Diritto penale
Delitti
30 | 11 | 2023
La configurabilità del tentativo di rapina impropria
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 35425 del 27 giugno 2023 (dep. 23 agosto 2023), la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito che il tentativo di rapina impropria è configurabile nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla sottrazione della cosa altrui, adoperi violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri l'impunità.
Combinando la norma incriminatrice dell'art. 628, comma 2 c.p. con l'art. 56 c.p., se ne trae che se si tenta un furto senza realizzare la sottrazione della cosa e si commette immediatamente dopo un'azione violenta contro una persona, che ha per fine di assicurare l'impunità per il tentativo di furto, l'azione violenta resta strumentale a quella già realizzata e, pertanto, assorbita
La stessa giurisprudenza ha altresì precisato che l'art. 628 c.p., comma 2, fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all'impossessamento, ciò che conduce a ritenere che il delitto di rapina impropria si possa perfezionare anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso (Cass. pen., sez. un., 19 aprile 2012, n. 34952).
In sostanza, mentre la rapina propria si consuma, come il furto, soltanto quando si sono verificati sia la sottrazione della cosa mobile altrui sia l'impossessamento della stessa, la rapina impropria si consuma con la sola sottrazione della cosa, senza che occorra che si sia realizzato anche l'impossessamento.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermazione di questo principio, essendosi più volte ribadito che per il perfezionamento della rapina impropria è sufficiente l'apprensione del bene altrui e non è necessario l'impossessamento, che, invece, postula l'acquisto del possesso sulla cosa sottratta ad altri; possesso che, secondo la stessa definizione data dall'art. 1140 c.c., consiste in una signoria indipendente e autonoma, esercitata dall'agente sulla res.
Ricordando proprio che nel diritto vivente, consolidatosi a seguito d'una pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione in punto di ammissibilità del tentativo (sentenza 19 aprile - 12 settembre 2012, n. 34952), è ormai riconosciuto che il reato si consuma a seguito della sottrazione della cosa altrui, senza che sia necessaria l'instaurazione di una nuova e autonoma situazione di possesso in capo all'agente, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 25, comma 2, 27, comma 3, Cost. (sent. n. 190 del 31 luglio 2020).
Il Giudice delle Leggi ha osservato che il tratto qualificante delle previsioni confluite nell'art. 628 c.p. è dato dal ricorso a una condotta violenta o minacciosa nel medesimo contesto - di tempo e di luogo - di una aggressione patrimoniale, e proprio questo vale a giustificare la costruzione di un reato complesso, di cui sono elementi costitutivi (o circostanze aggravanti) più fatti che costituirebbero reato per sé stessi (art. 84 c.p.); pertanto, questa essendo la fondamentale ratio del delitto di rapina (anche nella forma impropria) quale reato complesso, si comprende come il legislatore non abbia assegnato rilievo, sul piano dei valori edittali di pena, all'elemento differenziale costituito dalla mancata instaurazione di una situazione possessoria in capo all'agente: elemento che nulla sottrae al nucleo comune ed essenziale delle forme di aggressione patrimoniale mediante violenza o minaccia. Si aggiunga che la mancanza di una nuova situazione di possesso è solo eventuale, perché la rapina impropria resta tale, con valori di pena invariati, anche quando l'agente consegue, sia l'impossessamento della cosa, sia l'impunità, approdando a una piena, nuova e indisturbata condizione di possesso. L'irrilevanza di quest'ultimo ed eventuale segmento della sequenza, sul piano astratto della previsione edittale di pena, conferma che, nell'economia del secondo comma dell'art. 628 c.p., il disvalore del fatto non è condizionato dal perfezionamento "definitivo" dell'aggressione, ma dalla contestualità e dal finalismo delle due componenti essenziali della condotta tipica.
Con ordinanza n. 111 del 27 maggio 2021 la Corte costituzionale ha ribadito la medesima pronuncia di infondatezza, richiamando la propria precedente sentenza, osservando che «la solo parziale simmetria tra le due figure di rapina (data dalla sufficienza della sottrazione della cosa a fini di consumazione della rapina impropria) non impone affa1:to una previsione sanzionatoria differenziata, poiché le due fattispecie condividono il tratto essenziale del ricorso alla violenza o minaccia in un contesto attuale di aggressione patrimoniale; che, a tale ultimo proposito, la sequenza tra sottrazione della cosa e ricorso alla condotta violenta o minacciosa, quando segnata dal connotato di immediatezza, distingue la rapina impropria dal caso del furto cui pure conseguano condotte analoghe».