Diritto processuale civile
Processo di cognizione
02 | 11 | 2023
Per la competenza sulla tutela dell'interdetto legale rileva il criterio dell’ultima residenza anagrafica che ha preceduto la detenzione
Valerio de Gioia
Con ordinanza
n. 30413 del 2 novembre 2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione
ha affermato che, in applicazione degli artt. 19, comma 1, n. 3, e 32 c.p., il
condannato all'ergastolo ed il condannato alla reclusione per un tempo non
inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale.
Inoltre, ai sensi dell’art. 19, comma 3, c.p., all’interdizione legale si
applicano le norme previste dal codice civile in tema di interdizione
giudiziale, vale a dire gli artt. 424 e ss. c.c..
L'art. 424,
comma 1, c.c. prevede che le disposizioni sulla tutela dei minori – ovvero, gli
artt. 343 e ss. c.c. – si applichino anche alla tutela degli interdetti.
Ai sensi
dell’art. 343 c.c., dunque, la tutela si apre presso il tribunale del
circondario dove è la «sede principale degli affari e interessi» del soggetto
tutelato – e cioè nel circondario in cui è compreso il suo domicilio (art. 43
c.c.) – fermo restando che, se il tutore è domiciliato o se trasferisce il
domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita, con decreto
del tribunale.
La Suprema
Corte ha reiteratamente affermato che, ai fini dell'attribuzione della
competenza sulla tutela dell'interdetto legale rileva il criterio dell’ultima
residenza anagrafica, che ha preceduto la detenzione, quale dato presuntivo
della collocazione geografica dei rapporti ed interessi della parte, pur
trattandosi di un criterio superabile, come è proprio delle presunzioni, in
presenza di prova contraria.
Non può, invece, tenersi conto del luogo di detenzione, perché la nozione di domicilio presuppone l’elemento soggettivo del volontario stabilimento, non configurabile per il caso di reclusione in carcere (così Cass. civ., sez. VI-1, 28 gennaio 2016, n. 1631; Cass. civ., sez. VI-1, 17 maggio 2017, n. 12453; conf. Cass. civ., sez. VI-1, 13 gennaio 2020, n. 324).
Infine, trattandosi, con riguardo alla competenza giurisdizionale sulla tutela dell'incapace, di questione afferente il procedimento civile, trova applicazione l'art. 5 c.p.c., secondo cui il momento determinante della competenza ha riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda – e, dunque, dell’apertura del la tutela – restando irrilevanti i successivi mutamenti. In tal modo, la competenza viene individuata in modo sicuro e non soggetto a modifiche, neppure in presenza di successivi provvedimenti organizzativi delle modalità di espiazione della pena detentiva da parte del reo (così Cass. civ., sez. VI-1, 16 settembre 2016, n. 18272; conf. Cass. civ., sez. VI-1, 11 settembre 2020, n. 18943).
Riferimenti Normativi: