Diritto amministrativo
Edilizia e Urbanistica
03 | 11 | 2023
Disabilità: i presupposti per l’installazione dell’ascensore in un palazzo storico soggetto al vincolo culturale diretto
Valerio de Gioia
Con sentenza n.
9503 del 3 novembre 2023, la sesta sezione del Consiglio di Stato è intervenuta
in tema di barriere architettoniche la cui definizione è contenuta nell’art. 2,
D.M. 14 giugno 1989, n. 236 («Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del
superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche»; ma vedi anche
art. 1, comma 2, del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503).
Per barriere
architettoniche si intendono: a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio
per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi
causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o
temporanea; b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e
sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti; c) la mancanza di
accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità
dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non
vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
L’eliminazione
delle barriere architettoniche è uno degli obiettivi che si propone la normativa
emanata nel tempo per tutelare le persone con disabilità. Tra le più
significative conviene citare: la L. 9 gennaio 1989, n. 13 («Disposizioni per
favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici privati»), la L. 5 febbraio 1992, n. 104 («Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»),
il D.L.vo 9 luglio 2003, n. 216 («Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la
parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»), la
L. 1° marzo 2006, n. 67 («Misure per la tutela giudiziaria delle persone con
disabilità vittime di discriminazioni», nonché la Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità – adottata dall'Assemblea Generale
dell'ONU il 13 dicembre 2006 e ratificata, dall'Italia, con la L. 3 marzo 2009,
n. 18.
Questa
legislazione ha segnato un mutamento di prospettiva rispetto al modo stesso di
affrontare i problemi delle persone con disabilità, considerati, ora, quali
problemi non solo individuali, ma tali da dover essere assunti dall'intera
collettività. Peraltro il Consiglio di Stato ha chiarito che gli interventi
volti ad eliminare le barriere architettoniche ovvero quelli volti a migliorare
le condizioni di vita delle persone svantaggiate, dovendosi intendere come tali
non solo quelle portatrici di disabilità, ma anche le persone che soffrono di
disagi fisici e difficoltà motorie, possono essere effettuati anche su edifici
sottoposti a vincolo come beni culturali (Cons. Stato, sez. VI, 18 ottobre 2017,
n. 4824).
Nel caso di
specie, alcuni condomini, afflitti da patologie che ne compromettono la
deambulazione, hanno chiesto di realizzare, anche contro la volontà di altri
condomini, un ascensore nel cortile interno di un condominio realizzato nel
1770 e soggetto a vincolo culturale diretto ex l. n. 1089/39 e D.M. del 10
luglio 1957. Lo snodo problematico si sostanzia nel decidere se detto ascensore
possa essere realizzato su iniziativa del singolo condomino così che lo stesso
sia in prima persona legittimato a rivolgersi alla Soprintendenza per ottenere
l’autorizzazione di cui all’art. 21, D.L.vo n. 42/2004, ovvero se la
realizzazione del ridetto ascensore deve essere decisa dall’assemblea
condominiale.
Sul piano sistematico, l’interprete non può non cogliere il progressivo ampliamento delle tutele riconosciute alle persone con disabilità. Per altro verso, non può non prendere atto dell’esistenza di nome di contenuto specifico che non riconoscono (o non riconoscono ancora) sic et simpliciter il diritto della persona con disabilità (o altri soggetti fragili) di installare, ancorché a proprie spese, un ascensore Al momento, per una decisione di questo tipo, è ancora necessaria la delibera condominiale. Il singolo può installare su sua esclusiva iniziativa (ovvero: senza passare dal condominio o, per meglio dire, dopo averne inutilmente sollecitato l’intervento) opere di minore impatto come un servoscale. L’interprete è chiamato a prendere atto del punto di equilibrio tra i diversi interessi contrapposti (quelli domenicali, quelli sottesi alla tutela dei beni storici, quelli delle persone con disabilità) così come esso risulta dalla legislazione attualmente vigente.
Tale punto di equilibrio può essere così sintetizzato: l’installazione di un ascensore all’interno di un cortile condominiale è qualificabile in termini di “innovazione” (art. 1120 c.c.) in quanto, in violazione di quanto previsto dall’art. 1102 c.c., determina una modifica strutturale del cortile medesimo rispetto alla sua primitiva configurazione, risultandone nel contempo alterata la sua naturale funzione e destinazione comune, che è quella di dare luce ed aria alle unità immobiliari che compongono l’edificio; la decisione di assoggettare il cortile condominiale a siffatta “innovazione” avrebbe dovuto essere assunta, necessariamente, dal Condominio, sia pure con le maggioranze di cui all’art. 2 comma 1 l. n. 13/89; in assenza di siffatta delibera condominiale, giusta il disposto di cui al secondo comma del citato art. 2 l. n. 13/89, i condomini interessati all’adozione di strumenti di superamento delle cd. barriere architettoniche sono, dunque, legittimati esclusivamente ad «installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili» o «modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages».
Riferimenti Normativi: