Diritto processuale penale
Impugnazione
28 | 10 | 2023
Sulle nozioni di «motivazione apparente» e di «travisamento della prova»
Filippo Lombardi
Con sentenza n. 43618 del 7 settembre-27 ottobre 2023, la seconda
sezione penale della Corte di cassazione si è pronunciata sulle nozioni di
motivazione apparente e di travisamento della prova.
Quanto al primo aspetto, va ricordato che motivazione
inesistente o meramente apparente del provvedimento ricorre quando il
provvedimento omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente
decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale
da poter determinare un esito opposto del giudizio (Cass. pen., sez. VI, 15
giugno 2016, n. 33705).
Tale principio esclude che nel giudizio di legittimità
possano essere dedotti meri vizi della motivazione che si traducano in forme di
illogicità ovvero in una diversa interpretazione degli elementi fattuali
valutati dai giudici di merito. Sono potenzialmente rilevanti solo quei vizi
che concretizzino una ipotesi di motivazione del tutto assente ovvero
apparente, intesa quest'ultima come motivazione del tutto priva dei requisiti
minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere
comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee
argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate sì da rendere oscure
le ragioni che hanno giustificato il provvedimento, trattandosi di vizio che
sostanzia una inosservanza della specifica norma processuale che impone
l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (così, Cass. pen., sez.
un., 29 maggio 2014, n. 33451).
Alla luce di tale regula iuris, devono considerarsi prive di
pregio le doglianze che propongano una rilettura delle emergenze procedimentali
provando a togliere forza persuasiva all'ordito argomentativo contenuto nel
provvedimento impugnato caratterizzato da una motivazione completa e congrua.
Quanto al secondo tema, va ricordato che il vizio di
"travisamento della prova" (o di contraddittorietà processuale come
lo qualifica la dottrina più attenta) chiama in causa, in linea generale, le
distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a
quello effettivamente acquisito nel giudizio; e tuttavia anche in questo caso l'elemento
travisato deve assumere portata decisiva.
Tre sono le figure di patologia della motivazione
riconducibili al vizio in esame: a) la mancata valutazione di una prova
decisiva (c.d. travisamento per omissione); b) l'utilizzazione di una prova
sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante"
(cd. travisamento delle risultanze probatorie); c) l'utilizzazione di una prova
non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione).
In questi casi non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (si veda Cass. pen., sez. V, 25 settembre 2007, n. 39048). Invero il vizio di "contraddittorietà processuale" vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (sul punto, Cass. pen., sez. I, 14 luglio 2006, n. 25117; Cass. pen., sez. V, 24 maggio 2006, n. 36764).
Riferimenti Normativi: