Diritto penale
Delitti
12 | 10 | 2023
Sezioni Unite: il fine di profitto che integra il dolo specifico del furto va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore
Valerio de Gioia
Con sentenza n.
41570 del 25 maggio-12 ottobre 2023, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
hanno affermato il principio di diritto secondo cui, nel delitto di furto, il
fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come
qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore.
In sintesi, li
profitto rilevante è quello che deriva dal possesso penalisticamente inteso,
ossia dalla conservazione e dal godimento del bene. Ora chi distrugge,
disperde, deteriora, rende in tutto o in parte inservibile un bene esercita
senz'altro atti di dominio, ma ove questi siano fini a sé stessi, li profitto
che l'autore si ripromette discende da condotte che il legislatore tipizza
rispetto ad altra fattispecie incriminatrice e non dal possesso della cosa.
È ben vero che
la funzione delimitatrice del dolo specifico ne risulta in tal modo più
ridotta, ma si tratta di un risultato pienamente coerente con la volontà del
legislatore. La frammentarietà del diritto penale, invero, non può che essere
ricostruita in base a valutazioni che devono essere saldamente ancorate
all'interpretazione sistematica del complesso delle disposizioni incriminatrici
e alla verifica dell'offensività delle fattispecie, quale ricostruita
attraverso una analisi globale degli enunciati normativi.
D'altra parte,
la completezza sistematica della ricostruzione accolta va apprezzata, al fine
di evitare una risposta sanzionatoria sproporzionata, con la considerazione
dell'istituto della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis c.p., come
riformulato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, D.L.vo 10 ottobre 2022, n.
150, che fa rientrare nel perimetro di valutazione dell'istituto anche il furto
monoaggravato. Si tratta di uno strumento importante con il quale il giudizio
di equità ha fatto ingresso nel territorio dell'an della responsabilità; il
legislatore ha infatti demandato alla discrezionalità del giudice il giudizio
sulla "qualità" della responsabilità dell'imputato, consentendo di
escludere l'applicazione della sanzione anche in ragione dell'innovativa
previsione che assegna rilievo alla condotta susseguente al reato.
Le conclusioni
appena raggiunte trovano ulteriore conferma in considerazioni di carattere
sistematico, che traggono alimento dal consolidato e indiscusso orientamento di
questa Corte, quanto alla nozione di profitto rilevante ai fini della
configurabilità di altri delitti contro il patrimonio: e ciò a conferma della
razionale correlazione del profitto con l'ampia nozione di patrimonio (in
questo caso riguardato nella prospettiva dell'autore della condotta che si
giova della sua azione). Si è così ritenuto che nel delitto di rapina il
profitto può concretarsi in ogni utilità, anche solo morale, nonché in
qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre,
anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata
impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola
a chi la detiene (tra le più recenti, si vedano Cass. pen., sez. II, 16 aprile
2019, n. 23177; Cass. pen., sez. II, 10 marzo 2015, n. 11467; Cass. pen., sez.
II, 6 marzo 2009, n. 12800). Ad identiche conclusioni si è giunti in tema di
ricettazione (Cass. pen., sez. II, 14 ottobre 2021, n. 45071).
Infine, la
paventata confusione tra movente e dolo specifico rappresenta una questione non
decisiva. Invero, essa tende a sovrapporre profili logicamente e giuridicamente
distinti, posto che la componente naturalistica attiene in entrambi alla
direzione psicologica della volontà, laddove ciò che caratterizza il dolo
specifico e la selezione normativa di alcune finalità, in vista degli obiettivi
di politica legislativa sopra ricordati. Ne discende che li dolo specifico non
è che un movente normativamente qualificato, che si colloca al di là della
coscienza e volontà del fatto. Da ultimo, va rilevato che l'orientamento
minoritario, sulla scia dell'opinione dottrinale cui si ispira, finisce per
introdurre un elemento di scarsa linearità ricostruttiva. Esso, infatti,
afferma che nel delitto di furto li dolo specifico identifica nella finalità
del soggetto agente di conseguire un incremento della propria sfera
patrimoniale eventualmente anche per la capacità strumentale del bene di
soddisfare un bisogno umano, materiale o spirituale, che si profila come fine
ulteriore dell'azione.
La puntualizzazione finale, che, nell'impostazione
dottrinale ispiratrice dell'orientamento disatteso, intende esaltare
l'impostazione personalistica accolta e superare i difetti di tutela che
scaturiscono dalla rilevanza assegnata ai soli vantaggi economici, in realtà,
non delinea un elemento necessario del principio di diritto affermato. Infatti,
una volta che si muova da una nozione restrittiva di profitto, sostanzialmente
identificato nel lucro patrimoniale, gli ulteriori vantaggi eventualmente non
patrimoniali perseguiti dall'autore restano confinati nell'area dei moventi
irrilevanti, ai fini del perfezionamento della fattispecie incriminatrice. Da
tale valutazione discende un'aporia che conduce a incerte soluzioni operative,
proprio perché, per un verso, esclude la sussistenza del profitto in caso di
vantaggi non patrimoniali (come l'avere agito per intento di vendetta,
dileggio, disprezzo e così via) e, per altro verso, non riesce a spiegare quale
utilità euristica assuma l'indicazione dei bisogni personali che
l'impossessamento dovrebbe soddisfare.
Riferimenti Normativi: