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Diritto civile

30 | 11 | 2023

Il diritto di essere ascoltato e il principio della parità di trattamento nella giurisprudenza della Corte di Giustizia

Emma Coppola

Con sentenza 30 novembre 2023, relativa alla causa C-173/2022, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è tornata ad occuparsi del diritto di ogni persona di essere ascoltata prima dell’adozione di un provvedimento individuale pregiudizievole nei suoi confronti, principio sancito dall’art. 41, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Tale disposizione è suscettibile di una applicazione generale: ne consegue che il diritto di essere ascoltato deve essere rispettato in qualsiasi procedimento dal quale può derivare un atto lesivo per il soggetto in questione, anche qualora non vi sia una normativa che preveda espressamente la siffatta formalità. Si veda, al riguardo, la sentenza 18 giugno 2020, C-831/18, Commissione/RQ: in tale occasione la Corte ha affermato che il diritto di essere ascoltato costituisce parte integrante del più generale diritto alla difesa enunciato dall’art. 47 della Carta, e anche del diritto a una buona amministrazione enunciato dal medesimo art. 41 della Carta.

In una precedente occasione, la Corte si è pronunciata riguardo alla natura e all’obiettivo del diritto di essere ascoltato: sentenza 4 giugno 2020, SEAE/De Loecker, C-187/19: “il diritto di essere ascoltato persegue un duplice obiettivo: da un lato, esso serve all’istruzione del fascicolo e all’accertamento dei fatti nel modo più preciso e corretto possibile; d’altro lato, consente di assicurare una tutela effettiva dell’interessato. Il diritto […] ha, in particolare, l’obiettivo di consentire all’autorità competente di correggere un errore o all’interessato di far valere gli elementi relativi alla sua situazione personale tali da far sì che la decisione sia o meno adottata, o abbia un contenuto piuttosto che un altro”.

Il diritto in questione implica che l’interessato sia stato messo in grado di far conoscere il proprio punto di vista nell’ambito del processo amministrativo, mediante la prova che egli è stato espressamente informato di un progetto di decisione e invitato a far valere le proprie osservazioni.

Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta anche che la violazione dei diritti della difesa e, in particolare, del diritto di essere ascoltato, comporta l’annullamento della decisione adottata solo se, in mancanza di tale irregolarità, il procedimento avrebbe potuto concludersi in maniera differente.

Nella sentenza in commento, la Corte ha altresì trattato il principio della parità di trattamento sancito dall’art. 20 della Carta. Esso costituisce un principio generale dell’UE e impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e, d’altra parte, che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato.

Infine, secondo la consolidata giurisprudenza sovrannazionale (v. Sentenza 14 giugno 2017, Compass Contract Services, C-38/16), la violazione del suddetto principio a seguito di un trattamento differenziato presuppone che le situazioni in questione siano tra loro assimilabili in tutti i loro elementi, i quali devono essere determinati e valutati alla luce dell’oggetto delle disposizioni in esame e dello scopo delle stesse.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 4 Carta dei diritti fondamentali dell’UE
  • Art. 20 Carta dei diritti fondamentali dell’UE