Diritto processuale penale

Impugnazione

19 | 12 | 2023

Elezione di domicilio ex art. 581 c.p.p. e diritto di accesso al grado di appello

Filippo Lombardi

Con sentenza n. 50322 del 30 novembre 2023 (dep. 18 dicembre 2023), la terza sezione penale della Corte di cassazione si è pronunciata su una questione di legittimità costituzionale dell’art. 581 co. 1 ter c.p.p., ritenendola manifestamente infondata siccome non in conflitto con parametri costituzionali evocati dal ricorrente.

In attuazione del criterio di cui all'art. 1, comma 13, lett. a), L. 27 settembre 2021, n. 134, il comma 1 ter dell'art. 581 c.p.p., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), D.L.vo n. 150 del 2022, prevede che, con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, deve essere depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. La norma in esame si coordina sia con il novellato l'art. 157-ter, comma 3, c.p.p., a tenore del quale «in caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter e 1-quater», sia con il pure modificato art. 164 c.p.p., secondo cui la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'art. 156, comma 1. In particolare, sostituendo l'inciso contenuto nella previgente formulazione dell'art. 164 c.p.p., in base al quale la dichiarazione o l'elezione di domicilio era valida per ogni stato e grado del procedimento, la nuova disposizione ha dunque escluso che la dichiarazione o l'elezione di domicilio già presente in atti possa esimere l'impugnante dal deposito di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio.

Ciò chiarito, ad avviso della Corte di legittimità, la disposizione censurata non appare lesiva né del principio di parità delle parti, né dei diritti della difesa (in senso analogo, Cass. pen., sez. VI, 11 ottobre 2023, n. 43718; v. anche Cass. pen., sez. IV, 10 ottobre 2023, n. 44630).

Si osserva, in primo luogo, che la disposizione censurata, laddove impone l'indicazione di un domicilio che renda più agevole notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione, in maniera del tutto ragionevole, nei confronti dell'ufficio del pubblico ministero, in quanto non sussiste alcun dubbio in ordine al luogo in cui effettuare le notifiche alla parte pubblica, individuato secondo le disposizioni del vigente sistema processuale. Lo stesso è a dirsi per quanto riguarda la parte civile; invero, a norma dell'art. 100, comma 5, c.p.p., il domicilio della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria si intende per ogni effetto processuale eletto presso il difensore e, presso il difensore, deve essere eseguita la notificazione, a norma dell'art. 154, comma 4 c.p.p.

Nemmeno pare sussistente la violazione dei diritti di difesa e, in particolare, del diritto di proporre appello.

Sul punto, osserva incidentalmente la Corte di legittimità, sul piano sovranazionale si prevede il diritto a far riesaminare la decisione da una giurisdizione superiore, o di seconda istanza (cfr. art. 14, par. 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con I. 25 ottobre 1977, n. 881; v. anche l'art. 2 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con I. 9 aprile 1990, n. 98).

Sotto il versante dell’ordinamento interno di matrice costituzionale, va osservato che, come costantemente affermato dal giudice delle leggi, la garanzia del doppio grado di giurisdizione, sebbene riconducibile al diritto di difesa ex art. 24 Cost., non fruisce, di per sé, di riconoscimento costituzionale (si rinvia alle sentenze Corte cost. n. 274 e n. 242 del 2009, n. 298 del 2008, n. 26 del 2007, n. 288 del 1997, n. 280 del 1995; e alle ordinanze Corte Cost. n. 316 del 2002 e n. 421 del 2001).

Tuttavia, la norma censurata non prevede un restringimento della facoltà di proporre appello, bensì persegue il legittimo scopo di agevolare le procedure di notificazione prodromiche alla celebrazione del giudizio di impugnazione e, quindi, di ridurre la probabilità di vizi nelle notifiche e nelle comunicazioni funzionali all'instaurazione del contraddittorio. L'onere imposto alla parte impugnante, da adempiere contestualmente al deposito dell'atto di impugnazione, appare perciò espressione del principio di leale collaborazione tra le parti, considerato che l'appello viene celebrato a richiesta dell'impugnante, il che conduce ad escludere che esso limiti il diritto di accesso al giudizio di impugnazione, previsto dall'art. 6, par. 1, CEDU, in modo tale o a tal punto che il diritto sia leso nella sua stessa sostanza (Corte EDU, 28 ottobre 2021, Succi e altri c. Italia).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 581 c.p.p.