Diritto processuale civile
Disposizioni generali
26 | 09 | 2023
Al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo si riannoda il momento «prenotativo» della pendenza della lite
Giovanna Spirito
Con sentenza n.
27346 del 26 settembre 2023, la seconda sezione civile della Corte di
Cassazione ha affermato che l’attuale formulazione dell’art. 39, comma 3,
c.p.c. “parifica”, ai fini della prevenzione, la notificazione dell’atto introduttivo
avente la forma della citazione al deposito del ricorso.
E la previsione
si coordina perfettamente con il disposto dell’art. 643, comma 3, c.p.c.
Ora, in
relazione al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, opera il principio
secondo cui il procedimento monitorio pende in esito alla notifica del ricorso
e del decreto, ma gli effetti processuali e sostanziali della domanda (e tra
essi quelli legati alla litispendenza e continenza) retroagiscono al momento
del deposito del ricorso: gli effetti della pendenza della controversia introdotta
con la domanda di ingiunzione retroagiscono, dunque, al momento del deposito
del relativo ricorso, sempre che la domanda monitoria sia stata formulata
davanti a giudice che, alla data della presentazione, era competente a
conoscerla (Cass. civ., sez. un., 1° ottobre 2007, n. 20596).
Pertanto, ove
la causa sia introdotta col rito monitorio, il giudizio deve ritenersi pendente
alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, trovando applicazione
il criterio di cui all’ultimo comma dell’art. 39 c.p.c., come modificato dalla L.
18 giugno 2009, n. 69, senza che rilevi la circostanza che l’emissione del
decreto e la sua notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti
dell’art. 643, comma 3, c.p.c. (Cass. civ., sez. VI-3, 14 marzo 2016, n. 4987; Cass.
civ., sez. I, 21 settembre 2015, n. 18564; Cass. civ., sez. VI-2, 4 settembre
2014, n. 18707; Cass. civ., sez. VI-3, 26 aprile 2012, n. 6511; e ciò anche
nell’ipotesi in cui il deposito del ricorso sia avvenuto in via telematica:
Cass. civ., sez. VI-2, 19 gennaio 2018, n. 1366).
L’opzione
percorsa dal legislatore del 2009, che riconduce la “prevenienza” al deposito
del ricorso, lasciando al contempo inalterata la formulazione dell’art. 643, comma
3, c.p.c. – a mente del quale la pendenza della lite si determina nel procedimento
monitorio solo con la notificazione del ricorso e del decreto –, emancipa
l’istituto della prevenzione dalla pendenza della lite, individuando un più
ampio criterio “prenotativo” che prescinde sia dall’apertura del giudizio a
cognizione piena di opposizione sia dall’instaurazione del contraddittorio.
Pertanto, al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo si riannoda il momento “prenotativo” della pendenza della lite, sebbene in quel momento controparte sia all’oscuro dell’iniziativa giudiziaria.
Siffatta ricostruzione risponde altresì al più generale principio a mente del quale la parte ex post vittoriosa che ha agito in giudizio non deve risentire gli effetti della durata del “procedimento”, dovendo, dunque, essere posta nella medesima situazione in cui si sarebbe trovata qualora la tutela invocata (nella specie monitoria) fosse stata concessa nello stesso momento in cui è stata domandata.
Riferimenti Normativi: