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Diritto processuale penale

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere

21 | 12 | 2023

La cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’UE: la Procura europea

Emma Coppola

Con sentenza del 21 dicembre 2023, relativa alla causa C-281/22, la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’UE ha fornito l’interpretazione di alcune disposizioni del Regolamento 2017/1939 del Consiglio, relativo all’attuazione di una cooperazione tra Stati membri in materia di giurisdizione penale.

Il regolamento ha istituito la Procura europea: questo ufficio ha il compito di individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, a tal proposito svolgendo indagini, esercitando l’azione penale ed esplicando le funzioni di pubblico ministero dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri fino alla pronuncia del provvedimento definitivo.

La Procura europea è un ufficio unico con struttura decentrata, organizzata in due livelli: un livello centrale, composto dall’Ufficio centrale nella sede della Procura europea e un livello decentrato, composto dai procuratori europei delegati aventi sede negli Stati membri. È proprio ai procuratori delegati che vengono affidate le indagini, ex art. 13 par. 1 del Regolamento. Il procuratore europeo delegato incaricato del caso può, conformemente al Regolamento e al diritto del suo Stato membro, adottare le misure d’indagine e altre misure, di persona o, in alternativa, incaricare le autorità competenti del suo Stato membro di adottarle. Il regime applicabile all’adozione e all’esecuzione di una misura investigativa nell’ambito di un’indagine transfrontaliera - eseguita in uno Stato diverso da quello del procuratore delegato - è definito dagli artt. 31 e 32 del Regolamento.

Dal testo dell’art. 31, par. 1, risulta che per lo svolgimento delle indagini transfrontaliere della Procura europea è necessaria una cooperazione tra i procuratori europei delegati, dunque qualora una misura debba essere intrapresa in uno Stato membro diverso da quello del procuratore europeo delegato incaricato del caso, quest’ultimo decide in merito all’adozione della misura necessaria e la assegna a un procuratore europeo delegato avente sede nello Stato membro in cui la misura in questione deve essere eseguita, il quale sarà incaricato di prestargli assistenza. Ai sensi del par. 2, la misura in questione potrebbe richiedere una autorizzazione giudiziaria ai sensi del diritto dello Stato membro del procuratore incaricato di prestare assistenza: quest’ultimo ottiene tale autorizzazione conformemente al diritto di detto Stato membro. Tuttavia se tale autorizzazione non è richiesta dal diritto dello Stato membro del procuratore europeo incaricato di prestare assistenza, ma è richiesta dal diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato in prima istanza, quest’ultimo ottiene l’autorizzazione. L’art. 32 precisa che tale misura è eseguita conformemente al medesimo Regolamento e al diritto dello Stato membro di un altro procuratore europeo delegato che è incaricato di prestare assistenza. Gli artt. 31 e 32, in sintesi, operano una distinzione tra la giustificazione e l’adozione di una misura di indagine delegata e la sua esecuzione, riflettendo la logica sottesa al sistema di cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri, il quale è fondato sui principi della fiducia e del mutuo riconoscimento.

Il principio del mutuo riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie implica l’esistenza di una reciproca fiducia nel fatto che ciascuno degli Stati membri accetta l’applicazione del diritto penale vigente negli altri Stati membri, anche quando l’attuazione del proprio diritto nazionale porterebbe a una soluzione diversa. Anche l’art. 31, par. 6 del Regolamento sancisce che le norme previste ai fini delle indagini transfrontaliere devono poter essere - eventualmente - integrate da strumenti giuridici in materia di riconoscimento reciproco. È legittimo credere che tramite l’introduzione del Regolamento 2017/1939 il legislatore dell’Unione ha inteso istituire un meccanismo che garantisca un grado di efficacia delle indagini transfrontaliere condotte dalla Procura europea almeno altrettanto elevato di quello risultante dall’applicazione delle procedure previste nell’ambito del sistema di cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri fondato sui principi della fiducia e del riconoscimento reciproci.

Il Regolamento stabilisce, ai fini della cooperazione tra i procuratori europei delegati nell’ambito delle indagini transfrontaliere, una distinzione tra le responsabilità connesse alla giustificazione e all’adozione della misura delegata, che rientrano nella competenza del procuratore europeo delegato incaricato del caso, e quelle relative all’esecuzione della misura, che rientrano nella competenza del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza.

Per quanto riguarda misure investigative che comportano ingerenze gravi in diritti fondamentali (ad esempio le perquisizioni di abitazioni private), incombe sullo Stato membro cui appartiene il procuratore europeo delegato incaricato del caso prevedere garanzie adeguate e sufficienti al fine di assicurare la legittimità e la necessità di siffatte misure. Inoltre, la stessa Procura europea garantisce che le sue attività rispettino i diritti fondamentali, garanzia concretizzata nell’art. 41, par. 1 e 2 del Regolamento in esame, da cui risulta che la Procura europea deve rispettare il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa degli indagati e degli imputati. Tuttavia, laddove il procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza ritenga che una misura alternativa meno intrusiva consenta di conseguire gli stessi risultati della misura investigativa assegnata in questione, può consultare il procuratore europeo delegato incaricato del caso per risolvere la questione a livello bilaterale.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 31, Regolamento del Consiglio 2017/1939
  • Art. 32, Regolamento del Consiglio 2017/1939