Diritto amministrativo
Edilizia e Urbanistica
29 | 12 | 2023
I procedimenti repressivi in materia edilizia
Carol Gabriella Maritato
Con sentenza n. 11305 del 29 dicembre 2023, la settima
sezione del Consiglio di Stato ha ricordato che l’accertamento dell’esecuzione
di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero
con variazioni essenziali, si conclude con un’ordinanza che ingiunge al
proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione,
indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto in caso di
inottemperanza all’ordine. La mancata individuazione della detta area non
comporta, tuttavia, l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione, potendo la
sua individuazione avvenire con il successivo atto di accertamento
dell'inottemperanza (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 5 maggio 2023, n.
4563).
I
procedimenti repressivi in materia edilizia, culminanti con l’atto di
acquisizione della proprietà privata al patrimonio comunale, devono seguire una
corretta scansione procedimentale, che consenta al privato di adempiere al
provvedimento demolitorio al fine di evitare l’estrema conseguenza della
perdita della proprietà. Tale scansione procedimentale è costituita: i) dal
provvedimento di demolizione, con cui viene assegnato il termine di novanta
giorni per adempiere spontaneamente alla demolizione ed evitare le ulteriori
conseguenze pregiudizievoli; ii) dall’accertamento della inottemperanza alla
demolizione tramite un verbale che accerti la mancata demolizione; iii)
dall’atto dichiarativo dell’acquisizione al patrimonio comunale che costituisce
il titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione dell’acquisto
della proprietà in capo al Comune. Recentemente l’Adunanza Plenaria n. 16 del
2023 ha fornito sul punto le seguenti precisazioni. Entro il termine perentorio
di 90 giorni, il destinatario dell’ordine di demolizione può formulare
l’istanza di accertamento di conformità (prevista oggi dall’art. 36, comma 1, d.P.R.
n. 380 del 2001). Entro lo stesso termine di 90 giorni, il destinatario
dell’ordinanza di demolizione può anche chiedere una sua proroga, qualora
dimostri la sua concreta volontà di disporre la demolizione e sussistano
ragioni oggettive che rendano impossibile il completamento della restitutio in
integrum entro tale termine. Decorso il termine di 90 giorni dalla notifica del
provvedimento di demolizione agli interessati (o il diverso termine prorogato
dall’Amministrazione su istanza di quest’ultimi), l’Amministrazione deve
eseguire un sopralluogo sull’immobile, il quale si conclude con l’accertamento
positivo o negativo dell'esecuzione dell’ordinanza di ripristino. Nel caso di
accertamento positivo, l’autore dell'abuso mantiene la titolarità del suo
diritto, non potendo l’Amministrazione emanare l’atto di acquisizione. Nel caso
di accertamento negativo, l’Amministrazione rileva che vi è stata
l’acquisizione ex lege al patrimonio comunale del bene come descritto
nell’ordinanza di demolizione (ovvero come descritto nello stesso atto di
acquisizione con l'indicazione dell'ulteriore superficie nel limite del decuplo
di quella abusivamente costruita). Alla scadenza del termine di 90 giorni,
l’Amministrazione è dunque ipso iure proprietaria del bene abusivo ed il
responsabile non è più legittimato a proporre l’istanza di accertamento di
conformità. L’acquisizione gratuita, quale conseguenza dell’inottemperanza
all’ordine di demolizione e della relativa omissione, ha natura afflittiva
(così come la correlata sanzione pecuniaria), con la conseguenza che deve
esservi l'imputabilità dell’illecito omissivo della mancata ottemperanza. Per
il principio della vicinanza alla fonte della prova, è specifico onere per il
destinatario dell’ordine di demolizione dedurre e comprovare la sussistenza di
tale non imputabilità: l’Amministrazione, in assenza di comprovate deduzioni,
deve emanare l’atto di acquisizione. L’accertamento della inottemperanza certifica
il passaggio di proprietà del bene al patrimonio pubblico e costituisce il
titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri
immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente. Quest’ultimo adempimento,
da compiersi con sollecitudine, rappresenta un atto indispensabile al fine di
rendere pubblico nei rapporti con i terzi l’avvenuto trasferimento del diritto
di proprietà e consolidarne gli effetti, sicché ai sensi di quanto disposto dal
comma 4-bis dell’art. 31 deve ritenersi che rappresenti un elemento di
valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità
disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario
inadempiente, al pari della tardiva o mancata adozione della stessa sanzione
che con l’atto di accertamento viene irrogata. Con tale notifica, il bene si
intende acquisito a titolo originario al patrimonio pubblico ‒ con decorrenza
dalla scadenza del termine fissato dall'art. 31, salva la proroga eventualmente
disposta ‒ e di conseguenza eventuali ipoteche, pesi e vincoli preesistenti
vengono caducati unitamente al precedente diritto dominicale, senza che rilevi
l’eventuale anteriorità della relativa trascrizione o iscrizione. Ai sensi
dell’art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001 già nel suo testo originario,
l’acquisto ipso iure del bene abusivo da parte dell’Amministrazione comporta la
novazione oggettiva dell'obbligo ricadente propter rem sull'autore dell'abuso e
sui suoi aventi causa. Infatti, l’obbligo di demolire il proprio manufatto
entro il termine fissato dall'Amministrazione dopo la scadenza di tale termine
viene meno (non potendo più il responsabile demolire un bene che non è più suo)
ed è sostituito ex lege dall’obbligo di rimborsare all'Amministrazione tutte le
spese che essa poi sostenga per demolire il bene abusivo.
Riferimenti Normativi: