Diritto amministrativo
Edilizia e Urbanistica
07 | 11 | 2023
La decorrenza del termine di impugnazione di un titolo edilizio in sanatoria
Carol Gabriella Maritato
Con sentenza n.
9578 del 7 novembre 2023, la sesta sezione del Consiglio di Stato è intervenuta
in tema di decorrenza del termine di impugnazione di un titolo edilizio in
sanatoria.
L’art. 41,
comma 2, c.p.a. stabilisce che “qualora sia proposta azione di annullamento il
ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica
amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei
controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine
previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena
conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione
individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se
questa sia prevista dalla legge o in base alla legge”.
Ora se, per un
verso, occorre considerare l’art. 20, comma 6, ultima parte, d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, secondo cui “dell’avvenuto rilascio del permesso di
costruire è data notizia al pubblico mediante l’affissione all’albo pretorio”,
per altro verso occorre rilevare che la giurisprudenza ha prevalentemente
escluso come il termine di impugnazione di un permesso in sanatoria rilasciato
a terzi possa decorrere dal momento della scadenza del termine di affissione
all’albo pretorio.
In particolare,
è stato condivisibilmente escluso che il destinatario di un provvedimento di
sanatoria edilizia, tanto più di condono – che costituisce pur sempre un vulnus
per l’ordinamento – non può beneficiare anche della decorrenza della
pubblicazione all’albo pretorio del termine di impugnativa del provvedimento a
lui favorevole (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 17 luglio 2023, n. 6928, che
richiama ampia giurisprudenza, tra cui Cons. Stato, sez. VI, 10 settembre 2018,
n. 5307).
Il termine per
l'impugnazione di un titolo edilizio in sanatoria, quindi, decorre dalla data
in cui l'interessato abbia conoscenza che, per una determinata opera abusiva
già esistente, è stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria,
indipendentemente dalla pubblicazione dell’atto nell'albo pretorio del Comune
(cfr. Cons. Stato, sez. VII, 12 dicembre 2022, n. 10851, che richiama, da
ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 28 ottobre 2022, n. 9299; Cons. Stato, sez. VI, 23
agosto 2021, n. 5987; Cons. Stato, sez. VI, 13 gennaio 2020, n. 314).
Tuttavia, se è vero che il termine decorre dal momento in cui il controinteressato acquisisce piena conoscenza del rilascio del titolo in sanatoria, è altrettanto vero che occorre individuare un punto di equilibrio tra tale principio ed il principio di certezza delle situazioni giuridiche, atteso che, diversamente, il rapporto pubblicistico controverso resterebbe esposto sine die ad iniziative giudiziarie in grado di mutare l’assetto degli interessi disciplinato dall’atto.
Proprio per ovviare a queste situazioni, la giurisprudenza ha evidenziato che, quando un soggetto si rende conto di un insediamento probabilmente abusivo, è onerato alla presentazione di un’istanza di accesso e se la richiesta di accesso non è idonea ex se a far differire i termini di proposizione del ricorso, occorre anche considerare che, da un lato, deve essere assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo, dall'altro, deve parimenti essere salvaguardato l'interesse del titolare del permesso di costruire a che l'esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente differito nel tempo, determinando una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche contraria ai principi ordinamentali (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 maggio 2018, n. 3075).
In sostanza, sussiste un onere, per chi intende
contestare adeguatamente un titolo edilizio, e ciò vale evidentemente anche per
chi contesta un titolo edilizio in sanatoria, di esercitare sollecitamente
l’accesso documentale.
Riferimenti Normativi: