Diritto amministrativo
Responsabilità
30 | 11 | 2023
La responsabilità della Pubblica amministrazione da provvedimento illegittimo
Giovanna Suriano
Con sentenza n.
10340 del 30 novembre 2023, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha richiamato
le principali coordinate dettate dalla giurisprudenza di questo Consiglio in
materia di responsabilità risarcitoria della p.a.
I giudici
amministrativi hanno ricordato il principio a mente del quale l’illegittimità
del provvedimento amministrativo, ove acclarata, costituisce solo uno degli
indici presuntivi della colpevolezza, da considerare unitamente ad altri, quali
il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità degli elementi
di fatto, il carattere vincolato della statuizione amministrativa, l’ambito più
o meno ampio della discrezionalità dell’amministrazione; con specifico
riferimento all'elemento psicologico la colpa della pubblica amministrazione
viene individuata nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e
buona amministrazione, ovvero in negligenza, omissioni o errori interpretativi
di norme, ritenuti non scusabili, in ragione dell'interesse giuridicamente
protetto di colui che instaura un rapporto con l'amministrazione (cfr. ad es. Cons.
Stato, sez. III, 4 marzo 2019, n. 1500).
In materia,
infatti, il diritto al risarcimento del danno presuppone una condotta non iure
che abbia determinato, nel patrimonio del danneggiato, la lesione di una
situazione soggettiva meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico;
nello specifico ambito della responsabilità civile della pubblica
amministrazione per atto o comportamento amministrativo illegittimo, la
responsabilità risarcitoria postula, più specificamente, una spendita viziata
del potere che, esorbitando dallo schema sostanziale e procedimentale delineato
dalla legge attributiva, abbia leso almeno colposamente un interesse legittimo
del privato, vulnerandone la sfera giuridica (cfr. ad es. Cons. Stato, sez. V,
30 novembre 2018, n. 6819).
È stato altresì
ribadito che l’illegittimità del provvedimento amministrativo, anche laddove
acclarata con l’annullamento giurisdizionale, costituisce solo uno degli indici
presuntivi della colpevolezza, da considerare unitamente ad altri, quali il
grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità degli elementi di
fatto, il carattere più o meno vincolato (quindi, l'ambito più o meno ampio
della discrezionalità) della statuizione amministrativa. Invece, l'elemento
psicologico della colpa della P.A. va individuato nella violazione dei canoni
di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ossia in negligenze,
omissioni d'attività o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili
in ragione dell'interesse protetto di colui che ha un contatto qualificato con
la P.A. stessa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 settembre 2020, n. 5409; cfr.
altresì sez. IV, 4 febbraio 2020, n. 909)
In proposito, ai fini del giudizio risarcitorio a carico dei soggetti pubblici, il (necessario) requisito della colpa (c.d. d’apparato) deve essere individuato nella accertata violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero nella negligenza, nelle omissioni o negli errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, in ragione dell'interesse giuridicamente protetto di colui che instaura un rapporto con l'amministrazione; viceversa, la responsabilità deve essere negata quando l’indagine conduce al riconoscimento dell'errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto (cfr. ad es. Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2020, n. 601).
In termini di presupposti, perché sia configurabile la responsabilità della Pubblica amministrazione da provvedimento illegittimo sono necessari: a) l'elemento oggettivo; b) l'elemento soggettivo; c) il nesso di causalità materiale o strutturale; d) il danno ingiusto, inteso come lesione della posizione di interesse legittimo correlata ad un bene della vita (che in caso di interesse pretensivo presuppone un giudizio prognostico favorevole sulla relativa spettanza) e, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritto soggettivo. Sul piano delle conseguenze e, dunque, delle modalità di determinazione del danno, il fatto lesivo, così come sopra individuato, deve essere collegato, con un nesso di causalità giuridica o funzionale, con i pregiudizi subiti dalla parte danneggiata (cfr. ad es. Cons. Stato, 29 gennaio 2020, n. 732).
Riferimenti Normativi: