Diritto amministrativo

Situazioni giuridiche soggettive

20 | 11 | 2023

Sostanze stupefacenti: i limiti all’utilizzo dell’«ayahuasca» nei riti religiosi

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 9897 del 20 novembre 2023, la terza sezione del Consiglio di Stato ha ricordato che l’art. 13, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, prevede e disciplina le Tabelle delle sostanze soggette a controllo, stabilendo che le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza e al controllo del Ministero della salute sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all’articolo 14, in cinque tabelle, allegate al testo unico. Il medesimo art. 13 demanda al Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e l’Istituto superiore di sanità, il completamento e l’aggiornamento, con proprio decreto, delle predette tabelle e prevede, inoltre, nel comma 2, che “Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l’elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche”. L’art. 14 del testo unico detta poi i Criteri per la formazione delle tabelle, distribuendo nelle 5 tabelle le diverse tipologie di sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte a vigilanza.

La norma prevede quindi che l’aggiornamento delle tabelle, con l’inclusione di una nuova sostanza o di un nuovo preparato, debba avvenire al ricorrere, anche alternativamente, di una delle due seguenti condizioni: l’indicazione della nuova sostanza o del nuovo preparato “nelle convenzioni e negli accordi internazionali” o la sussistenza di “nuove acquisizioni scientifiche” che rivelino, per la nuova sostanza o per il nuovo preparato, la capacità di produrre “effetti sul sistema nervoso centrale” e “di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate” [nella tabella I, lettera a), numeri da 1) a 3)] o “che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali” [come si argomenta dal testo dei numeri 4) e 7) della lettera a) del comma 1 dell’art. 14 del testo unico, che indica i contenuti della tabella I]. Correlativamente si legge nel decreto impugnato che “nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza”.

Nel caso di specie, si fa questione della consistenza delle “nuove acquisizioni scientifiche” e della loro idoneità a dimostrare che la sostanza e i preparati denominati piante ed i loro componenti attivi: Ayahuasca, estratto, macinato, polvere (denominazione comune) possano produrre “effetti sul sistema nervoso centrale” e “determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate” [nella tabella I, lettera a), numeri da 1) a 3)] o possano “provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali”. L’Amministrazione afferma e ribadisce l’esistenza di tali “nuove acquisizioni scientifiche” e la loro idoneità a comprovare il ricorrere dei presupposti per l’inserimento dell’ayahuasca nella tabella I di cui al d.P.R. n. 309 del 1990.

L’ISS e il Consiglio Superiore di Sanità hanno “evidenziato la natura allucinogena e di sostanze psicoattive dell’ayahuasca e dell’armina e armalina nonché, entro gli indicati limiti, la loro tossicità e la ricorrenza del loro uso sul territorio nazionale”. 

Nella nozione di “nuove acquisizioni scientifiche”, ben possono rientrare anche “studi riportati nella letteratura in materia che comprovino la ricorrenza dei relativi presupposti come declinati nell’art.14 del d.P.R, pure con riferimento a sostanze già note e/o delle quali eventualmente si sia modificata nel tempo la modalità di consumo e/o in relazione alle quali, comunque, si sia profilato un potenziale rischio per la salute”, mentre non è condivisibile la tesi restrittiva, a detta della quale con il concetto di “nuove acquisizioni scientifiche” ci si dovrebbe riferire esclusivamente all’eventuale comparsa sul mercato di nuove molecole ad azione psicotropa non ancora incluse nelle tabelle ministeriali delle sostanze stupefacenti, ovvero a nuovi studi scientifici relativi ad una sostanza il cui utilizzo è ormai consolidato sul territorio da molti anni, come è il caso dell’ayahuasca, che siano in grado di superare un precedente orientamento scientifico, non bastando a tal fine generici “studi riportati nella letteratura in materia” o presunte “informazioni estrapolate dalla letteratura internazionale”.

Il diritto di professare la propria religione (egualmente libera davanti alla legge, ai sensi del comma 1 dell’art. 8 della Costituzione) di deve confrontare e bilanciare con le prioritarie esigenze di tutela dell’ordine pubblico (poiché il secondo comma del citato art. 8 ammette il diritto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica di organizzarsi secondo i propri statuti, ma solo “in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano”) e con il diritto alla salute (riconosciuto dall’art. 32 Cost. quale “fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 13, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. Stupefacenti)
  • Art. 14, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. Stupefacenti)
  • Art. 8 Cost.