Diritto civile
Tutela dei Diritti
14 | 12 | 2023
Le clausole abusive nei contratti con i consumatori e il diritto dei consumatori di modificarle
Emma Coppola
Con sentenza 14 dicembre 2023, relativa alla causa C-28/22,
la nona sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha enunciato
alcuni principi di diritto in tema di clausole abusive inserite nei contratti
dei consumatori, la cui disciplina è stata enunciata dal Consiglio nella
Direttiva 93/13, e della possibilità - meglio, il diritto - sussistente in capo ai consumatori di porre
rimedio al pericolo che tali clausole costituiscono modificandole.
Si sono rivelate opportune alcune precisazioni preliminari: in primo luogo, che in mancanza di una normazione specifica dell’Unione in materia, le modalità di attuazione della tutela dei consumatori prevista dalla Direttiva 93/13 rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri, in virtù del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi; tali modalità non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né essere strutturate in modo da rendere nella pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività). In secondo luogo, per quanto riguarda il principio di effettività, i casi in cui sussiste la questione se una disposizione procedurale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione devono essere esaminati tenendo conto della collocazione di detta disposizione nello svolgimento della procedura nazionale, dunque considerando, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale interno, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio di certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento.
Occorre rilevare che il consumatore ha il diritto di far
valere i diritti conferitigli dalla Direttiva 93/13 sia dinanzi a un giudice,
sia in via stragiudiziale, per porre rimedio, se del caso, al carattere abusivo
di una clausola modificandola per via contrattuale (v. in tal senso, sentenza
29 aprile 2021, Bank BPH, C-19/20), ed è fondamentale che tale diritto non sia
in alcun modo limitato dal diritto nazionale.
Ciascuna di queste premesse si ritrova nella sentenza 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, da C‑776/19 a C‑782/19 - e giurisprudenza ivi citata - e sono espressione di una consolidata giurisprudenza sovranazionale. Una asimmetria dei rimedi giuridici può violare, innanzitutto, il summenzionato principio di effettività; e inoltre tale asimmetria può compromettere l’effetto dissuasivo che l’art. 6, par. 1 della Direttiva in esame, in combinato disposto con l’art. 7, par. 1 della medesima Direttiva, intende collegare alla constatazione del carattere abusivo delle clausole contenute nei contratti conclusi con i consumatori da un professionista.
A tal proposito, la Corte ha citato una sua precedente sentenza risalente al 2016, relativa alla causa C-377/14, Radlinger e Radlingerová: “il giudice nazionale adito di una controversia relativa alla Direttiva 93/13 è tenuto ad esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale che ricade nell’ambito di applicazione di tale direttiva e, in tal modo, ad ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, una volta che esso dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine. Al fine di garantire la tutela voluta da tale Direttiva, la situazione di disuguaglianza del consumatore rispetto al professionista può essere riequilibrata solo mediante un intervento positivo, esterno al rapporto contrattuale, del giudice nazionale investito di tali controversie”.
D’altra parte, come la già citata sentenza del 29 aprile 2021, Bank BPH ha affermato, il sistema previsto dalla Direttiva 93/13 non può ostare alle parti di un contratto di porre rimedio al carattere abusivo di una clausola contenuta al suo interno modificandola per via contrattuale - ossia stragiudiziale - purché, da un lato, la rinuncia da parte del consumatore a far valere il carattere abusivo di tale clausola derivi dal suo consenso libero e informato e, dall’altro, la nuova clausola modificatrice non sia a sua volta abusiva. Tuttavia rimane il fatto che sia la rinuncia, sia il carattere abusivo della nuova clausola modificativa, possono essere oggetto di una nuova controversia.
Riferimenti Normativi: