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Diritto processuale penale

Procedimenti speciali

21 | 12 | 2023

Riforma Cartabia: la riduzione di un sesto per l'abbreviato non opera in caso di rinuncia alla impugnazione

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 51180 del 12 ottobre-21 dicembre 2023, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha richiamato, condividendolo, l'orientamento ermeneutico maturato in sede di legittimità in merito alla portata dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., come introdotta nell'ordinamento dall'art. 24, D.L.vo n. 150 del 2022, con entrata in vigore alfine fissata al 30 dicembre 2022. La norma, collocata nell'alveo dell'art. 442 c.p.p., volto a disciplinare la fase della decisione di primo grado nel rito abbreviato, stabilisce che quando né l'imputato né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente (rispetto alla riduzione per il rito a prova contratta fissata nel comma 2) ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione. Si è, al riguardo, precisato che la condizione processuale che ne consente l'applicazione è costituita dall'irrevocabilità della sentenza per mancata impugnazione ed essa, in quanto soggetta al principio del tempus regit actum, è ravvisabile solo rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore del D.L.vo n. 150 del 2022, pur se pronunciate antecedentemente. Per vero, la ratio dell'intervento riformatore si profila individuabile nel perseguimento dello scopo di ridurre la durata del procedimento penale, favorendo la definizione della causa dopo l'emissione della sentenza di primo grado, così da evitare l'ingresso del procedimento stesso nella fase delle impugnazioni, quali che l'ordinamento in concreto consenta nel singolo caso, allorquando – trattandosi di sentenza di condanna, emessa all'esito di giudizio assoggettato al rito abbreviato – l'imputato e il difensore valutino come non sorretta da un apprezzabile interesse la prospettiva di sottoporre a nuova verifica la decisione emessa dal primo giudice e considerino, proprio in virtù della nuova opportunità offerta dalla norma, più conveniente rinunciarvi al fine di assicurare all'imputato stesso la riduzione – ulteriore rispetto a quella determinata dalla scelta del rito – pari alla frazione di un sesto della pena irrogata. È, dunque, la radicale mancanza dell'impugnazione – e soltanto essa – che, determinando l'effetto deflattivo perseguito, integra il presupposto necessario per fruire della riduzione ulteriore della pena contemplata dal comma 2-bis della norma. Conferma tale approdo la scelta che la norma ha operato per individuare il giudice competente a sancire la riduzione e, conseguentemente, il procedimento occorrente per la relativa determinazione: a provvedere deve essere il giudice dell'esecuzione; e ciò esige l'instaurazione del procedimento esecutivo, secondo le forme proprie che, in questa sede, non è necessario approfondire. Certo è che, avendo previsto l'esclusiva competenza del giudice dell'esecuzione per l'applicazione della riduzione, la norma corrobora l'approdo ermeneutico secondo cui soltanto la mancanza dell'impugnazione avverso la sentenza di primo grado integra la condizione legittimante la riduzione stessa. Se il legislatore avesse inteso applicare questa riduzione premiale alla diversa fattispecie della rinuncia all'impugnazione già proposta, non avrebbe incontrato ostacolo ad individuare il giudice competente per l'applicazione di essa nello stesso giudice della cognizione che vi avrebbe provveduto nel medesimo contesto provvedimentale dichiarativo dell'inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione. In definitiva, alla mancata impugnazione non può equipararsi la rinuncia all'impugnazione già proposta, poiché essa - non determinando l'effetto pienamente deflattivo perseguito dal riformatore - non è stata ritenuta condizione adeguata ad assicurare all'imputato rinunciante il conseguimento del beneficio in esame. Individuata così la ragione fondante l'introduzione della riduzione di pena oggetto di esame, si coglie anche l'ulteriore connotazione della situazione legittimante l'attribuzione dell'incentivo premiale, ossia il conseguimento dell'irrevocabilità della sentenza per mancata impugnazione in data successiva all'entrata in vigore del D.L.vo n. 150 del 2022. Si è, anche in merito questo aspetto, considerato in modo condivisibile che la situazione legittimante la riduzione, in quanto soggetta al principio del tempus regit actum, è ravvisabile soltanto con riferimento alle sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore della norma istitutiva della peculiare diminuente, anche se tali sentenze siano state emesse in tempo antecedente. Non può, d'altronde, sostenersi che tale disciplina costituisca un vulnus al principio di retroattività della lex mitior, come maturato anche in virtù dell'interpretazione data in sede convenzionale dell'art. 7 CEDU, atteso che il suddetto principio afferisce soltanto alle disposizioni, aventi natura sostanziale, che definiscono i reati e le pene che li sanzionano e la cui applicazione risulta, d'altronde, preclusa ex art. 2, comma 4, c.p. allorquando sia stata pronunziata sentenza divenuta definitiva in tempo antecedente. La disciplina in esame nemmeno appare confliggere con i principi di uguaglianza e di responsabilità penale, dal momento che la diversità del trattamento sanzionatorio determinata dalla riduzione ex art. 442, comma 2-bis, c.p.p. trova causa nella diversità delle situazioni oggetto di regolazione ed essa non può essere recepita contra ius dal condannato che abbia inteso perseguire il medesimo obiettivo compiendo altre scelte processuali (sulla complessiva tematica v. Cass. pen., sez. I, 10 marzo 2023, n. 16054, anche per la più articolata puntualizzazione che la ristretta portata, rilevante anche ai presenti fini, del principio convenzionale - confermata dal riferimento che la -giurisprudenza sovranazionale suole fare alle fonti internazionali e comunitarie, in particolare all'art. 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici ed art. 49 della Carta di Nizza, e alle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea - implica che il principio di retroattività della lex mítior declinato in sede convenzionale, se inerisce alla fattispecie incriminatrice e alla pena, certo vede estranee al suo ambito di operatività le ipotesi in cui non si verifica un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto, che porti a ritenerlo penalmente lecito o comunque di minore gravità; per un'interpretazione sostanzialmente conforme a quella qui accolta circa la sfera d operatività, senza emersione di patenti elementi di irragionevolezza della disciplina, dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., sez. IV, 26 settembre 2023, n. 45725; Cass. pen., sez. I, 27 settembre 2023, n. 42681). In ordine, poi, alla prospettata necessità di estensione, per via ermeneutica o, all'occorrenza, previo intervento razionalizzatore del Giudice delle leggi, ai casi quali quello in esame del citato ius novum, onde pervenire all'anticipazione degli effetti della riforma favorevoli al condannato al tempo della vacatio, mette conto di ricordare che la Corte costituzionale (con la sentenza n. 151 del 2023) ha ragionato nei sensi sopra enunciati, sia pure a proposito della disciplina transitoria in materia di querela, evidenziando che il D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199, che ha posposto la data di entrata in vigore del D.L.vo n. 150 del 2022, ha inciso sull'obbligatorietà dell'atto normativo, piuttosto che sull'efficacia delle disposizioni in esso contenute, desumendone che la parte che aveva sollevato la questione di costituzionalità aveva confuso la situazione che si sarebbe venuta a creare nell'ipotesi in cui, decorso il termine di vacatio legis, i contenuti del D.L.vo n. 150 del 2022 fossero divenuti efficaci quale conseguenza dell'entrata in vigore dell'atto, ma la loro applicabilità fosse stata differita nel tempo, dalla situazione – verificatasi in concreto – nella quale, invece, l'atto stesso non aveva mai acquisito vigenza. Da tale rilievo la Corte costituzionale ha fatto scaturire la conclusione che non può esservi l'applicazione del principio di retroattività in minus, né, di conseguenza, del divieto di ultrattività di una normativa penale in malam partem, perché in questo caso, con l'avvenuta riformulazione della data di entrata in vigore della legge, non si è determinato un fenomeno di successione di leggi nel tempo.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 442 c.p.p.
  • Art. 2 c.p.
  • Art. 7 CEDU