Diritto penale

Delitti

12 | 10 | 2023

Sezioni Unite: il fine di profitto che integra il dolo specifico del furto va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 41570 del 25 maggio-12 ottobre 2023, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui, nel delitto di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore.

In sintesi, li profitto rilevante è quello che deriva dal possesso penalisticamente inteso, ossia dalla conservazione e dal godimento del bene. Ora chi distrugge, disperde, deteriora, rende in tutto o in parte inservibile un bene esercita senz'altro atti di dominio, ma ove questi siano fini a sé stessi, li profitto che l'autore si ripromette discende da condotte che il legislatore tipizza rispetto ad altra fattispecie incriminatrice e non dal possesso della cosa.

È ben vero che la funzione delimitatrice del dolo specifico ne risulta in tal modo più ridotta, ma si tratta di un risultato pienamente coerente con la volontà del legislatore. La frammentarietà del diritto penale, invero, non può che essere ricostruita in base a valutazioni che devono essere saldamente ancorate all'interpretazione sistematica del complesso delle disposizioni incriminatrici e alla verifica dell'offensività delle fattispecie, quale ricostruita attraverso una analisi globale degli enunciati normativi.

D'altra parte, la completezza sistematica della ricostruzione accolta va apprezzata, al fine di evitare una risposta sanzionatoria sproporzionata, con la considerazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis c.p., come riformulato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, che fa rientrare nel perimetro di valutazione dell'istituto anche il furto monoaggravato. Si tratta di uno strumento importante con il quale il giudizio di equità ha fatto ingresso nel territorio dell'an della responsabilità; il legislatore ha infatti demandato alla discrezionalità del giudice il giudizio sulla "qualità" della responsabilità dell'imputato, consentendo di escludere l'applicazione della sanzione anche in ragione dell'innovativa previsione che assegna rilievo alla condotta susseguente al reato.

Le conclusioni appena raggiunte trovano ulteriore conferma in considerazioni di carattere sistematico, che traggono alimento dal consolidato e indiscusso orientamento di questa Corte, quanto alla nozione di profitto rilevante ai fini della configurabilità di altri delitti contro il patrimonio: e ciò a conferma della razionale correlazione del profitto con l'ampia nozione di patrimonio (in questo caso riguardato nella prospettiva dell'autore della condotta che si giova della sua azione). Si è così ritenuto che nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in ogni utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (tra le più recenti, si vedano Cass. pen., sez. II, 16 aprile 2019, n. 23177; Cass. pen., sez. II, 10 marzo 2015, n. 11467; Cass. pen., sez. II, 6 marzo 2009, n. 12800). Ad identiche conclusioni si è giunti in tema di ricettazione (Cass. pen., sez. II, 14 ottobre 2021, n. 45071).

Infine, la paventata confusione tra movente e dolo specifico rappresenta una questione non decisiva. Invero, essa tende a sovrapporre profili logicamente e giuridicamente distinti, posto che la componente naturalistica attiene in entrambi alla direzione psicologica della volontà, laddove ciò che caratterizza il dolo specifico e la selezione normativa di alcune finalità, in vista degli obiettivi di politica legislativa sopra ricordati. Ne discende che li dolo specifico non è che un movente normativamente qualificato, che si colloca al di là della coscienza e volontà del fatto. Da ultimo, va rilevato che l'orientamento minoritario, sulla scia dell'opinione dottrinale cui si ispira, finisce per introdurre un elemento di scarsa linearità ricostruttiva. Esso, infatti, afferma che nel delitto di furto li dolo specifico identifica nella finalità del soggetto agente di conseguire un incremento della propria sfera patrimoniale eventualmente anche per la capacità strumentale del bene di soddisfare un bisogno umano, materiale o spirituale, che si profila come fine ulteriore dell'azione.

La puntualizzazione finale, che, nell'impostazione dottrinale ispiratrice dell'orientamento disatteso, intende esaltare l'impostazione personalistica accolta e superare i difetti di tutela che scaturiscono dalla rilevanza assegnata ai soli vantaggi economici, in realtà, non delinea un elemento necessario del principio di diritto affermato. Infatti, una volta che si muova da una nozione restrittiva di profitto, sostanzialmente identificato nel lucro patrimoniale, gli ulteriori vantaggi eventualmente non patrimoniali perseguiti dall'autore restano confinati nell'area dei moventi irrilevanti, ai fini del perfezionamento della fattispecie incriminatrice. Da tale valutazione discende un'aporia che conduce a incerte soluzioni operative, proprio perché, per un verso, esclude la sussistenza del profitto in caso di vantaggi non patrimoniali (come l'avere agito per intento di vendetta, dileggio, disprezzo e così via) e, per altro verso, non riesce a spiegare quale utilità euristica assuma l'indicazione dei bisogni personali che l'impossessamento dovrebbe soddisfare.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 624 c.p.