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Diritto processuale penale

19 | 12 | 2023

Arresti domiciliari: la Corte EDU su mancata ricezione di assistenza medica, legittimità della detenzione e del sequestro di beni, danni alla reputazione e limitazioni alla libertà di espressione

Isabella Tokos

Con sentenza del 19 dicembre 2023, relativa alla causa Narbutas c. Lituania, la seconda sezione della Corte EDU si è pronunciata su diversi diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali in tema di arresti domiciliari, ribadendo l'obbligo dello Stato ex art. 3 della Convenzione di fornire assistenza medica alle persone private della libertà, la doverosa legittimità della privazione della libertà ex art. 5 § 1 (v. ibidem) e del sequestro dei beni ex art. 1 del Protocollo n.1 alla Convenzione, e il necessario bilanciamento dell’interesse pubblico all’informazione e dell’interesse privato alla reputazione ai sensi dell’art. 8 della Convenzione.

In primo luogo, la Corte ha ritenuto che potrebbero costituire un trattamento contrario all'art. 3 della Convenzione le misure che privino delle adeguate cure mediche un soggetto sottoposto ad arresti domiciliari che necessiti di assistenze mediche, qualora tale trattamento raggiunga un livello minimo di gravità, valutato relativamente alle circostanze del caso – come la durata del trattamento, i suoi effetti fisici e mentali e, in taluni casi, il sesso, l’età e lo stato di salute della vittima. Le accuse di trattamento contrario all'art. 3 devono essere supportate da adeguate prove.

In secondo luogo, la Corte ha rammentato che qualsiasi privazione della libertà, oltre a dover rientrare in una delle eccezioni di cui ai sottoparagrafi dell'art. 5 § 1 della Convenzione, deve essere “legittima”, in conformità alle norme sostanziali e procedurali del diritto nazionale. Nel rispetto del principio implicito dello stato di diritto e del principio della certezza del diritto tutelati dalla Convenzione, qualsiasi arresto o detenzione deve avere una base giuridica nel diritto interno ed essere chiaramente definito e prevedibile nella sua applicazione. Inoltre, affinché la misura non venga considerata arbitraria, è essenziale dimostrare che, date le circostanze, essa era necessaria: la detenzione di un individuo è una misura così grave da essere giustificata solo laddove altre misure meno severe siano state prese in considerazione e ritenute insufficienti a salvaguardare l’interesse individuale o pubblico.

In terzo luogo, con riguardo all’art. 8 della Convenzione e alla necessità di controbilanciare i diritti di interesse privato e pubblico (sicurezza nazionale, incolumità pubblica, benessere economico del Paese), la Corte ha individuato, nell’ambito dell’informazione del pubblico su indagini penali in corso, i seguenti criteri: il contributo dell’informazione ad un dibattito di interesse pubblico, il grado di notorietà o il ruolo pubblico della persona interessata, l'oggetto della notizia, il comportamento precedente della persona interessata e il contenuto, la forma e le conseguenze della pubblicazione. Pur ammettendo che la misura in cui un individuo ha un profilo pubblico ovvero è ben noto influenza la protezione che può essere accordata alla sua vita privata (questo principio non vale solo per i politici, ma per ogni persona che fa parte della sfera pubblica, sia attraverso le azioni che attraverso la propria posizione, sebbene in determinate circostanze, anche in caso di notorietà al grande pubblico, una persona possa far valere una “legittima aspettativa” di tutela e di rispetto della sua vita privata) la Corte ha precisato come, secondo una sua giurisprudenza consolidata, ai sensi dell'articolo 6 § 2 della Convenzione, pur non potendo impedire alle autorità di fornire al pubblico informazioni di legittimo interesse sulle indagini penali in corso, le autorità sono tenute ad agire con tutta la discrezione e la cautela necessarie per rispettare la reputazione, la presunzione di innocenza e i diritti dei singoli, trovando il giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti. Il rischio di pregiudizio all'esercizio e al godimento dei diritti e delle libertà dell'uomo rappresentato dai contenuti e dalle comunicazioni su Internet è certamente superiore a quello rappresentato dalla stampa, soprattutto a causa del ruolo importante dei motori di ricerca.  

In quarto luogo, la Corte ha specificato che l'esistenza di un'ingerenza nel diritto alla libertà di espressione ex art. 10 della Convenzione è ipotizzabile anche in assenza di pregiudizio o danno derivante da presunte divulgazioni di informazioni. È legittimo, secondo la Corte, accordare una protezione speciale al segreto di un'indagine giudiziaria, tutelando così gli interessi del procedimento penale e i processi di formazione delle opinioni e di decisione all'interno del sistema giudiziario: non si può garantire a chiunque, compresi i partecipanti a un procedimento penale, un diritto illimitato a diffondere informazioni relative ad un'indagine penale in corso, né per le autorità competenti l’obbligo di fornire, in ogni caso, motivazioni dettagliate che giustifichino la necessità di limitare la diffusione di tali informazioni. Tuttavia, la Corte ha ricordato che, quando un caso è ampiamente trattato dai media a causa della gravità dei fatti e delle persone implicate, un individuo, ivi incluso l’interessato, non può essere sanzionato per aver violato il segreto dell'inchiesta giudiziaria qualora abbia semplicemente fatto commenti personali su informazioni già note ai giornalisti e che essi intendono riportare, con o senza tali commenti.

Infine, in virtù dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione e secondo il principio di legalità, qualsiasi ingerenza di un’autorità pubblica nel diritto al rispetto dei beni deve essere basata su norme giuridiche sufficientemente accessibili, precise e prevedibili nella loro applicazione e che forniscano misure di tutela contro le ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri. Vi deve essere sempre la garanzia di un «giusto equilibrio» tra esigenze di interesse generale e interesse privato, nonché un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito da qualsiasi misura di privazione di una persona dei suoi beni.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 3, Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali («CEDU»)
  • Art. 5, Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali («CEDU»)
  • Art. 8, Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali («CEDU»)
  • Art. 10, Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali («CEDU»)
  • Art. 1, Protocollo n. 1 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU)