Diritto processuale civile
Processo di cognizione
07 | 06 | 2021
Improcedibilità del ricorso per cassazione se il difensore non deposita copia della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione
Giovanna Spirito
La sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza
n. 15832 del 9 maggio 2021 (dep. 7 giugno 2021), ha stabilito che la
dichiarazione contenuta nel ricorso per Cassazione, secondo cui la sentenza
impugnata è stata notificata, ai fini del decorso del termine breve per
impugnare, non può essere revocata o emendata dallo stesso ricorrente con la
memoria successiva; pertanto, se il ricorrente, dopo aver formulato la
dichiarazione predetta, non provvede a depositare – ai sensi dell'art. 369
c.p.c., comma 2, n. 2 – copia della sentenza impugnata munita della relazione
di notificazione, il ricorso va dichiarato improcedibile.
L’anzidetto onere del ricorrente è funzionale all'adempimento, da parte della Corte di cassazione, del dovere di controllare la tempestività dell'esercizio del potere di impugnazione, a tutela dell'esigenza pubblicistica del rispetto della "cosa giudicata formale" (art. 324 c.p.c.), che si risolve nella "incontrovertibilità" delle pronunce giurisdizionali e, quindi, nella stabilità delle situazioni giuridiche. La formazione della cosa giudicata formale è collegata alla scadenza dei termini per impugnare ed è previsto, accanto ad un termine lungo di impugnazione (art. 327 c.p.c.), decorrente ex lege dalla venuta ad esistenza giuridica della sentenza (che si ha con la sua pubblicazione mediante il deposito nella cancelleria: art. 133 c.p.c.), un termine breve di impugnazione (artt. 325 e 326 c.p.c.) decorrente dalla notificazione della sentenza, eseguita, da una parte nei confronti dell'altra, con le modalità di cui all'art. 285 c.p.c..
L'istituto della notificazione della sentenza a cura della parte interessata, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, attribuisce alla parte un "diritto potestativo" di natura processuale, cui corrisponde la soggezione dell'altra parte. Attraverso la notificazione della sentenza, la parte opera – secondo una sua scelta di convenienza – un mutamento della situazione giuridica dell'altra parte, la quale viene assoggettata, in funzione sollecitatoria e acceleratoria, ad un termine di impugnazione più breve (quello previsto dall'art. 325 c.p.c.) di quello altrimenti operante (Cass. civ., sez. un., 4 marzo 2019, n. 6278). Tale abbreviazione del termine per impugnare è condizionata al fatto che la notificazione della sentenza sia effettuata, ai sensi degli artt. 285 e 170 c.p.c., al "procuratore costituito" della controparte. In ragione di ciò, qualora il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che il medesimo abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il c.d. termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., procedendo all'accertamento della sua osservanza. Quando, invece, il ricorrente alleghi espressamente (enunciando la circostanza nel ricorso) oppure implicitamente (producendo copia autentica della sentenza impugnata, recante la relata di notificazione idonea ai fini del decorso del termine per l'impugnazione) che la sentenza, contro cui ricorre, è stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione ovvero quando l'avvenuta notificazione della sentenza risulti dalla eccezione del controricorrente o dalle emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio, deve intendersi che il ricorrente abbia esercitato l'impugnazione nel termine breve, cosicché sorge a carico dello stesso l'onere di depositare la copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, unitamente al ricorso ovvero separatamente da esso, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., comma 2, purché entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., comma 1.
La mancata produzione, in tale termine, della relata di notifica comporta la improcedibilità del ricorso che va dichiarata d'ufficio e non può ritenersi sanata dalla circostanza che il resistente abbia notificato il controricorso senza formulare alcuna eccezione di improcedibilità; la improcedibilità, tuttavia, non può essere dichiarata ove la relata di notifica della sentenza impugnata risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero presente nel fascicolo di ufficio (Cass. civ., sez. un., 2 maggio 2017, n. 10648; Cass. civ., sez. un., 16 aprile 2009, n. 9004).
Riferimenti Normativi: