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Diritto processuale penale

Prove

15 | 12 | 2023

Il sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici e l'estrazione di copia integrale dei dati in essi contenuti ai fini della restituzione del dispositivo

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 50009 del 4 ottobre-16 dicembre 2023, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che l'autorità giudiziaria, al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono, in astratto, potenzialmente rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti anche molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti e, in caso di mancata tempestiva restituzione, l'interessato può presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema (così, Cass. pen., sez. V, 14 marzo 2017, n. 16622; Cass. pen., sez. VI, 11 novembre 2016, n. 53168; ma Cass. pen., sez. II, 23 gennaio 2013, n. 16544; Cass. pen., sez. III, 5 giugno 2008, n. 27508).

Intanto è possibile disporre un sequestro "esteso", e magari totalizzante, in quanto si spieghi - caso per caso - perché ciò è necessario fare, perché cioè, il nesso di pertinenza tra la res, il reato per cui si procede e la finalità probatoria debba avere - in quella determinata fattispecie - una inevitabile differente modulazione in ragione della fase del procedimento, della fluidità delle indagini e della contestazione provvisoria, del fatto concreto per cui si procede, del tipo di illecito a cui il fatto sembra doversi ricondurre, della difficoltà di individuare nitidamente "ex ante" l'oggetto del sequestro, della natura del bene che si intende sequestrare (Cass. pen., sez. VI, 12 ottobre 2022, n. 3318; Cass. pen., sez. VI, 22 settembre 2020, n. 32265; Cass. pen., sez. V, 27 febbraio 2015, n. 13594).

In quest'ottica è stato affrontato il tema dei dati digitali sequestrati e della restituzione dei "contenitori" di tali dati, e si è chiarito che, creata la c.d. copia originale dei dati contenuti nel contenitore sequestrato, questa non rileva in sé come cosa pertinente al reato, in quanto contiene un insieme di dati indistinti e magmatici rispetto ai quali nessuna funzione selettiva è stata compiuta al fine di verificare il nesso di strumentalità tra res, reato ed esigenza probatoria. La c.d. copia integrale, cioè, contiene l'insieme dei dati contenuti nel contenitore (pc., tablet, telefono) ma non soddisfa l'esigenza indifferibile di individuare e porre sotto sequestro solo il materiale digitale che sia pertinente rispetto al reato per cui si procede e che svolga una necessaria funzione probatoria (Cass. pen., sez. VI, 22 settembre 2020, n. 34265; richiamata anche da Cass. pen., sez. VI, 12 ottobre 2022, n. 3318). Viene, pertanto, riconosciuto che la c.d. copia integrale costituisce solo una copia-mezzo, cioè una copia che consente di restituire il contenitore, ma che non legittima affatto il trattenimento dell'insieme di dati appresi (Cass. pen., sez. VI, 4 marzo 2020, n. 13156): si è osservato, così, che la copia integrale consente di fare, dopo il sequestro, ciò che naturalmente avrebbe dovuto essere fatto prima, cioè la verifica di quali, tra i dati contenuti nel contenitore, siano quelli pertinenti rispetto al reato. In questo contesto la Corte di cassazione ha affermato che il Pubblico Ministero: a) può trattenere la copia integrale solo per il tempo strettamente necessario per selezionare, tra la molteplicità delle informazioni in essa contenute, quelle che davvero assolvono alla funzione probatoria sottesa al sequestro; b) è tenuto a predisporre una adeguata organizzazione per compiere la selezione in questione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano stati sequestrati a persone estranee al reato per cui si procede; c) compiute le operazioni di selezione, la c.d. copia integrale deve essere restituita agli aventi diritto (così testualmente in motivazione, Cass. pen., sez. VI, 22 settembre 2020, n. 34265 e Cass. pen., sez. VI, 12 ottobre 2022, n. 3318). Costituisce, pertanto, un principio ormai consolidato, in tema di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, che l'estrazione di copia integrale dei dati in essi contenuti, che consente la restituzione del dispositivo, non legittima il trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede, sicché il pubblico ministero è tenuto a predisporre un'adeguata organizzazione per compiere tale selezione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano sequestrati a persone estranee al reato, e provvedere, all'esito, alla restituzione della copia integrale agli aventi diritto (Cass. pen., sez. VI, 22 settembre 2020, n. 34265), e si è, così, ripetutamente evidenziata la necessità di un accertamento in concreto, caso per caso, finalizzato a verificare se le operazioni di selezione del materiale siano conformi all'esigenza di differimento temporaneo della valutazione del nesso di pertinenzialità tra res e reato che si vuole accertare ovvero si traducano in una elusione delle garanzie dell'interessato, con conseguente violazione del diritto di proporzione e limitazione illegittima di diritti delle persone (Cass. pen., sez. VI, 11 maggio 2021, n. 46102).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 253 c.c.