Diritto processuale civile
Processo di esecuzione
08 | 06 | 2021
Il pagamento spontaneo a seguito di precetto e il successivo esercizio della azione di ripetizione di indebito
Giovanna Spirito
La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza
n. 15963 del 21 dicembre 2020 (dep. l’8 giugno 2021), ha stabilito che deve
considerarsi spontaneo (e non avvenuto coattivamente, all'esito ed in virtù di
un processo esecutivo) l'adempimento dell'obbligazione posto in essere a
seguito di intimazione di precetto di pagamento, così come quello che
eventualmente avvenga anche dopo il pignoramento, ma prima che il processo
esecutivo sia definito con la distribuzione del ricavato della vendita dei beni
pignorati o della relativa assegnazione, nonché quello effettuato allo scopo di
evitare il pignoramento stesso, onde, in tutte tali ipotesi, non può in alcun
modo ritenersi preclusa - in virtù del pagamento stesso - la successiva
ordinaria azione di ripetizione di indebito.
A tal fine, nessun rilievo può attribuirsi alla possibilità,
per l'intimato, di proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c., la quale resta un rimedio facoltativo la cui mancata proposizione non
ha di per sé, sul piano sostanziale, alcun effetto preclusivo della possibilità
per il debitore di esperire una successiva azione di ripetizione di indebito.
La Corte, dopo aver affermato il principio della preclusione
processuale in relazione al provvedimento giurisdizionale che definisce il
processo esecutivo con la definitiva approvazione del piano di riparto e/o
l'assegnazione ai creditori degli importi dovuti e liquidati in loro favore, ha
spiegato che trattasi di un principio generale più ampio di quello che sta alla
base della preclusione derivante dal giudicato, ma la cui ratio comune è quella
di assicurare stabilità ai risultati del processo (sia esso di cognizione che
di esecuzione).
È quindi evidente che, proprio per la sua stessa ratio, tale
principio non potrebbe essere in alcun modo esteso al di là dell'ipotesi in cui
l'adempimento dell'obbligazione sia avvenuto in via coattiva, all'esito – e in
virtù – di un processo esecutivo ormai definitivamente chiuso con la
soddisfazione almeno parziale dei creditori procedenti (fatti salvi, naturalmente,
gli esiti delle opposizioni e dei rimedi endoprocessuali promossi nel suo
ambito ed eventualmente ancora pendenti al momento della chiusura, o
addirittura successivi alla stessa, in quanto idonei ad incidere sui relativi
risultati).
Il particolare, il pagamento spontaneo, che eventualmente
avvenga all'esito dell'intimazione del precetto di pagamento (pacificamente
ritenuto atto stragiudiziale, d'altronde), non costituisce atto di adempimento
coattivo che avviene né all'esito, né in virtù di un processo esecutivo; e
altrettanto deve dirsi per il pagamento spontaneo che eventualmente avvenga,
anche dopo il pignoramento, ma prima
della definizione del processo esecutivo, o per il pagamento effettuato allo
scopo di evitare il pignoramento stesso.
In tutte queste ipotesi non possono sussistere preclusioni di
natura processuale.
È stato altresì opportunamente precisato che non può attribuirsi alcun rilievo preclusivo, con riguardo all'azione di ripetizione di indebito, alla possibilità per l'intimato di proporre l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., esattamente come non ha valore preclusivo, in generale, la possibilità di proporre una azione di accertamento negativo delle eventuali pretese manifestate dal creditore in via stragiudiziale.
Del resto, conclude la Corte di Cassazione, l'affermata preclusione
derivante dalla definizione del processo di esecuzione forzata ha natura
strettamente processuale, non sostanziale e, quindi, non solo presuppone
necessariamente l'esistenza di un processo ma anche che tale processo sia
regolarmente giunto alla sua regolare definizione, abbia cioè conseguito il suo
esito ordinario e che il provvedimento giurisdizionale che esprime tale esito
non sia più modificabile sulla base dei rimedi endoprocessuali esperibili dalle
parti.
Riferimenti Normativi: