libero accesso

Diritto processuale civile

Disposizioni generali

07 | 06 | 2021

La "residenza abituale" al momento della domanda quale criterio per la determinazione della competenza delle controversie sulla responsabilità genitoriale

Flaminia Schiavoni

Con sentenza 7 giugno 2021, n. 15835, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta in tema competenza territoriale nelle controversie relative alla responsabilità genitoriale.

La competenza per territorio nella materia dei provvedimenti da adottarsi per l'esercizio della responsabilità genitoriale (art. 330 c.c. e ss. e art. 337-bis c.c. e ss.) resta integrata dal criterio della "residenza o dimora abituale" del minore in quanto destinato a raccordare l'individuazione del giudice competente al fine stesso dei provvedimenti di cura che questi è chiamato a pronunciare. L'abitualità della dimora del minore, quale criterio di determinazione della competenza per territorio del giudice chiamato all'adozione dei provvedimenti in materia di esercizio della responsabilità genitoriale, introduce una questione di fatto al cui accertamento concorrono una pluralità di indicatori da valutarsi al fine di individuare, insieme al luogo idoneo a costituire uno stabile centro di vita e interessi del minore di cui assicurare un sereno sviluppo psicofisico, il giudice che possa dare migliore risposta alle correlate esigenze del primo. Le regole di determinazione della competenza, che mirano a dare certezza alla individuazione del giudice che deve esercitare cognizione, restano declinate nella materia minorile in modo che venga in rilievo, nella insufficienza del più generale criterio della residenza del convenuto (art. 18 c.p.c.), l'interesse del minore ad una crescita equilibrata; criterio, la cui realizzazione sostiene, anche nel merito, tutta la disciplina dei provvedimenti da adottarsi in materia di esercizio della responsabilità genitoriale nel rilievo però che l'individuazione del giudice competente per territorio valga a segnalare il genitore e la dimora che meglio realizzino la cura di una crescita armonica ed equilibrata del minore.

Il criterio della residenza abituale del minore al momento della domanda quale criterio determinativo della competenza per territorio sui provvedimenti da adottarsi in materia di esercizio della responsabilità genitoriale, peraltro avvertito nella sua concludenza anche nel Regolamento (CE) n. 2201/2003, cd. Regolamento Bruxelles II bis (art. 8 sulla "Competenza generale" in materia di "Responsabilità genitoriale") relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, è destinato ad affermarsi con prevalenza su quello di "prossimità", offrendosi quest'ultimo ad una valutazione di strumentalità rispetto a spostamenti della residenza anagrafica o del domicilio del minore, a seguito del trasferimento del genitore con cui egli convive che, effettuati in corso di causa, contraddicono quell'esigenza di certezza ed effettività della tutela giurisdizionale che all'affermazione della regola di competenza si accompagna. 

In materia di esercizio della responsabilità genitoriale, conclude la Corte, il giudice territorialmente competente ad adottare i provvedimenti di cui agli artt. 337-bis c.c. e ss. è quello del luogo in cui il minore ha la "residenza abituale" al momento della domanda; l'indicato criterio, identificandosi nella residenza abituale il luogo in cui trova espressione e tutela l'interesse del minore ad una crescita equilibrata, introduce una questione di fatto al cui accertamento concorrono una pluralità di indicatori da valutarsi dal giudice dinanzi al quale la questione sulla competenza sia stata proposta, anche in chiave prognostica, nella finalità di individuare, insieme al luogo idoneo a costituire uno stabile centro di vita ed interessi del minore, di cui assicurare un sereno sviluppo psicofisico, il giudice che, alle condizioni in essere al momento della domanda, possa dare migliore risposta alle correlate esigenze, firme quelle di certezza e garanzia di effettività della tutela giurisdizionale che nella regola sulla competenza trovano espressione.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 337-bis c.c.
  • Art. 18 c.p.c.