Diritto amministrativo
14 | 12 | 2023
Le misure fiscali c.d selettive e la loro rilevanza in tema di libera concorrenza nel mercato interno europeo
Emma Coppola
Con sentenza 14 dicembre 2023, relativa alla causa C-457/21, la seconda sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito alcuni principi in tema di libera concorrenza sul mercato interno europeo. Preliminarmente, la Corte ha richiamato la sua precedente sentenza 8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe v. Commissione, C-885/19, nella quale ha affermato che “secondo una costante giurisprudenza della Corte, gli interventi degli Stati membri nei settori che non sono stati oggetto di armonizzazione nel diritto dell’Unione non sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE.) relative al controllo degli aiuti di Stato. Gli Stati membri devono quindi astenersi dall’adottare qualsiasi misura fiscale che possa costituire un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno. […] la qualificazione di una misura nazionale come “aiuto di Stato” ai sensi dell’art. 107, par. 1, TFUE richiede che siano soddisfatti tutti i requisiti seguenti: deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali; deve essere idoneo ad incidere sugli scambi tra Stati membri; deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario; deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza.”
Affinché una misura fiscale nazionale sia definita “selettiva”, la Commissione deve individuare in primis il sistema di riferimento, ossia il regime fiscale ordinariamente applicabile nello Stato membro interessato, e successivamente dimostrare che la misura fiscale di cui trattasi deroga a tale sistema di riferimento, in quanto introduce differenziazioni tra operatori che si trovano in una situazione materiale e giuridica comparabile.
La nozione di “aiuto di Stato” non riguarda tuttavia le misure che stabiliscono una differenziazione tra imprese che si trovano, in relazione all’obiettivo perseguito dal regime giuridico in questione, in una situazione materiale e giuridica comparabile, e pertanto a priori selettive, qualora lo Stato membro interessato riesca a dimostrare che tale differenziazione è giustificata, nel senso che essa deriva dalla natura o dalla struttura del sistema tributario in cui tali misure si inseriscono. Pertanto, l’individuazione di tutte le imprese che si trovino in una situazione materiale e giuridica analoga dipende dalla definizione preliminare del regime giuridico alla luce del cui obiettivo deve essere esaminata la comparabilità della situazione materiale e giuridica, rispettivamente, delle imprese favorite dalla misura di cui trattasi e di quelle che non lo sono.
In siffatto contesto occorre, in primo luogo, precisare che la determinazione del sistema di riferimento, che deve essere effettuata al termine di un dibattito in contraddittorio con lo Stato membro interessato, deve risultare da un esame obiettivo del contenuto, dell’articolazione e degli effetti concreti delle norme applicabili in forza del diritto nazionale di tale Stato. In secondo luogo, al di fuori dei settori in cui il diritto tributario dell’Unione è oggetto di armonizzazione, spetta allo Stato membro interessato determinare, attraverso l’esercizio delle proprie competenze in materia di imposte dirette e nel rispetto della propria autonomia fiscale, le caratteristiche costitutive dell’imposta, le quali definiscono, in linea di principio, il sistema di riferimento “normale”, a partire dal quale occorre analizzare il requisito relativo alla selettività. Ne consegue che solo il diritto nazionale applicabile nello Stato membro interessato deve essere preso in considerazione al fine di individuare il sistema di riferimento in materia di imposte dirette, essendo tale individuazione a sua volta un presupposto indispensabile, al fine di valutare non solo se esista un vantaggio, ma anche se quest’ultimo abbia carattere selettivo.
Dalla summenzionata sentenza risulta, in primo luogo, che il principio di libera concorrenza può essere applicato solo qualora sia riconosciuto dal diritto nazionale interessato e secondo le modalità definite da quest’ultimo: allo stato attuale del diritto dell’Unione non esiste un principio autonomo di libera concorrenza che si applichi indipendentemente dal suo inserimento nel diritto nazionale ai fini dell’esame delle misure fiscali nel contesto dell’articolo 107, par. 1, TFUE.
Nel caso in esame vengono poi in risalto le linee guida poste in essere dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.), non vincolanti per i Paesi che ne fanno parte. Come sottolineato dalla Corte, anche se numerose autorità nazionali competenti in materia fiscale sovente si ispirano a tali linee guida, è unicamente alla luce delle disposizioni nazionali pertinenti che occorre determinare se le misure fiscali in esame debbano essere esaminate in base al principio di libera concorrenza. Pertanto, è stato altresì affermato nella summenzionata sentenza Fiat Chrysler Finance Europe v. Commissione, che nell’esame dell’esistenza di un vantaggio fiscale selettivo ai sensi dell’art. 107, par. 1, TFUE, e al fine di stabilire l’onere fiscale che deve normalmente gravare su un’impresa, non possono essere presi in considerazione parametri e regole esterni al sistema tributario nazionale di cui trattasi, a meno che quest’ultimo non vi faccia esplicito riferimento.
Riferimenti Normativi: