Diritto processuale civile
Processo di cognizione
21 | 12 | 2023
Incostituzionale la norma sulla consulenza tecnica preventiva ove limitata ai soli crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni di fonte contrattuale o da fatto illecito
Giovanna Spirito
Con sentenza n. 222 del 21 dicembre 2023, la Corte Costituzionale
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 696-bis, comma
1, primo periodo, c.p.c. nella parte in cui dopo le parole «da fatto illecito»
non prevede «o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità
dell’ordinamento giuridico».
La definizione concordata della lite si inserisce in un articolato
procedimento in cui l’attività conciliativa è svolta dal consulente tecnico
sotto la direzione del magistrato ed è preceduta e seguita da statuizioni
giudiziali. Al giudice è, in primo luogo, demandata la verifica dei presupposti
di ammissibilità della consulenza, la quale investe, da un lato, la non
manifesta inammissibilità o infondatezza delle domande oggetto della eventuale
futura causa, e, dall’altro, la rilevanza, rispetto al potenziale giudizio di
merito, dei fatti per i quali si richiede l’indagine peritale, nonché la
effettiva necessità di ricorrere alle conoscenze esperte per il relativo
accertamento. Lo stesso giudice deve, inoltre, verificare se la controversia,
come sommariamente delineata nel ricorso ex art. 696-bis c.p.c., si presti ad
una soluzione conciliativa, e che non siano ravvisabili ostacoli giuridici alla
conclusione di un accordo transattivo.
Se ammette la consulenza, il giudice deve nominare l’esperto e formulare i quesiti in modo da circoscrivere l’incarico peritale alla sola verifica dei fatti rilevanti e necessitanti di valutazione tecnico-scientifica, ovvero alla loro diretta percezione, quando si tratti di elementi fattuali che solo un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone (ex multis, Cass. civ., sez. VI, 3 luglio 2020, n. 13736; Cass. civ., sez. II, 22 gennaio 2015, n. 1190). Nel caso in cui il tentativo di conciliazione produca esito positivo, al giudice spetta l’ulteriore pregnante verifica – che concerne la disponibilità delle posizioni soggettive investite dalla transazione e la conformità dell’accordo raggiunto ai presupposti della consulenza tecnica preventiva – prodromica all’attribuzione al verbale di conciliazione dell’efficacia propria del titolo esecutivo. Tale articolato procedimento risponde alla specifica esigenza della parte interessata di conseguire la soddisfazione dei propri diritti e interessi disponibili senza accedere al giudizio contenzioso. Analogamente alla conciliazione giudiziale, la composizione della lite raggiunta in seno al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. non costituisce un’alternativa alla tutela giurisdizionale, ma una diversa forma con la quale la giurisdizione realizza la propria funzione. In definitiva, la consulenza tecnica preventiva consente una tutela complementare a quella accordata attraverso la decisione giudiziale. Essa costituisce, pertanto, una peculiare declinazione del diritto di azione garantito dall’art. 24 Cost., senza che a tale inquadramento osti la natura processuale dell’interesse protetto (sentenza n. 202 del 2023) o l’assenza di contenuto decisorio nelle statuizioni giudiziali che impostano l’accertamento tecnico e la conciliazione che ne scaturisce. È appunto da quanto fin qui considerato che discende la conclusione secondo la quale la limitazione dell’ambito oggettivo di operatività della consulenza preventiva operato dalla disposizione in scrutinio contrasta con l’art. 3 Cost., sia sotto il profilo dell’eguaglianza, sia sotto quello della ragionevolezza, e con l’art. 24 Cost., in quanto realizza una differenziazione nella tutela dei diritti non supportata da una ragionevole giustificazione. La ragione giustificatrice dell’art. 696-bis c.p.c. va rinvenuta nella esigenza di aggiungere alla tutela giurisdizionale una forma complementare di attuazione dei diritti, per mezzo della quale il conflitto è definito in via negoziale, ma all’esito di un apposito procedimento nel quale la conciliazione è coadiuvata dall’esperto in posizione di terzietà ed è impostata, diretta e convalidata dal giudice. Ebbene, la scelta di limitare lo strumento in esame alle sole controversie relative ai crediti ex contractu ed ex delicto, così privando delle peculiari utilità connesse al suo esperimento i titolari di tutti gli altri crediti di fonte diversa, non rinviene né nel titolo né nel contenuto dei diritti ammessi una valida ragione di diversificazione. Le obbligazioni correlate ai diritti di credito esclusi dall’art. 696-bis, comma 1, primo periodo, c.p.c. condividono con quelle collegate ai crediti dallo stesso ammessi la substantia di specifici obblighi giuridici in forza dei quali un soggetto è tenuto ad una determinata prestazione patrimoniale per soddisfare l’interesse di un altro soggetto. D’altro canto, l’obbligazione costituisce una nozione giuridica unitaria, che si identifica autonomamente, a prescindere dalla fonte dalla quale scaturisce. Deve, ancora, considerarsi che la discrezionalità di cui gode il legislatore nella conformazione degli istituti processuali incontra il limite della non manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle soluzioni adottate (ex plurimis, sentenze n. 67 del 2023, n. 247, n. 230 e n. 74 del 2022, n. 213 del 2021). Per converso, la previsione oggetto di censura palesa un deficit di ragionevolezza strumentale, posto che la selezione delle fattispecie ammesse al rimedio si rivela eccessiva – sacrificando inutilmente e arbitrariamente la posizione dei titolari dei crediti esclusi – rispetto alla pur legittima finalità di contenere l’impiego dell’istituto in modo da evitare approfondimenti tecnici inutili o meramente esplorativi. Alla segnalata esigenza sopperisce, infatti, la verifica di ammissibilità affidata al giudice, la quale, come sopra evidenziato, investe sia la rilevanza dell’accertamento rispetto all’eventuale futuro giudizio di merito, sia la coincidenza del quid disputatum con i soli aspetti tecnici della questione di fatto. In ogni caso, il limite alla discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali è da ritenersi, nella specie, valicato in quanto, per i titolari dei crediti non ricompresi nell’ambito applicativo dell’art. 696-bis c.p.c., la delimitazione oggettiva operata dal primo comma, primo periodo, di tale disposizione si traduce nella negazione di una forma di tutela dotata di specifica utilità e, in considerazione delle sue caratteristiche di giurisdizionalità, non surrogabile dalle pur contigue misure di composizione alternativa delle liti, così determinando «un’ingiustificabile compressione del diritto di agire» (ex multis, sentenze n. 128 e n. 87 del 2021, n. 271 del 2019, n. 225 del 2018, n. 44 del 2016 e n. 335 del 2004).
In conclusione, la disposizione censurata, ammettendo la consulenza tecnica preventiva per i soli crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni di fonte contrattuale o da fatto illecito, e non anche per tutti i diritti di credito derivanti da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico, secondo la indicazione fornita dall’art. 1173 c.c., dà luogo ad una differenziazione priva di una ragionevole giustificazione e alla violazione, in danno dei titolari dei crediti esclusi, della garanzia ex art. 24 Cost., cui non osta l’ampia discrezionalità del legislatore in ambito processuale.
Riferimenti Normativi: