Diritto processuale penale
30 | 11 | 2023
La Corte EDU sul diritto al rispetto della vita privata della persona detenuta
Beatrice Gregorini
Con sentenza Resin e altri c. Russia n. 41090/18 del 30 novembre 2023 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riassunto i principi generali relativi al rispetto della vita con riferimento particolare al detenuto ed alla sua collocazione sotto sorveglianza video permanente negli istituti penitenziari.
Seguendo il costante insegnamento della sua giurisprudenza (tra le numerose: Gorlov e altri c. Russia n. 27057/06 del 2 luglio 2019; Resina c. Russia n. 9798/12 del 29 giugno 2021), la Corte EDU nella sentenza Resin e altri c. Russia conferma che la videosorveglianza permanente dei detenuti nelle strutture di detenzione preventiva o post-condanna deve considerarsi un’ingerenza grave nel diritto della persona al rispetto della sua vita privata, tutelato ex articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
La Corte di Strasburgo, inoltre, pone in rilievo – ancora alla luce della sua consolidata giurisprudenza (cfr. Reshetnyak c. Russia n. 56027/10 del 8 gennaio 2013; NT c. Russia, n. 14727/11 del 2 giugno 2020) – i principi di diritto fondamentali a tutela della vita della persona, chiarendo che in nessun caso i diritti della Convenzione possono essere limitati per stato di reclusione: si richiama, specificamente, agli articoli della Convenzione nn. 1 (che protegge il diritto alla vita), 3 (che proibisce un trattamento disumano o degradante della persona) e 13 (che riconosce ad ogni individuo indistintamente il diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale per violazione dei dritti e delle libertà della Convenzione stessa).
Elemento ulteriore da condannare – sottolinea in questa sede la Corte europea dei diritti dell’uomo – è la carente tutela nazionale del detenuto contro l’ingerenza arbitraria delle autorità nonché l’assenza di un controllo giurisdizionale della proporzionalità della sua collocazione sotto sorveglianza video permanente rispetto agli interessi acquisiti nella tutela della sua privacy.
Per tali valutazioni, la Corte non ha potuto che rilevare la violazione principale dell’art. 8 della CEDU (e, conseguentemente, degli altri articoli sopra citati), concludendo che la collocazione dei ricorrenti sotto videosorveglianza permanente in strutture di custodia cautelare o post-condanna non è «conforme alla legge della Convenzione», dato che si presenta come un atto degradante della persona e limitativo delle sue più intime libertà.
Riferimenti Normativi: