libero accesso

Diritto processuale civile

Processo di esecuzione

08 | 06 | 2021

Il pagamento spontaneo a seguito di precetto e il successivo esercizio della azione di ripetizione di indebito

Giovanna Spirito

La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 15963 del 21 dicembre 2020 (dep. l’8 giugno 2021), ha stabilito che deve considerarsi spontaneo (e non avvenuto coattivamente, all'esito ed in virtù di un processo esecutivo) l'adempimento dell'obbligazione posto in essere a seguito di intimazione di precetto di pagamento, così come quello che eventualmente avvenga anche dopo il pignoramento, ma prima che il processo esecutivo sia definito con la distribuzione del ricavato della vendita dei beni pignorati o della relativa assegnazione, nonché quello effettuato allo scopo di evitare il pignoramento stesso, onde, in tutte tali ipotesi, non può in alcun modo ritenersi preclusa - in virtù del pagamento stesso - la successiva ordinaria azione di ripetizione di indebito.

A tal fine, nessun rilievo può attribuirsi alla possibilità, per l'intimato, di proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la quale resta un rimedio facoltativo la cui mancata proposizione non ha di per sé, sul piano sostanziale, alcun effetto preclusivo della possibilità per il debitore di esperire una successiva azione di ripetizione di indebito.

La Corte, dopo aver affermato il principio della preclusione processuale in relazione al provvedimento giurisdizionale che definisce il processo esecutivo con la definitiva approvazione del piano di riparto e/o l'assegnazione ai creditori degli importi dovuti e liquidati in loro favore, ha spiegato che trattasi di un principio generale più ampio di quello che sta alla base della preclusione derivante dal giudicato, ma la cui ratio comune è quella di assicurare stabilità ai risultati del processo (sia esso di cognizione che di esecuzione).

È quindi evidente che, proprio per la sua stessa ratio, tale principio non potrebbe essere in alcun modo esteso al di là dell'ipotesi in cui l'adempimento dell'obbligazione sia avvenuto in via coattiva, all'esito – e in virtù – di un processo esecutivo ormai definitivamente chiuso con la soddisfazione almeno parziale dei creditori procedenti (fatti salvi, naturalmente, gli esiti delle opposizioni e dei rimedi endoprocessuali promossi nel suo ambito ed eventualmente ancora pendenti al momento della chiusura, o addirittura successivi alla stessa, in quanto idonei ad incidere sui relativi risultati).

Il particolare, il pagamento spontaneo, che eventualmente avvenga all'esito dell'intimazione del precetto di pagamento (pacificamente ritenuto atto stragiudiziale, d'altronde), non costituisce atto di adempimento coattivo che avviene né all'esito, né in virtù di un processo esecutivo; e altrettanto deve dirsi per il pagamento spontaneo che eventualmente avvenga, anche dopo il pignoramento,  ma prima della definizione del processo esecutivo, o per il pagamento effettuato allo scopo di evitare il pignoramento stesso.

In tutte queste ipotesi non possono sussistere preclusioni di natura processuale.

È stato altresì opportunamente precisato che non può attribuirsi alcun rilievo preclusivo, con riguardo all'azione di ripetizione di indebito, alla possibilità per l'intimato di proporre l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., esattamente come non ha valore preclusivo, in generale, la possibilità di proporre una azione di accertamento negativo delle eventuali pretese manifestate dal creditore in via stragiudiziale. 

Del resto, conclude la Corte di Cassazione, l'affermata preclusione derivante dalla definizione del processo di esecuzione forzata ha natura strettamente processuale, non sostanziale e, quindi, non solo presuppone necessariamente l'esistenza di un processo ma anche che tale processo sia regolarmente giunto alla sua regolare definizione, abbia cioè conseguito il suo esito ordinario e che il provvedimento giurisdizionale che esprime tale esito non sia più modificabile sulla base dei rimedi endoprocessuali esperibili dalle parti.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 615 c.p.c.