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Diritto civile

Contratti

07 | 12 | 2023

La Corte di giustizia Europea sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori

Caterina Cardillo

Con sentenza relativa alla causa C-140/22 (dep.25/02/22) la nona sezione della Corte di giustizia Europea è tornata a parlare di clausole abusive stipulate nei contratti dei consumatori, in particolar modo secondo la direttiva 93/11 CEE: “si può realizzare una più efficace protezione del consumatore adottando regole uniformi in merito alle clausole abusive” e che inoltre, secondo il paragrafo 6 comma 1 di detto articolo: “Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato tra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive”.

Assume particolare rilevanza in questo caso rimembrare che nell’applicare il diritto interno, i giudici nazionali sono tenuti a interpretarlo attenendosi al testo e alla finalità della direttiva 93/13, essendo emanata dall’unione, così da raggiungere il risultato perseguito da quest’ultima. Ciò include l’obbligo per i giudici nazionali, di modificare, se il caso lo richiede, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una direttiva. Tra le funzioni svolte dal giudice nazionale, secondo quanto indicato dalla direttiva 93/13, quest’ultimo è tenuto ad esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale in modo da poter porre rimedio agli squilibri tra il consumatore e il professionista. 

Pertanto, ai termini dell’articolo 6, comma 1 di tale direttiva, spetta ai giudici nazionali escludere l’applicazione delle clausole abusive affinché non producano effetti vincolanti nei confronti del consumatore, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga.

È essenziale in questo caso chiarire che il consumatore non è obbligato a citare la direttiva in modo formale davanti al giudice per far valere i suoi diritti. Si può affermare quindi che il consumatore ha la scelta, quando informato dal giudice nazionale, di non contestare una clausola contrattuale, accettandola liberamente e consapevolmente. Anche se questa scelta implica la rinuncia alla tutela prevista dalla direttiva 93/13, il consumatore ne beneficia ad ogni modo preventivamente.

La Corte ha inoltre recentemente affrontato il tema dell'interpretazione legale sull’'annullamento di contratti con clausole abusive. Si è focalizzata appunto sulla possibilità di ridurre la compensazione richiesta per il rimborso dei pagamenti all'equivalente degli interessi che il contraente avrebbe percepito senza l'annullamento. 

È stato sottolineato infine che la Direttiva 93/13 limita le compensazioni al rimborso del capitale e agli interessi legali, impedendo richieste di compensazione aggiuntive o tagli basati sugli interessi. Questa decisione fornisce chiarezza ai consumatori senza richiedere dichiarazioni specifiche in tribunale, stabilendo un importante precedente per contratti con clausole abusive.

Riferimenti Normativi:

  • Direttiva 93/13/CEE