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Diritto civile

Tutela dei Diritti

19 | 12 | 2023

La Corte EDU sulla necessità di limitare l'uso della violenza contro i manifestanti

Beatrice Gregorini

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con sentenza Arnold e Marthaler contro Svizzera nn. 77686/16 e 76791/16 del 19 dicembre 2023, ha dettato i principi fondamentali in tema di intervento delle forze dell’ordine nelle manifestazioni e nei cortei in luoghi pubblici, chiarendo i criteri di proporzionalità necessari per evitare abusi, violenze e lesioni della persona, sul fondamento delle libertà tutelate agli articoli 5 e 9 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

La Corte di Strasburgo, riprendendo principi sostanziali della sua consolidata giurisprudenza (in particolare si veda Austin e altri contro Regno Unito 39692/09 e altri 2 del 2012), evidenzia che l’intervento delle forze pubbliche rileva come coercizione e lesione della persona ogni qualvolta sia privo di rapportato con il comportamento assunto dai manifestanti e con l’impatto del raduno sull’intera società.

Le componenti che rilevano in tema di intervento pubblico nei cortei, desumibili dalla situazione concreta nel suo insieme, sono specificatamente le seguenti: la tipologia della manifestazione, i fini perseguiti dalle parti manifestanti e, più di tutte, gli effetti del raduno (immediati o anche prossimi) sulla comunità.

Il principio di proporzionalità, nota la Corte, impone che sia raggiunto un equilibrio tra la necessità di garantire sicurezza e ordine sociali e l’importanza del diritto alla libertà (cfr. Saadi contro Regno Unito n. 13229/03 del 2008).

Le forze armate, allora, sono chiamate ad intervenire nel corso del corteo per stabilire e controllare l’ordine, così da garantire sicurezza alla comunità tutta, come prioritaria questione da tener d’occhio, ma senza oltrepassare nelle gesta i limiti attribuiti al loro potere, onde evitare soprusi e violenze che si tramutino in privazione ingiusta della libertà di pensiero e di manifestazione dello stesso. Solo in tal senso può esservi equo bilanciamento tra diritto alla sicurezza della collettività e diritto alla libertà della persona. 

Per questo, la Corte EDU in Arnold e Marthaler contro Svizzera pone l’attenzione in modo determinante sulle «garanzie contro l’arbitrarietà», ovvero, soprattutto, sulle garanzie contro il «kettling» di massa (cioè l’accerchiamento di massa) e contro gli ingiusti e aggressivi arresti dei manifestanti. Si tratta, per l’appunto, di azioni tra le più comuni compiute dalle polizie degli Stati membri dell’Unione europea per frenare i raduni, le proteste o le manifestazioni in pubblico nonché azioni che il più delle volte rilevano brutalità e violenze fisiche subite dai cittadini.

Il contenimento dei manifestanti in “cordoni reclusivi”, se ingiustificato e non proporzionale al comportamento tenuto nel corteo, è qualificabile indubbiamente come violazione del diritto fondamentale alla libertà tutelato ex articolo 5 della Convenzione. Considerevolmente, quindi, le azioni delle forze di Stato devono risultare «azioni con base giuridica ai sensi dell’articolo 5 n. 1 della Convenzione».

Similmente, un arresto è ammissibile solo se l’ordine sociale non può essere ottenuto con misure meno severe (Khodorkovsky contro Russia n. 5829/04 del 31 maggio 2011) e solo ove il comportamento dei partecipanti al corteo «turbi l’ordine pubblico» e sempreché l’operato degli agenti di polizia non integri gli estremi dell’”uso eccessivo della forza” regolato delle legislazioni nazionali.

Ad ogni modo, tanto gli accerchiamenti quanto gli arresti di massa devono seguire alla preventiva informazione resa dalle autorità ai cittadini circa l'ingiunzione a cui si è soggetti. 

Quindi, «solo se gli interessati rifiutano di conformarsi esplicitamente o tacitamente all'ordine impartito» e sempre se ciò è inevitabilmente necessario al ripristino della sicurezza pubblica interrottasi con la manifestazione del caso di specie, le autorità possono decidere di istituire un cordone di polizia o procedere con l’arresto in gruppi, comunque sempre, è bene ribadirlo, nei limiti dei poteri loro conferiti dalla legge locale.

A tal riguardo, più esattamente, precisa la Corte, è di particolare rilevanza soddisfare il principio generale della certezza del diritto: «è essenziale che le condizioni della privazione della libertà nel diritto interno siano chiaramente definite e che la legge stessa sia prevedibile nella sua applicazione, in modo da soddisfare il criterio di “legalità” fissato dalla Convenzione, che richiede che qualsiasi legge sia sufficientemente precisa da consentire a chiunque – circondandosi, se necessario, di consigli informati – di prevedere, in misura ragionevole, date le circostanze del caso, le conseguenze che potrebbero derivare da un atto specifico» (Khlaifia e altri contro Italia n. 16483/12 del 15 dicembre 2016; Creanga contro Romania n. 29226/03 del 23 febbraio 2012; Medvedyev e altri contro Francia n. 3394/03 del 2010).

Solo volgendo gli interventi pubblici in questo senso si possono evitare ingiurie e violenze gravi contro cittadini che manifestano nel rispetto della libertà di pensiero tutelata nella Convenzione e considerevolmente al bene sociale.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 5, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali