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Diritto amministrativo

07 | 12 | 2023

Il trattamento delle acque reflue urbane nel diritto unionale

Sarah D’Astolto

Con sentenza C-587/22 del 7 dicembre 2023 la CGUE è tornata ad occuparsi delle misure necessarie che gli Stati membri devono adottare affinché le città siano provviste di reti fognarie per le acque reflue urbane e di collegamenti di tali reti o affinché i sistemi individuali di raccolta delle acque reflue urbane o gli altri sistemi adeguati raggiungano lo stello livello di protezione ambientali dei sistemi di raccolta o di trattamento.

Si tratta di un concetto sancito all’interno dell’articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 91/271 la quale prevede che “gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000 e entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2 000 e 15 000. Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale”.

Gli articoli da 4 a 7 della direttiva 91/271 stabiliscono una serie di requisiti relativi al trattamento delle acque reflue urbane. L’articolo 4 recita “gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente ”. A tal riguardo sono abilitati al controllo le autorità competenti come indicato dall’articolo 15 della direttiva 91/271 “le autorità competenti o gli organismi i abilitati esercitano controlli sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ”.

Dal tenore letterale dell’articolo 3, come ribadito dalla sentenza Commisione/Belgio del 6 novembre 2014 e dalla sentenza Commisione/Cipro del 5 marzo 2020, impone agli Stati membri un obbligo di risultato preciso, chiaro e inequivoco, consistente nel garantire che ogni agglomerato che rientra nel suo ambito sia provvisto di reti fognarie che consentano di raccogliere tutte le acque reflue urbane che esso genera. 

Solo in deroga a tale obbligo è consentito ricorrere a sistemi individuali di raccolta delle acque reflue urbane. Dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 91/271 e dalla sentenza del 31 maggio 2018, Commisione/Italia emerge che il ricorso a sistemi individuali, è possibile solo se sono soddisfatti due requisiti cumulativi. Da un lato lo stato membro deve dimostrare che la realizzazione di una rete fognaria in tale agglomerato non è giustificata per motivi ambientali o finanziari, dall’altro spetta ad esso di sostare che i sistemi individuali di raccolta delle acque reflue urbane o gli altri sistemi adeguati dei quali si è avvalso al posto di una rete fognaria raggiungano una protezione ambientale equivalente a quella che sarebbe stata raggiunta dalla rete fognaria.

L’articolo 10 della direttiva impone agli stati membri di provvedere affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati  agli articoli da 4 a 7 di tale direttiva siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali.

In modo coerente, occorre rilevare che, in mancanza di reti fognarie per le acque reflue urbane, quali previste dall’articolo 3 della direttiva 91/271, non si può ritenere, diversamente da quanto prevede l’articolo 10 di tale direttiva, che la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano condotte in modo da soddisfare i requisiti di cui agli articolo da 4 a 7 della direttiva in parola.

Quanto all’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva, esso stabilisce che gli Stati membri devono provvedere affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, nelle aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello previsto all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271.

Come discende dalla giurisprudenza della Corte, sentenza del 7 maggio 2009, Commisisone/Portogallo, tali disposizioni impongono agli stati membri l’obbligo di garantire che la totalità delle acque reflue urbane, che confluiscono in reti fognarie, sia sottoposta ad un trattamento secondario o equivalente.

Riferimenti Normativi:

  • Direttiva 91/271/CEE della Commissione del 07 dicembre 2023