Diritto civile

Persone e Famiglia

13 | 10 | 2023

Illecito endofamiliare: la quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla figlia per la totale assenza della figura paterna

Giovanna Spirito

Con ordinanza n. 28551 del 13 ottobre 2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale che, nell’enucleare la nozione di illecito endofamiliare, ha chiarito che la violazione dei doveri conseguenti allo status di genitore non trova la sua sanzione, necessariamente e soltanto nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma nell'ipotesi in cui provochi la lesione di diritti costituzionalmente protetti può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 c.c., come reinterpretato alla luce dei principi recentemente e ripetutamente affermati dalla Suprema Corte in tema di danni alla persona (v. Cass. civ. 26301/2021; Cass. civ. 28989/2019; Cass. civ. 7513/2018; Cass. 2788/2019; Cass. civ. 901/2018).

Ora, la natura unitaria e omnicomprensiva del danno non patrimoniale comporta l’obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento pregiudizievole, nessuna esclusa, valutando distintamente le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili, e attribuendo al danneggiato una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito sotto entrambi i profili, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici; ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, al fine di valutare distintamente le conseguenze subite dal danneggiato sotto i profili appena indicati (Cass. 23469/2018, Cass. 901/2018).

Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla figlia per la totale assenza della figura paterna, i giudici di merito hanno legittimamente fatto ricorso al criterio equitativo per determinare l'importo dovuto, non altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare. L'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, a condizione che «la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito» (Cass. civ. 24070/2017; Cass. civ. in senso conforme, Cass. civ. 5090/2016). Al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, è necessario che il giudice indichi, almeno sommariamente, e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisone in ordine al quantum (Cass. civ. 2327/2018), dovendosi ritenere censurabili le liquidazioni basate su criteri «manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza» (Cass. civ. 4310/2018; Cass. civ. 13153/2017). Difatti, la «liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. "pura", consiste pur sempre in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno, e cioè in un giudizio di mediazione tra le probabilità positive e le probabilità negative del danno effettivo nel caso concreto. Pur giocandovi un ruolo rilevante il potere discrezionale del giudice, essa non può tradursi, pertanto, in una valutazione arbitraria, in quanto il giudice è chiamato a compiere un ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze che nel caso concreto abbiano potuto avere incidenza positiva o negativa sull'ammontare del pregiudizio e a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito a ciascuna di esse, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento» (Cass. civ. 22272/2018).

Nella vicenda in esame la Corte di merito ha preso quale parametro di riferimento per la quantificazione del danno le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del cd. danno da lesione del rapporto parentale, nelle ipotesi in cui una persona sia vittima (o subisca gravi lesioni a causa) della condotta illecita di un terzo, precisando che tale criterio di partenza doveva subire gli opportuni adattamenti in ragione della particolarità della fattispecie. Questi adattamenti sono poi stati poi individuati, in termini favorevoli alla danneggiata, nella sofferenza morale e psichica subita da quest’ultima per essere vissuta senza l’apporto del sostegno economico e morale da parte della figura paterna, e in termini favorevoli al danneggiante, nella sua peculiare situazione economica nonché nel fatto che la perdita del rapporto parentale non aveva carattere definitivo. 

Riferimenti Normativi:

  • Art. 2043 c.c.
  • Art. 2059 c.c.