Diritto amministrativo

Pubblico Impiego

06 | 11 | 2023

La Corte Costituzionale sulla abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale

Carol Gabriella Maritato

Con sentenza n. 200 del 6 novembre 2023, la Corte Costituzionale è intervenuta in temi di diritti di segreteria che figurano come autonoma voce nella struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali, il cui trattamento economico e giuridico trova, a norma dell’art. 97, comma 6, D.L.vo n. 267 del 2000, la principale fonte di regolamentazione nella contrattazione collettiva.

Tale struttura risulta delineata dall’art. 105, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’area delle funzioni locali, sottoscritto il 17 dicembre 2020, il quale ha recepito il previgente art. 37 del CCNL 16 maggio 2001, aggiungendo, alla lettera g), la precisazione che i diritti in questione sono dovuti «ove spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge in materia». Inoltre, l’art. 41, comma 6, del CCNL 16 maggio 2001, non disapplicato dal citato contratto collettivo del 17 dicembre 2020, dispone che la retribuzione di posizione dei segretari «assorbe ogni altra forma di compenso connessa alle prestazioni di lavoro, ivi compreso quello per lavoro straordinario, con eccezione di quelli, indicati nell’art. 37, comma 1, lett. g)». L’art. 45 del CCNL 16 maggio 2001, anch’esso ancora in vigore, nel determinare la base di calcolo della maggiorazione dovuta al segretario titolare di sede di segreteria convenzionata, fa riferimento alla retribuzione complessiva di cui all’art. 37, escludendo, ancora una volta, i diritti di segreteria. Da ultimo, il carattere di retribuzione fondamentale del beneficio economico in esame è desumibile dalla formula dell’art. 56 dello stesso CCNL 16 maggio 2001, neppure questo disapplicato dal contratto collettivo del 17 dicembre del 2020, secondo la quale i diritti di segreteria sono computati ai fini del trattamento di fine rapporto. Sull’assetto appena ricomposto ha inciso significativamente l’art. 10 del d.l. n. 90 del 2014 che, nella formulazione originaria, aveva, infatti, disposto, al comma 1, l’abrogazione dell’art. 41, comma 4, L. n. 312 del 1980, ossia della norma che, da ultimo, aveva ripristinato i diritti di rogito per tutti i segretari comunali e provinciali. Al comma 2, aveva, poi, riformulato il testo dell’art. 30, comma 2, L. n. 734 del 1973 nel senso che «[i]l provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia», così definitivamente sopprimendo il concorso del Ministero dell’interno nella percezione del tributo.  Tali previsioni sono state, tuttavia, modificate in sede di conversione del decreto-legge. La legge n. 114 del 2014, pur lasciandone inalterata la rubrica – la quale continua a riferirsi all’abrogazione dei diritti di rogito dei segretari comunali e provinciali, senza alcuna distinzione –, ha, infatti, integrato il contenuto dell’indicato art. 10 con l’aggiunta dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. Il comma 2-bis ha ripristinato il riconoscimento dei diritti di rogito «[n]egli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale» e comunque «a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale». Così disponendo, la norma individua due categorie di segretari che mantengono i diritti di rogito: da una parte, quelli che non hanno qualifica dirigenziale, ossia quelli appartenenti alla fascia «C», indipendentemente dalla tipologia dell’ente locale in cui prestano servizio; dall’altra, i segretari, pur appartenenti alle fasce «A» o «B», e quindi aventi qualifica dirigenziale, che prestano servizio presso enti locali privi, nel proprio organico, di dirigenti. Al contempo, la normativa in esame stabilisce che i diritti di rogito sono attribuiti «al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento», così innovando rispetto al regime previgente, in cui la soglia individuale era fissata nella quota di un terzo dello stipendio percepito. Il comma 2-ter dello stesso art. 10 ha, poi, fatto salve le quote dei diritti di rogito già maturate alla data di entrata in vigore del decreto-legge convertito. Il comma 2-quater ha, infine, riformulato il testo dell’art. 97, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 267 del 2000, sostituendo all’espressione «può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte» la formula «roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente è parte». I lavori preparatori della legge di conversione confermano che, attraverso la soppressione della quota dei diritti di rogito di spettanza dei segretari comunali e provinciali e di quella destinata al fondo ministeriale per la formazione di tali funzionari, il legislatore del 2014 aveva inteso devolvere l’intero ammontare di tali proventi agli enti locali, nell’ottica del contenimento della spesa pubblica e di una più efficace attuazione dei fini istituzionali e del miglioramento dei servizi erogati. Inoltre, la relazione illustrativa predisposta dal Governo ha chiarito che la novella tiene conto della crisi economico-finanziaria presente al momento dell’emanazione del decreto-legge e persegue la finalità di una revisione della spesa pubblica in uno dei settori di maggiore rilievo della stessa, quello inerente al costo per il personale della pubblica amministrazione.

All’esito del dibattito parlamentare che ha preceduto la conversione del D.L. n. 90 del 2014 è, tuttavia, prevalsa l’esigenza di mitigare la rimozione dei diritti di rogito attraverso il riconoscimento di una sia pur ridotta quota del relativo gettito in favore dei segretari operanti in comuni medio piccoli, nei quali non sono presenti dipendenti con qualifica dirigenziale, e di escluderli, invece, per i segretari in servizio presso le amministrazioni di maggiori dimensioni e dotate di personale dirigenziale, i quali percepiscono retribuzioni parametrate a quelle degli stessi dirigenti e, al pari di costoro, sono soggetti al principio di onnicomprensività della retribuzione.