Diritto processuale penale
Soggetti
22 | 12 | 2023
La Corte Costituzionale sulla risoluzione delle questioni relative all’attribuzione della cognizione della causa al tribunale in formazione collegiale o monocratica
Giuseppe Molfese
Con sentenza n. 225 del 22 dicembre 2023, la Corte Costituzionale
ha affermato che è indubitabile che il sistema processuale penale, nel suo
complesso, mira ad affrontare e risolvere prima possibile sia le questioni di
competenza per territorio e derivante da connessione (art. 21, commi 2 e 3, c.p.p.),
sia quelle relative all’attribuzione della cognizione della causa al tribunale
in formazione collegiale o monocratica, in modo da evitare regressioni o,
comunque, stasi in fasi avanzate del processo, con conseguente dispersione
delle attività già svolte. E ciò in ossequio, anzitutto, a esigenze (di rango
assieme costituzionale e convenzionale) di tutela della ragionevole durata dei
processi penali.
Il luogo privilegiato per affrontare tali questioni, ai sensi tanto dell’art. 21, commi 2 e 3, quanto del censurato art. 33-quinquies c.p.p., è per l’appunto l’udienza preliminare, quando prevista. È nel corso di tale udienza che l’eventuale violazione delle regole fissate dal codice in proposito deve essere eccepita dalle parti, a pena di decadenza, ovvero deve essere rilevata dal giudice; potendo poi l’eccezione essere riproposta in dibattimento, nel termine di cui all’art. 491, comma 1, c.p.p., nella sola ipotesi in cui sia stata tempestivamente sollevata in udienza preliminare, e sia stata in quella sede respinta. Nella medesima direzione si muove, del resto, il nuovo rimedio – introdotto dall’art. 4, D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) – del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio di cui all’art. 24-bis c.p.p.., azionabile anch’esso «[p]rima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’art. 491, comma 1», c.p.p.. Nel corso dell’udienza preliminare l’imputato è, in linea generale, già in grado di rilevare eventuali violazioni delle disposizioni sulla competenza territoriale e su quella determinata da connessione. Infatti, la sede giudiziaria presso la quale opera il giudice dell’udienza preliminare chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio sarà normalmente – salvo il peculiare caso dei procedimenti attribuiti alla procura distrettuale ai sensi dell’art. 51, commi 3-bis e seguenti, c.p.p. – la medesima avanti al quale la causa sarà incardinata nel caso di rinvio a giudizio. Ove dunque l’imputato ritenga che il reato a lui contestato rientri nella competenza territoriale di altra sede giudiziaria, egli sarà tenuto a formulare subito la relativa eccezione, anche in via subordinata rispetto alla richiesta principale di non luogo a procedere. E ciò, si noti, anche nella specifica ipotesi in cui egli sostenga l’insussistenza di ragioni di connessione tra il reato a lui ascritto e i diversi reati, contestati dal pubblico ministero nella medesima richiesta di rinvio a giudizio, che radicano la competenza in quella specifica sede giudiziaria. Non dissimile è la situazione dell’imputato in udienza preliminare rispetto alle violazioni delle disposizioni che regolano l’attribuzione della cognizione della causa al tribunale in formazione collegiale o monocratica. La (futura) assegnazione della causa all’una o all’altra formazione dipende, infatti, dalla tipologia dei reati a lui contestati nella richiesta di rinvio a giudizio, ovvero dalla tipologia dei reati che il pubblico ministero contesta agli altri imputati nella medesima richiesta di rinvio a giudizio, sul presupposto della loro reciproca connessione. Pertanto, laddove l’imputato intenda negare – in particolare – ogni connessione tra i reati a sé addebitati e quelli che, in ipotesi, radichino l’attribuzione della cognizione della causa al tribunale in formazione collegiale, egli sarà tenuto – ai sensi dell’art. 33-quinquies c.p.p. – a sollevare sin dall’udienza preliminare la relativa eccezione, eventualmente in via subordinata rispetto alla richiesta di non luogo a procedere per i reati che lo riguardano, sì da sollecitare lo stesso giudice dell’udienza preliminare a un’immediata decisione sul punto. Così facendo, egli conserverà tra l’altro la possibilità di reiterare la richiesta in sede di questioni preliminari al dibattimento, in caso di rigetto dell’eccezione da parte del giudice dell’udienza preliminare: ipotesi nella quale il giudice del dibattimento ben potrà, invece, ritenere fondata l’eccezione, e trasmettere in via “orizzontale” gli atti – ai sensi dell’art. 33-septies, comma 1, c.p.p. – al giudice competente a decidere sul reato contestato. Come precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 48590 del 2019, tuttavia, questo meccanismo può operare senza alcun vulnus al diritto di difesa dell’imputato soltanto laddove a quest’ultimo sia chiaro, già nel corso dell’udienza preliminare, quale sarà la composizione del tribunale al quale la causa sarà assegnata, nel caso in cui egli sia effettivamente rinviato a giudizio. Il che si verifica paradigmaticamente allorché tale composizione sia desumibile dalla stessa richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero, ovvero nell’ipotesi – non considerata espressamente dalle Sezioni unite, ma del tutto affine – in cui essa risulti dalle eventuali modificazioni dell’imputazione operate dal pubblico ministero nel corso dell’udienza preliminare ai sensi dell’art. 423 c.p.p., nel contraddittorio tra le parti. Laddove, invece, l’imputazione dovesse essere modificata dal giudice dell’udienza preliminare nello stesso decreto che dispone il giudizio – eventualità peraltro ormai confinata, dopo l’entrata in vigore delle modifiche all’art. 423 c.p.p. introdotte dal D.L.vo n. 150 del 2022, alla sola ipotesi in cui il giudice dell’udienza preliminare pronunci sentenza di non luogo a procedere per alcuni dei reati contestati nella richiesta di rinvio a giudizio –, all’imputato diverrebbe impossibile formulare alcuna eccezione, a udienza preliminare ormai conclusa; e il meccanismo preclusivo dell’art. 33-quinquies c.p.p. non potrebbe pertanto operare. Ipotesi, questa, alla quale può senz’altro affiancarsi quella in cui sia lo stesso decreto che dispone il giudizio a individuare nella vocatio in ius, per mero errore, una composizione diversa da quella corrispondente per legge ai reati per i quali sia stato effettivamente disposto il rinvio a giudizio dell’imputato. In simili casi, le violazioni delle regole di cui agli artt. 33-bis, 33-ter e 33-quater c.p.p. non potrebbero che essere eccepite, o rilevate d’ufficio, alla prima occasione utile, e cioè in sede di questioni preliminari al dibattimento. Questa lettura costituzionalmente orientata dell’art. 33-quinquies c.p.p. – ha concluso la Consulta – consente di ritenere non fondati tutti i profili di censura articolati dal rimettente.
Riferimenti Normativi: