Diritto penale

06 | 11 | 2023

L'indagine della causalità basata su una legge scientifica avente valore statistico: l'«effetto acceleratore»

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 44349 del 6 luglio 2023 (dep. 6 novembre 2023), la quarta sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi della verifica della causalità tramite legge probabilistica, con particolare riferimento ai casi di decesso per mesotelioma absesto. Ed invero, una legge scientifica avente valore statistico, come quella - tratta dagli studi epidemiologici - del c.d. effetto acceleratore, non può essere, per definizione, considerata una legge universale (intesa come legge esplicante una immancabile e specifica relazione di causa-effetto) ma solo probabilistica, in quanto espressione di una regola desunta da studi statistici, secondo i quali l'accelerazione/anticipazione dell'evento, nei soggetti esposti, si produce con una certa percentuale di frequenza statistica nell'ambito della coorte di persone oggetto di studio ma non, immancabilmente, nei confronti di tutti i singoli componenti di quel gruppo di individui.

Ciò non significa che la legge probabilistica non possa essere utilizzata per argomentare in materia di causalità, posto che - sin dalla fondamentale sentenza "Franzese", e come ribadito in ulteriori importanti arresti, tra i quali merita di essere segnalato, per il particolare ed esaustivo approfondimento della tematica, proprio nella fattispecie di mesotelioma asbesto correlato contratto in ambiente lavorativo, la sentenza "Cozzini" della IV Sezione - qualsiasi ragionamento causale in ambito giudiziario non può basarsi soltanto su inferenze di tipo normologico-deduttivo, affidate esclusivamente alla forza esplicativa di leggi universali, ma può e deve affidarsi anche a leggi statistiche, dotate di determinati coefficienti di probabilità frequentísta, fra cui rientrano a pieno titolo le rilevazioni epidemiologiche. La citata giurisprudenza precisa che, a tali fini, non è tanto importante il dato costituito dal più o meno alto coefficiente probabilistico riscontrato dalle indagini statistiche; è essenziale, invece, che il coefficiente probabilistico espresso dalla legge scientifica esprima una indiscussa relazione eziologica tra una categoria di condizioni ed una categoria di eventi. Infatti, una volta che sia accertata la relazione causale espressa dalla generalizzazione probabilistica (secondo cui, in linea generale, un evento può derivare da un fatto, ma non sempre), occorre stabilire se la relazione causale si sia effettivamente realizzata nel caso concreto sottoposto a giudizio. Scopo dell'indagine, allora, è la verifica critica in ordine all'ipotesi che riguarda la riferibilità di un evento concreto ad una spiegazione racchiusa in una legge scientifica: un ragionamento che, prendendo le mosse da una ipotesi causale scientificamente acc:reditata sul piano probabilistico (abduzione), deve trovare nelle contingenze del caso concreto (induzione) la sua conferma o la sua falsificazione (cit. sent. Cozzini).

