Diritto penale

Reati in generale

19 | 12 | 2023

La confisca disposta nei confronti dell'ente responsabile di un illecito amministrativo dipendente da reato

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 50729 del 20 ottobre 2023 (dep. 19 dicembre 2023), la prima sezione penale della Corte di Cassazione si è occupata della confisca disciplinata dal D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231.

Tale confisca rappresenta una vera e propria sanzione principale, obbligatoria ed autonoma, quando venga disposta in danno di un ente, ritenuto responsabile di un illecito amministrativo dipendente da reato; in tal senso si è ripetutamente espressa la giurisprudenza della Corte (Cass. pen., sez. un., 27 marzo 2008, n. 26654). È Io stesso testo legislativo, del resto, che, all’art. 9, comma 1, lett. c), attribuisce alla confisca in parola natura sanzionatoria.

Il D.L.vo n. 231 del 2001, dando attuazione alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, che all’art. 2 obbliga gli Stati aderenti ad assumere «le misure necessarie a stabilire la responsabilità delle persone morali», ha introdotto nel nostro ordinamento uno specifico e, per molti aspetti, innovativo sistema punitivo per gli enti collettivi, superando il tradizionale principio societas delinquere et puniri non potest; ne è derivata la individuazione di originali sanzioni interdittive, pecuniarie ed ablatorie, poste in stretta dipendenza funzionale dalla responsabilità accertata. Trattasi di un sistema sanzionatorio che fuoriesce dagli schemi tradizionali, incentrati sulla distinzione tra pene e misure di sicurezza, o tra pene principali e pene accessorie, e che mira a stabilire un diretto nesso di derivazione tra responsabilità e sanzione.

Il rapporto funzionale in questione è ravvisabile, quindi, non solo per la confisca del prezzo e del profitto del reato, di cui all’art. 19, comma 1, D.L.vo n. 231, ma anche per la confisca di valore, prevista dal successivo comma 2; come è stato efficacemente rilevato dalle Sezioni Unite «la confisca assume più semplicemente la fisionomia di uno strumento volto a ristabilire l’equilibrio economico alterato dal reato-presupposto, i cui effetti - appunto economici - sono comunque andati a vantaggio dell’ente collettivo, che finirebbe, in caso contrario, per conseguire un profitto geneticamente illecito».

La qualificazione della confisca come sanzione principale è certamente una previsione giuridica innovativa, dal momento che nel nostro sistema penale la confisca è catalogata, come regola generale, tra le misure di sicurezza patrimoniali (art. 240 c.p.), fondate sulla pericolosità derivante dalla disponibilità di cose servite o destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono il prodotto, il profitto, il prezzo (o sono intrinsecamente criminose), e finalizzate a prevenire la commissione di reati ulteriori. Successivamente, sono state introdotte nell’ordinamento ipotesi di confisca penale obbligatoria dei beni strumentali alla consumazione del reato e del profitto ricavato; e, sempre con l’obiettivo di impedire che l’autore del reato potesse godere del profitto di esso, sono state legislativamente disciplinate numerose ipotesi di confisca c.d. per equivalente, nei casi in cui non fosse possibile aggredire direttamente il profitto stesso.

Non vi è dubbio quindi, per l’espressione letterale usata dal legislatore, e per la descritta funzione sanzionatoria e specialpreventiva che ad essa è demandata, che la confisca regolata dall’art. 9, comma 1, D.L.vo n. 231 del 2001, in relazione al successivo art. 19, si configuri come vera e propria sanzione amministrativa, conseguente al reato.

Quale sanzione dell’illecito amministrativo, dipendente dal reato, la confisca di cui all’art. 19, D.L.vo n. 231 del 2001 è certamente assoggettata al regime di prescrizione delineato dall’art. 22 dello stesso decreto.

La giurisprudenza della Corte ha già infatti precisato che tale termine riguarda tanto l’illecito, che non può più essere perseguito decorsi cinque anni dalla consumazione del reato presupposto, quanto la sanzione amministrativa definitivamente irrogata, che dovrà essere riscossa o altrimenti eseguita, a pena di estinzione, entro il termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunciata a carico della persona giuridica; fatti salvi, per la sanzione, gli effetti di eventuali cause interruttive rilevanti a norma del codice civile (Cass. pen., sez. I, 5 maggio 2021, n. 31854).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 240 c.p.
  • Art. 19, D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231