Diritto penale

Reati in generale

05 | 10 | 2023

I presupposti per il riconoscimento del «nuovo» art. 131-bis

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 40672 del 5 luglio 2023 (dep. 5 ottobre 2023), la sesta sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta ad esaminare il testo dell’ar. 131-bis c.p., così come modificato dal D.L.vo 150 del 2022.

L'intervento riformatore è andato in una triplice direzione:

- la generale estensione dell'ambito di applicabilità dell'istituto ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, indipendentemente dall'entità della pena massima edittale (è caduto, rispetto a quest'ultima, il tetto dei cinque anni);

- l'attribuzione di rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell'offesa;

- l'esclusione del carattere di particolare tenuità dell'offesa - e, pertanto, dell'applicabilità dell'istituto - in relazione ai reati riconducibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, e ad ulteriori reati di particolare gravità (catalogo, quest'ultimo, ulteriormente ampliato con l'entrata in vigore della legge 14 luglio 2023, n. 93, art. 3, comma 2)

Per effetto della rimodulazione della cornice edittale di fattispecie, e nonostante il temperamento rappresentato dal maggior numero di esclusioni legate al titolo di reato, la causa di non punibilità possiede oggi, in linea generale, una latitudine applicativa più ampia di quella originaria.

Quanto alla «condotta susseguente al reato», si tratta di un requisito sostanziale, che è stato espressamente introdotto tra i criteri di valutazione della particolare tenuità dell'offesa per i tutti i reati cui questa è riferibile.

Tale modifica normativa consente, astrattamente, di ampliare l'ambito di applicazione della causa di non punibilità, superando in particolare l'orientamento della giurisprudenza che, sulla base del diritto previgente, riteneva l'irrilevanza dei profili diversi da quelli di gravità del reato menzionati nell'art. 133, comma 1 c.p., e quindi l'irrilevanza della condotta susseguente, contemplata invece dal secondo comma della disposizione tra gli indici della capacità a delinquere.

Il richiamo alla condotta susseguente varrà ora a qualificare meglio il grado dell'offesa, operando quale ulteriore e concorrente criterio, da impiegare, nell'ambito di un complessivo giudizio, per valutare le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da cui continua a dipendere la tenuità dell'offesa medesima.

In altre parole, è da ritenere che le condotte post delictum, come quelle riparatorie o ripristinatorie, o di collaborazione processuale, non potranno di per sé sole rendere l'offesa di particolare tenuità, dando luogo ad una sorta di esiguità sopravvenuta di un'offesa in precedenza non tenue, ma potranno essere valorizzate in seno alla globale valutazione dell'entità dell'offesa, che avrà pur sempre, come necessario e fondamentale termine di relazione, il momento della commissione del fatto.

Il D.L.vo n. 150 del 2022 non prevede, in tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, una normativa transitoria in relazione alle modifiche apportate. Trattandosi di un istituto di diritto sostanziale, inquadrabile appunto tra le cause di non punibilità, pacifica deve ritenersi l'applicazione dell'art. 2 c.p., con la conseguenza che, al pari dell'estensione dell'ambito di applicazione dell'art. 131-bis c.p. a nuove figure di reato, anche il parametro di valutazione della tenuità dell'offesa alla luce della condotta susseguente rivestirà valore retroattivo, nella misura in cui l'apprezzamento si riveli più favorevole al reo (quarto comma, art. 2, citato), con la conseguenza che la relativa disciplina troverà applicazione nei giudizi in corso.

In proposito, può essere mutuato l'insegnamento ricavabile da Cass. pen., sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13681, riferito ai casi in cui la sentenza impugnata era anteriore alla stessa legge che aveva introdotto l'istituto nell'ordinamento giuridico, insegnamento secondo cui la particolare tenuità del fatto va ritenuta in sede di legittimità, ovvero va qui esclusa, senza rinvio del processo nella sede di merito; se la Corte di cassazione, sulla base del fatto così come accertato e valutato nella decisione impugnata, riconosce la sussistenza della causa di non punibilità (o la riconosce, ora, nei suoi più ampliati confini), la dichiara d'ufficio, ex art. 129, comma 1, c.p.p., annullando senza rinvio la sentenza impugnata, a norma dell'art. 620, comma 1, I), c.p.p.

La valutazione sulla particolare tenuità del fatto richiede infatti, ancora oggi, l'analisi e la considerazione della condotta (inclusa ora quella susseguente), delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza. Si tratta di ponderazioni che sono parte ineliminabile del giudizio di merito e che sono conseguentemente espresse nella motivazione della pronuncia resa dal giudice a quo, magari in guisa implicita. Sulla base del fatto accertato e valutato dalla pronuncia impugnata, dunque, il giudice di legittimità è nella condizione di esperire il giudizio che gli è proprio, afferente all'applicazione della legge; di accertare, cioè, se il fatto concreto è collocabile entro il modello legale, ancorché rivisitato e ampliato nei suoi presupposti applicativi.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 2 c.p.
  • Art. 131-bis c.p.
  • D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150