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Diritto civile

Persone e Famiglia

07 | 12 | 2023

L’interpretazione della CGUE riguardo alle modalità di attuazione del trattamento dei dati personali

Emma Coppola

Con sentenza 7 dicembre 2023, relativa alla causa C-26/22, la prima sezione della Corte di Giustizia dell’UE ha chiarito quale interpretazione fornire all’art 78 par. 1 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (R.G.P.D.). Richiamando una precedente giurisprudenza (v. sentenza 12 gennaio 2023, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, C-132/21) dalla disposizione in esame discende che i giudici investiti di un ricorso avverso alla decisione di un’autorità di controllo dovrebbero disporre della piena competenza di esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto relative alla controversia; fatta tale premessa, il paragrafo 1 della suddetta disposizione non può essere interpretato nel senso che il controllo giurisdizionale sulla decisione contestata debba limitarsi alla questione se l’autorità di controllo abbia trattato e indagato l’oggetto del reclamo in modo adeguato, bensì deve trattarsi di un sindacato giurisdizionale completo ed effettivo.

L’art 78 può esser letto congiuntamente con l’art 57 par. 1 R.G.P.D., relativo ai compiti assegnati a una autorità di controllo: alla lettera f) è previsto che essa si occupi dei reclami che qualsiasi persona proponga quando ritiene che un trattamento dei dati personali costituisca violazione del Regolamento, trattandoli con la dovuta diligenza e agendo in modo appropriato per porre rimedio alla eventuale violazione constatata. Occorre tuttavia precisare che se, da un lato, l’autorità deve trattare un reclamo con la dovuta diligenza, dall’altro lato dispone di un margine di discrezionalità nella scelta dei mezzi appropriati per quanto riguarda i rimedi.

Inoltre, la Corte ha chiarito quale interpretazione fornire all’art 5 par. 1 R.G.P.D., ai sensi del quale “tutti i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato”.

In tema di liceità la Corte si è recentemente pronunciata nella sentenza 4 luglio 2023, Meta Platforms, C-252/21, sentenza che, a sua volta, ha chiarito il significato dell’art 6 R.G.P.D.: “[…] tre condizioni cumulative affinché i trattamenti dei dati personali siano leciti, vale a dire, in primo luogo, il perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi; in secondo luogo, la necessità del trattamento dei dati personali per la realizzazione del legittimo interesse perseguito; in terzo luogo, la condizione che gli interessi di chi è sottoposto alla tutela non prevalgano sugli interessi legittimi del responsabile del trattamento o di terzi”.

Ancora sul requisito della liceità, l’art 40 par. 1 e 2 R.G.P.D. consente l’elaborazione di codici di condotta volti a contribuire alla corretta applicazione del Regolamento, i quali non possono prevedere condizioni di liceità di un trattamento difformi da quelle tassativamente previste dall’art. 6, R.G.P.D.

Infine, nella sentenza in questione la Corte si è pronunciata sul c.d. “diritto all’oblio” sancito dall’art 17 R.G.P.D., ossia il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei propri dati quando non vi sia nessun motivo legittimo di procedere con il trattamento.