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Diritto processuale penale

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere

21 | 12 | 2023

Mandato d’Arresto Europeo: la CGUE sulla possibilità d’esecuzione di condanna in contumacia

Eleonora Sassi e Riccardo Bifulco

Con sentenza del 21 dicembre 2023, relativa alla causa C-396/22, la settima sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è soffermata sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo in caso di pena pronunciata in contumacia, ribadendo l’obbligo dell’interpretazione conforme.

L’art. 4 bis della decisione quadro 2002/584 del Consiglio asserisce in merito che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può “rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione” ammettendo tuttavia la possibilità di procedere parimenti qualora risulti che l’interessato sia stato “citato personalmente […], informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o […] di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato; è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio”.

La Corte ha dunque proceduto a definire se il concetto di “processo terminato con la decisione” corrisponda alla sentenza disponente una pena cumulativa, mediante il cumulo a posteriori di pene inflitte in precedenza.

Movendo da una sentenza del 10 agosto 2017 (Zdziaszek, C271/17 PPU, EU:C:2017:629), la Corte ha dunque determinato che il concetto di “processo terminato con la decisione” riguarda un procedimento che ha condotto a una sentenza che dispone una pena cumulativa, qualora, nell’ambito di detto procedimento, l’autorità che pronuncia tale sentenza non possa riesaminare il giudizio di colpevolezza dell’interessato né modificare tali ultime pene, ma disponga di un margine di discrezionalità nella determinazione dell’entità di tale pena.

La ragione di tale orientamento va ricercata nel rispetto del carattere equo del processo e della discrezionalità della pena in relazione alla fattispecie presa in esame.

Per quanto concerne la compatibilità  dell’art. 4-bis, par.1 con la normativa nazionale che definisca il caso della condanna in contumacia quale impedimento assoluto alla consegna, la Corte ha precisato che, poiché l’articolo “prevede un caso di non esecuzione facoltativa di un mandato d’arresto europeo, un’autorità giudiziaria dell’esecuzione può tenere conto di altre circostanze che le permettano di garantire che la consegna dell’interessato non comporta una violazione dei diritti della difesa di quest’ultimo”.

Dunque un’autorità giudiziaria dell’esecuzione può considerare “la condotta tenuta dall’interessato” Infatti potrà essere concessa una particolare attenzione al fatto che l’interessato abbia cercato di evitare la notifica dell’informazione a lui indirizzata”. Ne consegue che a un’autorità giudiziaria dell’esecuzione non si può negare di appurare la presenza del rispetto dei diritti della difesa dell’interessato considerando tutte “le circostanze che caratterizzano il caso di cui è investita, incluse le informazioni di cui può essa stessa disporre”.

La Corte ha dichiarato che il principio del primato del diritto europeo si deve intendere nel non imporre a un giudice nazionale di non applicare una disposizione del diritto interno incompatibile con disposizioni della decisione quadro 2002/584, essendo quest’ultima vuota di effetto diretto.

Ad ogni modo la Corte definisce che “le autorità degli Stati membri […] sono tenute a procedere […] a un’interpretazione conforme del loro diritto nazionale che consenta di garantire un risultato compatibile con la finalità perseguita da tale decisione quadro” Il giudice nazionale deve quindi considerare il diritto interno.

In conclusione la Corte, in virtù delle considerazioni che precedono, ha stabilito che la nozione di “processo terminato con la decisione” contenuta  nell’art. 4-bis della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio deve essere interpretata nel riguardare un procedimento che ha condotto a una sentenza che dispone una pena cumulativa, mediante il cumulo a posteriori di pene inflitte in precedenza, qualora, nell’ambito di detto procedimento, l’autorità che pronuncia tale sentenza non possa riesaminare il giudizio di colpevolezza dell’interessato né modificare tali ultime pene, ma disponga di un margine di discrezionalità nella determinazione dell’entità di tale pena cumulativa. Inoltre, ai sensi dell'art. 4-bis, una normativa nazionale che traspone tale disposizione e che esclude, in modo generale, la possibilità per un’autorità giudiziaria dell’esecuzione di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena qualora l’interessato non sia comparso personalmente nell’ambito del processo terminato con la decisione di cui trattasi è contraria a detta disposizione. Il giudice nazionale è tenuto, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, a interpretare tale normativa nazionale, il più possibile, alla luce della lettera e dello scopo di detta decisione quadro.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 1, Decisione quadro 2002/584 del Consiglio del 13 giugno 2002
  • Art. 4-bis, Decisione quadro 2002/584 del Consiglio del 13 giugno 2002