Diritto processuale penale
Misure cautelari
12 | 12 | 2023
Gli elementi di prova e l'esistenza di un «ragionevole sospetto» che giustificano la custodia cautelare dell’indagato alla partecipazione ad organizzazioni terroristiche
Beatrice Gregorini
La Corte europea dei diritti dell’uomo, con sentenza Kolay e altri contro Turchia n. 15231/17 e altre 283 del 12 dicembre 2023, ribadisce i principi di diritto in ordine alla persistenza di un ragionevole sospetto che il detenuto abbia commesso un reato sine qua non per l’ammissibilità della sua detenzione preventiva continuata.
Seguendo la sua giurisprudenza consolidata (si rimanda, ad esempio, a Baş contro Turchia, n. 66448/17, §§ 118-21, 3 marzo 2020; Alparslan Altan contro Turchia, n. 12778/17, §§ 84-85, 16 aprile 2019; Selahattin Demirtaş contro Turchia, n. 14305/17, §§ 212-214, 22 dicembre 2020; E. Turan e altri contro Turchia, n. 75805/16 e altri 426, §§ 57-64, 23 novembre 2021), la Corte di Strasburgo chiarisce, sul presupposto del disposto normativo dell’articolo 5 della Convenzione, che le autorità nazionali necessariamente ed inderogabilmente devono «fornire ragioni pertinenti e sufficienti per la detenzione a partire dalla prima decisione che dispone la custodia cautelare» e che «le decisioni di porre o trattenere un indagato in custodia cautelare debbano includere ragioni di diritto e di fatto» (cfr., in particolar modo, Tuncer Bakirhan contro Turchia, n. 31417/19, §§ 23-24, 14 settembre 2021) per spiegare perché misure alternative sarebbe insufficienti e, in maniera correlata, addurre il perché «la misura è strettamente richiesta dall’esigenze della situazione» (cfr. mutatis mutandis Mehmet Hasan Altan contro Turchia, n. 13237/17, § 140, 20 marzo 2018).
Gli elementi di prova per la collocazione e il mantenimento di un sospettato in custodia cautelare possono essere: il rischio di fuga, il pericolo di pressioni sui testimoni o di alterazione delle prove in giudizio, il rischio di collusione, il rischio di recidiva nonché, significativamente, il rischio di disordine pubblico e la connessa necessità di tutela dei cittadini, che si eleva al massimo laddove vi sia il ragionevole e comprovato sospetto della partecipazione della persona ad organizzazioni terroristiche.
In queste ultime circostanze, inevitabilmente, l’uso di violenza illegittima – mediante attentati, rapine, dirottamenti di mezzi di trasporto, per esempio - finalizzata a incutere terrore nei membri di una collettività organizzata ed a destabilizzarne l’ordine deve essere arrestata per fini di protezione della nazione.
Rileva particolarmente in questa analisi, orbene, la tutela del diritto di libertà, da una parte (con riguardo al sospettato membro di un’organizzazione terroristica), e la tutela del diritto alla protezione, dall’altra parte (con protagonista l’intera collettività organizzata di un Paese).
Significativamente, l’articolo 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali sancisce che «Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza».
Deve essere dimostrato, quindi, sottolinea la Corte, «in modo convincente» che esistono fatti concreti che giustifichino una deroga alla regola del rispetto della libertà di ogni individuo.
Laddove si incorra in circostanze tali da indurre le forze dell’ordine e le autorità competenti a riscontrare un rischio elevato per la società e l’esistenza di un ragionevole sospetto della partecipazione di una o più persone ad organizzazioni terroristiche e laddove di tutto ciò ne sia data prova, deve primeggiare la protezione della Nazione intesa come comunità di individui che convivono in uno stesso territorio, e, quindi, deve primeggiare la tutela del diritto alla sicurezza della società, con giustificazione, per ciò stesso, della custodia cautelare del sospettato.
Per di più, in maniera considerevole, la Corte europea dei diritti dell’uomo fa luce sul fatto che non è ammissibile una stereotipizzazione condotta dalle autorità nazionali circa i reati che comportano collocamento o mantenimento in custodia cautelare, ragion per cui si invitano le autorità medesime ad indagare concretamente caso per caso.
La privazione preventiva della libertà e, quindi, la messa in custodia cautelare del sospettato è ragionevole ed ammissibile, allora, in casi «d’emergenza pubblica» e «di minaccia alla vita della nazione» sul presupposto, inevitabilmente, di prove concrete e pertinenti. La Corte EDU richiama, per l’appunto, al disposto dell’articolo 15 della Convenzione, “Deroga in caso di stato d’urgenza”.
Riferimenti Normativi: