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Diritto amministrativo

Situazioni giuridiche soggettive

07 | 12 | 2023

La CGUE sulle prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari

Martina Abate

La Terza Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza 7 dicembre 2023, pronunciata nella Causa C-830/21, ha chiarito l’interpretazione dell’articolo 1 e dell’allegato I, punto 1, lettere b) e f), del regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione, dell’8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari.

In particolare, secondo la Corte, ai sensi dell'articolo 1 e dell’allegato I, punto 1, lettere b), un importatore che introduca un prodotto fitosanitario in uno Stato membro, sulla base di un permesso di commercio parallelo, può, sull’imballaggio di tale prodotto, sostituire il nome e l’indirizzo del titolare dell’autorizzazione nello Stato membro di provenienza con il proprio nome e indirizzo.

Il titolare del permesso di commercio parallelo è quindi obbligato a riportare sull’etichetta del prodotto fitosanitario immesso in commercio nello Stato membro di introduzione il suo nome e il suo indirizzo, accanto o al posto di quelli del titolare dell’autorizzazione nello Stato membro di provenienza.

Ebbene, nel caso di un prodotto fitosanitario oggetto di commercio parallelo, in base all’articolo 52 del regolamento n. 1107/2009, è il titolare del permesso di commercio parallelo a essere responsabile dell’immissione in commercio del prodotto fitosanitario nel territorio dello Stato membro di introduzione, una volta verificato che detto prodotto e il prodotto di riferimento sono identici.

Infatti, la Corte ha già dichiarato che il permesso di commercio parallelo è di natura personale e che solo il titolare di tale permesso può immettere in commercio un prodotto fitosanitario nello Stato membro che ha concesso detto permesso (v., in tal senso, sentenza del 4 marzo 2021, Agrimotion, C912/19, EU:C:2021:173, punti 26 e 37).

Infine, l’interpretazione dell’allegato I, punto 1, lettera b), del regolamento n. 547/2011 è conforme al duplice obiettivo perseguito dall’articolo 52 del regolamento n. 1107/2009, che consiste, nell’agevolare il commercio parallelo dei prodotti fitosanitari identici autorizzati in diversi Stati membri, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente (v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2019, Vaselife International e Chrysal International, C445/18, EU:C:2019:968, punto 32).

Inoltre, secondo la Corte, ai sensi dell’articolo 1 e l’allegato I, punto 1, lettera f), del regolamento n. 547/2011, un importatore che introduca un prodotto fitosanitario in uno Stato membro sulla base di un permesso di commercio parallelo è tenuto a riportare, sull’imballaggio di tale prodotto, il numero di partita del preparato inizialmente assegnato dal produttore.

Innanzitutto bisogna considerare che per «numero di partita», ai sensi dell’allegato I, punto 1, lettera f), del regolamento n. 547/2011, si intende il numero di partita inizialmente attribuito ad un prodotto fitosanitario dal suo fabbricante.

Invero, tale interpretazione è confermata dal fatto che «la data di fabbricazione» si riferisce inequivocabilmente all’attività di fabbricazione da parte del «produttore», ai sensi dell’articolo 3, punto 11, del regolamento n. 1107/2009. Ebbene, chi rietichetta o riconfeziona i prodotti non può essere considerato un «produttore», ai sensi di tale disposizione.

Inoltre, tale ’interpretazione a è altresì corroborata dall’obiettivo perseguito dal regolamento n. 1107/2009, vale a dire, in particolare, garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente, il che presuppone che i prodotti fitosanitari possano essere tracciati ed essere oggetto di controlli efficaci.

Per quanto riguarda, in particolare, la tracciabilità di tali prodotti, occorre rilevare che, in caso di anomalia che colpisca un prodotto di questo tipo, il numero di partita iniziale della preparazione interessata è l’unico riferimento pertinente e che, in caso di emergenza, solo tale numero consente alle autorità competenti di ritirare il prodotto dal mercato in modo mirato e immediato.

Per contro, se un importatore parallelo fosse autorizzato a ritirare e a sostituire il numero di lotto iniziale del preparato in questione con un nuovo numero di identificazione personale, la tracciabilità del prodotto fitosanitario interessato sarebbe possibile solo mediante una banca dati che stabilisca corrispondenze tra tali numeri, il che renderebbe più lento e complicato un eventuale ritiro del prodotto dal mercato.

Pertanto, è contraria all’obiettivo perseguito dal regolamento n. 1107/2009 una normativa nazionale secondo la quale un importatore parallelo può sostituire, sull’imballaggio di un prodotto fitosanitario oggetto di commercio parallelo, il numero di partita iniziale del preparato interessato con il suo numero di identificazione.

Riferimenti Normativi:

  • Regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione, dell’8 giugno 2011