La verifica richiesta al giudice sul tema della causalità non può, quindi, prescindere dall'adozione del c.d. modello bifasico di cui al fondamentale insegnamento della sentenza a Sezioni Unite "Franzese", costantemente seguito da tutta la giurisprudenza di legittimità che si è successivamente occupata del tema in questione. Secondo tale modello, in estrema sintesi, l'indagine causale deve passare da una prima fase, in cui viene riconosciuta, sulla base di una legge probabilistica, la sussistenza di una generale (non immancabile ma possibile) relazione causale tra un fatto ed un evento, ad una seconda fase, in cui occorre trovare nei fatti processualmente emersi la conferma o, per meglio dire, la corroborazione dell'ipotesi derivante dalla generalizzazione probabilistica. Si tratta, insomma, di valutare i fatti, i segni emergenti dai dati probatori, al fine di stabilire (e argomentare) se tali segni siano idonei a corroborare (o a falsificare) l'ipotesi in ordine alla sussistenza del nesso causale fra una condotta umana e l'evento di cui si discute. Tale insegnamento è efficacemente riassunto nella massima secondo cui il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazìone del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto. La corroborazione dell'ipotesi causale generale, basata sull'analisi dei fatti processualmente emersi, posta alla base del giudizio di "elevata probabilità logica" del nesso di condizionamento, è frutto di una sintesi valutativa che non può essere misurata in termini numerici o quantitativi (non a caso la sentenza Cozzini parla, al riguardo, di contenuto valutativo "vago per eccellenza"). Sotto questo profilo, è importante non confondere la nozione di "probabilità logica", derivante dalla valutazione conclusiva del giudice alla luce dell'evidenza processuale, con quella di "probabilità statistica", espressione di un coefficiente numerico (solitamente percentuale) indicativo delle volte in cui l'evento studiato si può verificare in una serie (più o meno lunga) di casi rappresentativi della stessa situazione. Tanto per chiarire, il giudice non può affermare la sussistenza, nel caso sottoposto al suo esame, di una sicura relazione causale tra un fatto ed un evento, anche se statisticamente occorrente nel 90% di casi analoghi (probabilità statistica); tale dato, infatti, esprime il coefficiente numerico della relazione tra una classe di condizioni ed una classe di eventi ma, di per sé, non implica che la relazione causale presa in considerazione si sia effettivamente realizzata nel caso concreto oggetto di esame: sappiamo solo che, statisticamente, in 90 casi su 100, a parità di condizioni, si può verificare la relazione causale ipotizzata, ma non sappiamo se tra i 90 casi vi possa rientrare proprio quello che riguarda la vicenda concreta oggetto di valutazione. A tal fine, occorre un ulteriore passaggio valutativo, di tipo induttivo, elaborato attraverso la compiuta analisi dei fatti storici e delle peculiarità che caratterizzano il caso concreto. Se tali fatti non falsificano ma corroborano l'ipotesi fondata sulla generalizzazione probabilistica, il giudice può affermare, con elevato grado di credibilità razionale, quindi sul piano della "probabilità logica", la sussistenza del nesso di causa. La "vaghezza" di una simile valutazione (per usare il termine adottato dalla sentenza "Cozzini") attiene solo all'intrinseca imponderabilità del relativo procedimento logico, non trattandosi di una operazione quantificabile, misurabile in termini strettamente numerici. Essa è la risultante di una operazione concettuale (immateriale per definizione) elaborata attraverso un ragionamento che, muovendo dai fatti provati, giunge alla conferma o meno della potenziale concatenazione causale derivante dalla legge probabilistica dedotta in giudizio. A tale riguardo, è necessario che l'indagine causale sia svolta in maniera logica e rigorosa. Come ricorda sempre la sentenza "Cozzini", occorre un approccio critico, che si confronti in maniera serrata con i fatti per rinvenirvi i segni che si conformano con la teoria del caso concreto ma anche per cercare elementi di critica, di crisi della stessa. Tale valutazione, in ultima analisi, trova il suo banco di prova nell'apparato motivazionale della decisione, dovendo il giudice dare compiutamente conto dell'ipotesi causale da cui è partito, esplicitare le leggi di copertura adottate (scientifiche o esperienziali, universali o probabilistiche) e indicare specificamente i dati probatori utilizzati per corroborare (o falsificare) l'ipotesi iniziale. Il tutto al fine di giungere, eventualmente, ad un motivato giudizio di "alta probabilità logica" in ordine alla sussistenza del nesso di causa oggetto di esame nel caso concreto. Per contro, l'assenza o l'insufficienza di dati probatori idonei a corroborare l'ipotesi probabilistica, ovvero la ricorrenza di fatti contrastanti con tale ipotesi o idonei a falsificarla nel caso concreto, devono inevitabilmente condurre ad una valutazione di insussistenza del nesso di causa rilevante ai tini del giudizio.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 40 c.p.
  • Art. 41 c.p.