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Diritto processuale civile

Disposizioni generali

03 | 06 | 2021

L’obbligo di motivazione da parte del giudice in caso di decurtazione del compenso dell’avvocato

Giovanna Spirito

La sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza del 3 giugno 2021, n. 15443 ha chiarito che il giudice deve motivare le ragioni della decurtazione del compenso richiesto dall’avvocato.

Preliminarmente, la Corte ha ricordato che il D.M. 10 marzo 2014, n. 55, indica i parametri medi del compenso professionale dell'avvocato, dai quali il giudice si può discostare, purché si mantenga tra il minimo ed il massimo risultanti dall'applicazione delle percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall'art. 4, comma 1, di tale decreto (Cass. civ., sez. II, 1° marzo 2018,  n. 4871).

Già in precedenza, è stato precisato – con riferimento all'asserito vincolo del giudice alla determinazione media del compenso professionale ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 -, che tale vincolo non trova fondamento nella normativa, secondo la quale (artt. 1 e 4) il giudice deve soltanto liquidare il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe.

Con riferimento al D.M. 20 luglio 2021, n. 140 era stato altresì precisato che il giudice era tenuto ad indicare le concrete circostanze che giustificavano le deroga ai minimi e massimi stabiliti dal D.M. n. 140 del 2012 (cfr. Cass. civ., sez. VI, 16 settembre 2015, n. 18167; Cass. civ., sez. VI, 11 gennaio 2016, n. 253; Cass. civ., sez. VI, 3 agosto 2016, n. 16225).

Certamente, anche nel regime dettato dal D.M. n. 55 del 2014, deve riconoscersi al giudice il potere di scendere al di sotto, o di salire al di sopra, dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento – come fatto palese dall'inciso "di regola" che si legge, ripetutamente, nel suddetto comma 1 – ma, proprio per il tenore letterale di detto inciso, tale possibilità può essere esercitata solo sulla scorta di apposita e specifica motivazione.

Ne deriva che il giudice, anche in assenza di nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, deve indicare il sistema di liquidazione adottato, con la tariffa applicata, non potendo limitarsi ad una determinazione globale di tali compensi senza indicazione delle voci non considerate o eventualmente ridotte.

Nel caso di specie, il Tribunale, dopo aver enunciato specificamente le attività svolte dal difensore d'ufficio per il recupero del credito (richiesta del decreto ingiuntivo, notifica del decreto e dell'atto di precetto, esecuzione mobiliare, procedimento ex art. 492-bis c.p.c. e esecuzione mobiliare presso terzi), ha liquidato il compenso in modo unitario e omnicomprensivo, senza indicare le ragioni della decurtazione. 

In presenza di una nota specifica, concludono i giudici di legittimità, il giudicante non poteva limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti ma aveva l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell’art. 24, L. 13 giugno 1942, n. 794 (in questo senso, in precedenza, si è espressa anche Cass. civ., sez. III, 14 ottobre 2015, n. 20604).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 24, L. 13 giugno 1942, n. 794
  • D.M. 20 luglio 2021, n. 140
  • Art. 4, D.M. 10 marzo 2014, n. 55