Diritto processuale civile

Disposizioni generali

26 | 09 | 2023

Al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo si riannoda il momento «prenotativo» della pendenza della lite

Giovanna Spirito

Con sentenza n. 27346 del 26 settembre 2023, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che l’attuale formulazione dell’art. 39, comma 3, c.p.c. “parifica”, ai fini della prevenzione, la notificazione dell’atto introduttivo avente la forma della citazione al deposito del ricorso.

E la previsione si coordina perfettamente con il disposto dell’art. 643, comma 3, c.p.c.

Ora, in relazione al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, opera il principio secondo cui il procedimento monitorio pende in esito alla notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti processuali e sostanziali della domanda (e tra essi quelli legati alla litispendenza e continenza) retroagiscono al momento del deposito del ricorso: gli effetti della pendenza della controversia introdotta con la domanda di ingiunzione retroagiscono, dunque, al momento del deposito del relativo ricorso, sempre che la domanda monitoria sia stata formulata davanti a giudice che, alla data della presentazione, era competente a conoscerla (Cass. civ., sez. un., 1° ottobre 2007, n. 20596).

Pertanto, ove la causa sia introdotta col rito monitorio, il giudizio deve ritenersi pendente alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, trovando applicazione il criterio di cui all’ultimo comma dell’art. 39 c.p.c., come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, senza che rilevi la circostanza che l’emissione del decreto e la sua notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell’art. 643, comma 3, c.p.c. (Cass. civ., sez. VI-3, 14 marzo 2016, n. 4987; Cass. civ., sez. I, 21 settembre 2015, n. 18564; Cass. civ., sez. VI-2, 4 settembre 2014, n. 18707; Cass. civ., sez. VI-3, 26 aprile 2012, n. 6511; e ciò anche nell’ipotesi in cui il deposito del ricorso sia avvenuto in via telematica: Cass. civ., sez. VI-2, 19 gennaio 2018, n. 1366).

L’opzione percorsa dal legislatore del 2009, che riconduce la “prevenienza” al deposito del ricorso, lasciando al contempo inalterata la formulazione dell’art. 643, comma 3, c.p.c. – a mente del quale la pendenza della lite si determina nel procedimento monitorio solo con la notificazione del ricorso e del decreto –, emancipa l’istituto della prevenzione dalla pendenza della lite, individuando un più ampio criterio “prenotativo” che prescinde sia dall’apertura del giudizio a cognizione piena di opposizione sia dall’instaurazione del contraddittorio.

Pertanto, al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo si riannoda il momento “prenotativo” della pendenza della lite, sebbene in quel momento controparte sia all’oscuro dell’iniziativa giudiziaria. 

Siffatta ricostruzione risponde altresì al più generale principio a mente del quale la parte ex post vittoriosa che ha agito in giudizio non deve risentire gli effetti della durata del “procedimento”, dovendo, dunque, essere posta nella medesima situazione in cui si sarebbe trovata qualora la tutela invocata (nella specie monitoria) fosse stata concessa nello stesso momento in cui è stata domandata.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 39 c.p.c.
  • Art. 643 c.p.c.