anche in presenza di un danno di speciale tenuità l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. è pur sempre legata anche alla considerazione dei già evocati indicatori afferenti alla condotta ed alla colpevolezza e, per converso, quando si è voluto evitare che la graduazione del reato espressa in una circostanza aggravante ragguagliata all'entità della lesione sia travolta da elementi di giudizio di segno opposto afferenti agli altri indicatori previsti dalla legge lo si è ha fatto esplicitamente.
Tali principi sono stati ripresi e confermati da Cass. pen., sez. un., 27 gennaio 2022, n. 18891. Lo scopo primario della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ribadiscono le Sezioni Unite, è «quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare í complessi meccanismi del processo». Il fatto non è punibile non perché inoffensivo, ma perché il legislatore, pur in presenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, ritiene che sia inopportuno punirlo ove ricorrano le condizioni indicate nell'art. 131-bis c.p. Una prospettiva, ricordano, accolta e più volte rimarcata anche dalla Corte costituzionale (sent. n. 30 del 2021; sent. n. 156 del 2020; ord. n. 279 del 2017) che ha successivamente esteso l'ambito di applicazione dell'istituto (sent. n. 156 del 2020) anche ai reati puniti con la reclusione che, pur superiore nel massimo edittale a cinque anni, abbia un minimo edittale coincidente con quello generale di quindici giorni. Ed infatti la Corte costituzionale ha più volte ribadito che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, a norma dell'art. 133, comma 1, c.p., incluse quindi le modalità della condotta e il grado della colpevolezza, e non solo dell'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto (così Corte cost., sent. n. 156 del 2020) e che il fatto particolarmente lieve, cui fa riferimento l'art. 131-bis c.p. è comunque un fatto offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, sia per riaffermare la natura di extrema ratio della pena e agevolare la "rieducazione del condannato", sia per contenere il gravoso carico di contenzioso penale gravante sulla giurisdizione (Corte cost. ord. n. 279/2017).
L'art. 131-bis, comma 1 c.p., è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, D.L.vo n. 150 del 2022, che, per quanto qui rileva, ha aggiunto, quale ulteriore elemento di valutazione della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità della condotta, la condotta susseguente al reato. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha interpretato la novella nel senso che: a) la condotta successiva al reato non può, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma 1, c.p. (Cass. pen., sez. III, 4 aprile 2023, n. 18029); b) la condotta susseguente al reato costituisce elemento suscettibile di valutazione nell'ambito del giudizio sulla sussistenza delle condizioni per la concreta applicabilità dell'esimente, rilevando ai fini dell'apprezzamento dell'entità del danno, ovvero come possibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo (Cass. pen., sez. III, 21 marzo 2023, n. 20279).
Riferimenti Normativi: