Diritto processuale civile

Disposizioni generali

20 | 10 | 2023

La legittimazione passiva della mandataria italiana di una impresa assicuratrice straniera

Giovanna Spirito

Con ordinanza n. 29221 del 20 ottobre 2023, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha ricordato che, sulla questione della legittimazione passiva della mandataria italiana di una impresa assicuratrice straniera, la giurisprudenza ha già affermato che: «il "mandatario per la liquidazione del sinistri" di cui all'art. 152, D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, è un mandatario con rappresentanza "ex lege" dell'assicuratore del responsabile, sicché - nel rispetto delle regole sulla giurisdizione e sulla competenza - può agire o essere convenuto in giudizio in nome e per conto del mandante, al fine di ottenere una sentenza eseguibile da o nei confronti di costui» (Cass. 10124/ 2015); «[…] il riconoscimento della legittimazione del mandatario è compatibile col diritto dell'Unione Europea, perché l'art. 4, comma 4, della direttiva n. 2000/26/CE del 16 maggio 2000 - pur non imponendo agli Stati membri di prevedere che il mandatario designato possa essere convenuto dinanzi al giudice nazionale in luogo dell'impresa di assicurazione che rappresenta (CGUE, sentenza del 15 dicembre 2016, causa n. C-558/15) - deve essere interpretato conformemente agli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario e, cioè, al rafforzamento della tutela della vittima di sinistri stradali avvenuti al di fuori dello Stato di residenza» (Cass. n. 29352/2019).

La Suprema Corte ritiene tali precedenti pienamente condivisibili ma con alcune precisazioni in relazione alla specifica questione qui dedotta, ossia alla possibilità di convenire in giudizio anche il mandatario quando si agisca contro l’impresa assicuratrice straniera.

La disciplina concernente il “risarcimento del danno derivato da sinistri avvenuti all’estero” (contenuta negli artt. 151-155 Cod. Ass.), prevede la figura del “mandatario per la liquidazione dei sinistri” (art. 152) come soggetto che, operando nel territorio di residenza dei danneggiati e rivolgendosi ad essi nella loro lingua, “acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini della liquidazione dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie per gestire la liquidazione stessa”; la norma mira evidentemente ad agevolare il danneggiato, consentendogli di rapportarsi (con maggiore facilità) ad un soggetto avente sede in Italia.

L’intervento del mandatario non è tuttavia indefettibile, in quanto la norma dell’art. 153 Cod. ass., nel prevedere che i danneggiati residenti nel territorio della Repubblica “hanno diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica”, configura la possibilità di rivolgere la pretesa risarcitoria (e, quindi, anche di agire in via giudiziaria) al soggetto operante in territorio italiano come modalità alternativa, in tal senso deponendo sia la lettera che la finalità della norma. Invero, laddove il legislatore utilizza la congiunzione disgiuntiva “ovvero”, lo fa nel significato proprio di “oppure”, nel senso che la richiesta o l’azione possano essere rivolte all’uno o all’altro, ma non ad entrambi congiuntamente (non dovendo trarre in errore il fatto che la norma aggiunga la congiunzione “anche”, dato che questa si riferisce alla possibilità di agire cumulativamente nei confronti del responsabile del sinistro); ne consegue che la norma deve essere letta nel senso che il danneggiato può agire, oltre che contro il responsabile, anche nei confronti della sua impresa di assicurazione del veicolo danneggiante oppure -in via alternativa- anche nei confronti del mandatario italiano della compagnia straniera.

Una tale lettura è consentanea alla finalità “agevolatrice” insita nella previsione della figura del mandatario che, mentre giustifica l’azione diretta nei confronti di detto mandatario, non potrebbe comportare anche la possibilità di convenire congiuntamente in giudizio il rappresentante (mandatario) e la rappresentata (ossia la compagnia assicuratrice del responsabile), che costituirebbe un eccesso di tutela una volta che, con l’evocazione in giudizio dell’impresa assicuratrice straniera, il danneggiato ha manifestato la scelta di non fruire della possibilità alternativa riconosciutagli dal legislatore.

La Suprema Corte ha concluso affermando che la legittimazione processuale passiva della mandataria è eventuale, ossia condizionata alla mancata evocazione in giudizio dell’assicuratore straniero.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 152, D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209