Diritto penale
Delitti
31 | 10 | 2023
Violenza sessuale tra coniugi: non esiste un «diritto del marito di avere rapporti sessuali con la moglie»
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 43818 del 12 ottobre 2023 (dep. 31 ottobre 2023), la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato la configurabilità del reato di violenza sessuale nel rapporto tra i coniugi.
Nel caso di specie, il ricorrente ha sostenuto l’esistenza del diritto del marito di avere rapporti sessuali con la moglie, richiamando la sentenza n. 19112 del 2012 della I sezione civile.
Il principio espresso da tale sentenza non risulta più riproposto; la giurisprudenza, peraltro, non ha mai affermato l'esistenza di un simile diritto bensì che «il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge - poiché, provocando oggettivamente frustrazione e disagio e, non di rado, irreversibili danni sul piano dell'equilibrio psicofisico, costituisce gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner - configura e integra violazione dell'inderogabile dovere di assistenza morale sancito dall'art.143 cod. civ., che ricomprende tutti gli aspetti di sostegno nei quali si estrinseca il concetto di comunione coniugale. Tale volontario comportamento sfugge, pertanto, ad ogni giudizio di comparazione, non potendo in alcun modo essere giustificato come reazione o ritorsione nei confronti del partner e legittima pienamente l'addebitamento della separazione, in quanto rende impossibile al coniuge il soddisfacimento delle proprie esigenze affettive e sessuali e impedisce l'esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato» (Cass. civ., sez. I, 23 marzo 2005, n. 6276).
Tali sentenze si riferiscono a rapporti matrimoniali non solo effettivamente esistenti ma che dovrebbero essere fondati suII'affetto e sulla reciproca considerazione.
Nel caso in esame, l il tentativo di violenza sessuale è avvenuto in presenza di chiari indici dell'assenza del consenso tenuto conto delle pregresse vicende tra i coniugi, della separazione di fatto già in atto, posto che dormivano separati in stanze diverse, sicché il principio di diritto è erroneamente richiamato.
Il tentativo di avere un rapporto sessuale senza il preventivo consenso della moglie, separata di fatto, con il compimento di atti repentini, non solo concretizza il reato ma anche l'elemento soggettivo perché l'azione posta in essere è cosciente e volontaria.
È stato chiarito che integra il reato di tentata violenza sessuale la condotta di colui che, all'espIicito rifiuto di consumare un rapporto sessuale, reitera più volte la richiesta ponendo in essere violenze o minacce che, sebbene non comportino una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, siano comunque chiaramente finalizzate a vincerne la resistenza.
Nel caso di specie, l'azione non è stata portata a compimento per la reazione della vittima che, dopo aver subito l'azione repentina violenta prima descritta ha preso il telefonino ed ha iniziato a fare un video, sicché il ricorrente ha interrotto l'azione.
In definitiva, integra il reato di violenza sessuale tentata, e non un'ipotesi di desistenza volontaria, il mancato soddisfacimento delle richieste a sfondo sessuale del reo, conseguente al rifiuto opposto dalla vittima della violenza o della minaccia, in quanto l'impossibilità di portare a consumazione il reato per l'opposizione della parte offesa costituisce un fatto indipendente dalla volontà dell'agente. Sussiste l'ipotesi tentata e non la desistenza quando la consumazione del reato non abbia avuto luogo non per autonoma volontà dell'imputato, bensì per la ferma resistenza opposta dalla vittima.
La mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa.
Riferimenti Normativi: